Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39576/2023 del 29/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di aggravamento della sorveglianza speciale già applicata a Natoli Luca. Il ricorrente deduceva violazione di legge (artt. 6 e 7, comma 1, d.lgs. 159/2011) sostenendo che gli episodi richiamati non dimostravano un'accresciuta pericolosità: per il primo episodio la parte offesa aveva rimesso la querela e per il secondo non era stato ancora celebrato il giudizio di primo grado, quindi mancavano i requisiti di attualità e concretezza della pericolosità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte di legittimità ha ritenuto che, in caso di aggravamento di misura di prevenzione personale, non sia necessario un nuovo accertamento della pericolosità già valutata nella misura originaria, ma vada valutata l'incidenza dei "fatti nuovi" indicati a sostegno dell'accresciuta pericolosità. Ha inoltre precisato che il pericolo per l'ordine pubblico può derivare anche da un singolo fatto di reato se di gravità tale da ledere l'ordine e la sicurezza pubblica. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato l'aggravamento richiamando episodi (lesioni personali, minacce, interruzione della circolazione) con manifestazioni di violenza e rischio per la sicurezza pubblica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

    artt. 6 e 7, comma 1; art. 10; art. 11, comma 2

    Gli artt. 6-7 riguardano le condizioni per l'applicazione delle misure di prevenzione; la Corte ha interpretato che, in caso di aggravamento, non è necessario un nuovo giudizio di pericolosità ma la valutazione dei "fatti nuovi" che giustificano l'aggiornamento/irrigidimento della misura. L'art. 11, comma 2 (aggravamento) può trovare fondamento anche in un singolo fatto particolarmente grave che comporti pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. L'art. 10 limita il perimetro dei motivi di ricorso in cassazione avverso provvedimenti in materia di misure di prevenzione.

  • codice di procedura penale

    Consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa; la Corte ha valutato profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e disposto il pagamento di euro 3000.

Massime di principio

  • L'aggravamento di una misura di prevenzione non richiede un nuovo accertamento generale della pericolosità già valutata: è sufficiente valutare i "fatti nuovi" sopravvenuti che giustificano l'inasprimento.
  • La richiesta di attualità della pericolosità è più facilmente soddisfatta quando si fonda su fatti nuovi rispetto alla misura originaria; tali fatti possono semplificare la valutazione dell'attualità.
  • Un singolo fatto di reato può legittimare l'aggravamento della misura se presenta gravità tale da menomare di per sé l'ordine e la sicurezza pubblica.
  • La remissione della querela da parte della parte offesa o il fatto che un procedimento penale sia pendente non escludono automaticamente la rilevanza del fatto ai fini dell'aggiornamento della pericolosità; il giudice valuta comunque la rilevanza concreta e la gravità delle condotte.
  • In cassazione avverso provvedimenti in materia di misure di prevenzione i motivi sono limitati dall'art. 10 d.lgs. 159/2011: non è ammessa una mera rivalutazione in fatto degli episodi storici già considerati.
  • Un ricorso manifestamente infondato può comportare non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.