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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5950/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste che aveva assolto gli imputati dall'accusa di diffamazione a mezzo stampa nei confronti di Antonio Calenda. I ricorrenti lamentano carenza e insufficienza della motivazione della sentenza di appello, che avrebbe eluso e non confutato puntualmente le conclusioni della sentenza di primo grado. In particolare si contesta che la frase contestata — che descriveva il "doppio incarico" di Calenda come "costato caro in tutti i sensi alla città e ai suoi teatri" e che riferiva l'arrivo del commissario Orazi "per riparare ai danni di Calenda" — sia stata interpretata dalla Corte territoriale come semplice critica gestionale: secondo i ricorrenti la Corte d'appello non ha adeguatamente valutato che il testo veicolava l'idea falsa che la gestione di Calenda avesse cagionato il dissesto finanziario del Teatro (all'atto dell'assunzione esistevano passività pregresse di circa 23 milioni) e non ha preso sufficientemente in considerazione l'accostamento pretestuoso a vicende personali, elemento indicativo della volontà denigratoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati e ha annullato la sentenza impugnata, rinviando gli atti alla Corte d'appello di Venezia per un nuovo giudizio. La Corte di Cassazione ha motivato l'annullamento con la carenza motivazionale della decisione di appello: l'assoluzione nei fatti ribalta la condanna di primo grado ma non fornisce una motivazione "puntuale e adeguata" che contraddica e dialoghi con le ragioni della sentenza di primo grado, la quale aveva dettagliatamente individuato la frase diffamatoria e spiegato la sua falsità alla luce delle passività pregresse e delle scelte gestionali. La Cassazione ha altresì richiamato l'obbligo della Corte di appello di esaminare la contestualizzazione dell'affermazione diffamatoria nell'intero articolo e di chiarire se l'assoluzione si fondi su valutazioni di verità tali da integrare la scriminante del diritto di cronaca oppure su altra ratio, fornendo in ogni caso un percorso logico-giuridico comprensibile e completo.

Norme richiamate

  • art. 595, comma 3 cod. pen. (diffamazione)

    La norma incrimina la diffamazione; la decisione richiama la necessità di valutare se le espressioni contestate abbiano carattere diffamatorio e se sussistano scriminanti (es. diritto di cronaca) valutando verità, interesse pubblico e correttezza dell'esposizione.

  • art. 13 legge 47/1948 (legge sulla stampa)

    Richiama i limiti e le tutele dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica: la sentenza deve valutare se l'articolo rientri nella legittima critica informativa o superi i limiti della continenza e della veridicità, assumendo rilievo ai fini della scriminante.

Massime di principio

  • Quando la Corte d'appello riforma in senso assolutorio una condanna di primo grado, deve fornire una motivazione puntuale che specifichi il percorso logico-giuridico che giustifica il diverso esito e che dialoghi esplicitamente con le ragioni della decisione di primo grado.
  • Nelle ipotesi di diffamazione a mezzo stampa occorre valutare distintamente: verità/falsità della notizia, interesse pubblico all'informazione, correttezza e contestualizzazione dell'esposizione, e eventuale finalità denigratoria (es. accostamenti gratuiti a vicende personali).
  • La mera presenza di critiche alla gestione o di elementi veri non esclude la diffamazione se, nel complesso dell'articolo, emerge un messaggio falso che attribuisce responsabilità gravemente diffamatorie a una persona.
  • Se la corte ritiene che le affermazioni siano vere (scriminante della verità), deve esplicitare su quali elementi probatori si fonda tale giudizio e perché tali elementi giustificano l'assoluzione; l'accertamento di verità non può essere affermato in modo sommario.
  • In caso di accostamento di fatti professionali e vicende personali, il giudice deve valutare la rilevanza e la pertinenza delle informazioni personali rispetto all'interesse pubblico e il possibile effetto denigratorio.
  • Un giudizio di annullamento con rinvio richiede che la corte di rinvio svolga nuovo esame completo della vicenda, evitando vizi motivazionali già censurati e valutando in modo organico la contestualizzazione dell'affermazione contestata.

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