Cassazione Penale, Sentenza n. 07070/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Foggia che ha rigettato la sua istanza di estromissione dal procedimento esecutivo volto alla demolizione di un immobile abusivo. Il ricorso, articolato in un unico motivo, censura: 1) vizio di motivazione (il G.E. avrebbe riconosciuto, sulla base di informative comunali, che Pennisi sarebbe mero possessore e non proprietaria, ma avrebbe comunque negato l'estromissione della Villani nonostante la Procura avesse richiamato atti dai quali risulterebbe l'attualità del rapporto proprietario/possessore in capo a Pennisi); 2) violazione di legge processuale (art. 666 c.p.p.), per presunta omissione di un effettivo scrutinio sull'interesse concreto e attuale dell'istante all'estromissione; 3) violazione di legge sostanziale (art. 31 d.P.R. 380/2001) e malapplicazione dei principi sull'imputazione soggettiva dell'ordine di demolizione, con l'assunto che l'ordine reale dovrebbe colpire il soggetto che attualmente è in rapporto con il bene (proprietario/possessore), e non il condannato divenuto estraneo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato l'ordinanza del G.E. che: a) ha ritenuto più aderenti alla realtà le note degli organi comunali (che qualificavano Pennisi come mero possessore) rispetto alla diversa indicazione presente nell'ingiunzione del P.M.; b) ha fondato il rigetto sia sull'assenza di prova di un diritto reale pieno ed esclusivo da parte di terzi, sia sulla legittimazione passiva della responsabile dell'abuso (Villani) quale destinataria dell'ordine di demolizione contenuto nel decreto penale; c) ha applicato l'orientamento di legittimità secondo cui l'ordine di demolizione ex art. 31 DPR 380/2001 è rivolto al responsabile dell'abuso e può colpire anche l'attuale proprietario in via sussidiaria, mentre il condannato può ottenere sospensione/revoca solo allegando un interesse concreto e attuale. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese procesuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e ad un contributo equitativo di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L'ordine di demolizione ha carattere reale e mira alla restitutio in integrum dell'edificio nel suo complesso; destinatari della sanzione possono essere il responsabile dell'abuso e, con efficacia anche nei confronti dell'esecutore, l'attuale proprietario in via sussidiaria. La misura può essere eseguita anche se il bene è successivamente passato a terzi, salvo che il condannato alleghi e provi un interesse concreto e attuale alla revoca o sospensione.
art. 34 d.P.R. 380/2001
La cosiddetta "fiscalizzazione" dell'abuso (sanatoria fiscale limitata alle difformità parziali) è un'eccezione confinata alle parziali difformità; non si applica quando l'immobile è integralmente abusivo, come nel caso di specie.
art. 666 cod. proc. pen.
La disciplina dell'incidente di esecuzione richiede al giudice dell'esecuzione un esame dell'interesse concreto dell'istante; tuttavia, qui il G.E. ha effettuato il necessario scrutinio ritenendo insussistente o non adeguatamente allegato l'interesse concreto alla rimozione dell'ingiunzione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'onere delle spese nelle impugnazioni: la Corte ha disposto che la ricorrente debba sostenere le spese del procedimento in ragione della manifesta infondatezza del ricorso.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione ex art. 31 d.P.R. 380/2001 ha carattere reale e mira alla demolizione complessiva dell'opera abusiva; può essere indirizzato al responsabile dell'abuso anche se, nel frattempo, il bene è passato a terzi.
- La mera perdita della titolarità dominicale o il passaggio di proprietà non elidono automaticamente la legittimazione passiva dell'imputato/condannato: per ottenere l'estromissione è necessario allegare e, quanto meno, prospettare un interesse concreto e attuale (beneficio effettivo) derivante dalla revoca o sospensione dell'ingiunzione.
- Il giudice dell'esecuzione può valorizzare fonti amministrative (informative della Polizia Locale, note del Responsabile del Settore) ritenute più aderenti alla realtà e non è vincolato esclusivamente all'indicazione contenuta in un'ingiunzione del P.M.
- La fiscalizzazione degli abusi (art. 34 DPR 380/2001) è un rimedio limitato e non è applicabile quando l'immobile risulti integralmente abusivo; in tali casi prevale l'azione ripristinatoria integrale.
- In sede di incidente di esecuzione il ricorrente deve proporre censure concrete e prove o elementi che giustifichino l'interesse attuale alla rimozione dell'ordine; altrimenti la decisione di mantenere il destinatario originario dell'ordine risulterà fondata.
- La giurisprudenza consolidata ammette la responsabilità sussidiaria dell'attuale proprietario per l'esecuzione dell'ordine demolitorio, con possibilità per quest'ultimo di agire civilmente contro il proprio dante causa per ottenere ristoro.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07063/2026 del 23/02/2026
- Sentenza penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07064/2026 del 23/02/2026
- Sentenza penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07065/2026 del 23/02/2026
- Sentenza penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07066/2026 del 23/02/2026
- Sentenza penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07067/2026 del 23/02/2026
- Sentenza penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07068/2026 del 23/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →