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Sentenza

Sentenza del 13/02/2017 n. 506 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - Studi di settore - Dimostrazione dell'incongruenza tra ricavi dichiarati e accertati - Prova contraria - Onere della prova in capo al contribuente - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la legittimità dell'accertamento fondato sull'applicazione di parametri o studi di settore, a fronte di uno scostamento tra i ricavi dichiarati dal contribuente e quelli risultanti dagli standard statistici. Il contribuente contestava, in sostanza, che il solo scostamento potesse dimostrare l'inattendibilità della dichiarazione. La sentenza chiarisce che gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici e che la loro efficacia probatoria non deriva automaticamente dal mero scostamento, ma si consolida soltanto dopo un contraddittorio effettivo con il contribuente. In tale contraddittorio, il contribuente deve dimostrare le circostanze che rendono inapplicabili gli standard alla propria impresa oppure le peculiarità concrete dell'attività svolta nel periodo accertato.

La decisione

È stato affermato il principio secondo cui l'accertamento basato su studi di settore non può fondarsi esclusivamente sullo scostamento matematico dai valori standard. L'Amministrazione deve attivare obbligatoriamente il contraddittorio con il contribuente; la sua omissione comporta la nullità dell'accertamento. Una volta instaurato il contraddittorio, spetta al contribuente fornire la prova delle condizioni di esclusione dall'applicazione degli standard o delle specifiche caratteristiche della propria attività e del periodo considerato. Il testo non riporta il dispositivo concreto né consente di individuare con certezza l'esito processuale specifico.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'accertamento tributario standardizzato mediante parametri e studi di settore

    La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici.

    Gli studi di settore non costituiscono prova automatica della maggiore redditività o dell'evasione, ma strumenti statistici dai quali possono derivare presunzioni semplici, purché valutate nel contesto del contraddittorio con il contribuente.

  • Principio del contraddittorio endoprocedimentale

    Il contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, pena la nullità dell'accertamento.

    L'Amministrazione finanziaria deve consentire al contribuente di spiegare le ragioni dello scostamento e di rappresentare le peculiarità della propria attività. L'omissione del contraddittorio determina la nullità dell'accertamento.

  • Cassazione, sentenza n. 11436/2016

    Conf. Cass. n. 11436/2016.

    La pronuncia è richiamata come conferma del principio secondo cui il contribuente deve dimostrare le condizioni che giustificano l'esclusione dall'applicazione degli standard o la specifica realtà economica dell'attività nel periodo esaminato.

Massime di principio

  • Il mero scostamento tra ricavi dichiarati e valori risultanti dagli studi di settore non è sufficiente, da solo, a legittimare l'accertamento.
  • Gli studi di settore hanno valore di presunzione semplice e devono essere adattati alla situazione concreta dell'impresa, considerando le caratteristiche dell'attività e del periodo d'imposta.
  • Il contraddittorio con il contribuente è essenziale: l'Amministrazione deve instaurarlo prima dell'accertamento e valutare le osservazioni ricevute.
  • Nel contraddittorio il contribuente deve fornire elementi concreti e documentati, non mere contestazioni generiche, per dimostrare l'inapplicabilità degli standard o la particolare situazione economica dell'impresa.
  • In assenza di contraddittorio l'accertamento è nullo; se invece il contraddittorio è stato regolarmente svolto, l'onere di provare le circostanze specifiche che giustificano lo scostamento grava principalmente sul contribuente.

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