Sentenza n. 1351/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento - del provvedimento di Divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (D.A.Spo.) n.-OMISSIS- del Questore della Provincia di Firenze, notificato in data -OMISSIS-, con il quale veniva fatto divieto al ricorrente, ex art. 6, l.n. 401/89, per il periodo di un anno, di accedere ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali, ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio, che verranno disputate sul territorio nazionale, nonché sul territorio degli altri stati appartenenti all'Unione Europea, per la durata di un anno a decorrere dalla notifica del provvedimento; - di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, ancorché ignoto al ricorrente, ed in particolare: - della proposta per l'applicazione del DASPO della Legione Carabinieri “Toscana”, prot. n. -OMISSIS-; - della comunicazione di notizia di reato n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO della durata di un anno adottato dal Questore di Firenze ai sensi dell’art. 6 l. 401/1989, nonché la proposta di DASPO e la comunicazione di notizia di reato
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato in relazione a una rissa tra giocatori verificatasi al termine di una partita del campionato juniores, sostenendo di non aver partecipato all’aggressione. Ha dedotto, anzitutto, l’omessa considerazione delle proprie deduzioni difensive, riguardanti l’assenza di riscontri alla dichiarazione accusatoria e gli elementi incompatibili con la sua partecipazione ai fatti. Ha inoltre censurato il difetto di motivazione e di istruttoria, la violazione dell’art. 6 l. 401/1989 e l’insussistenza dei presupposti della misura, rilevando che l’identificazione si fondava essenzialmente sulla dichiarazione di un solo giocatore, inizialmente basata sul numero di maglia e poi confermata mediante riconoscimento fotografico. Il ricorrente ha evidenziato di essere stato sostituito prima della fine della partita, di essersi cambiato d’abito e di non essere rientrato sul terreno di gioco dopo l’apertura dei cancelli, producendo anche dichiarazioni di soggetti che escludevano la sua partecipazione e la successiva decisione della giustizia sportiva che lo aveva prosciolto per mancanza di elementi univoci. In via subordinata ha dedotto il difetto di motivazione sulla durata annuale del DASPO e la violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che la misura gli impediva di svolgere attività sportiva agonistica. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile quanto alla proposta di DASPO, in quanto atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo, e quanto alla comunicazione di notizia di reato, in quanto atto di polizia giudiziaria interno al procedimento penale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il DASPO. La questione decisiva è stata individuata nell’effettivo coinvolgimento del ricorrente nell’episodio violento. Delle tredici persone sentite dai Carabinieri, soltanto una lo aveva indicato come autore di un colpo, mentre la persona ferita aveva identificato come aggressore un diverso giocatore. L’identificazione del ricorrente era inoltre inizialmente fondata sul numero di maglia, elemento ritenuto non attendibile poiché egli era stato sostituito, si era cambiato d’abito e si trovava fuori dal campo. Il Collegio ha ritenuto che l’isolata dichiarazione accusatoria, non corroborata da ulteriori elementi, non raggiungesse la soglia di verosimiglianza richiesta secondo il criterio del “più probabile che non”, applicabile alla misura. Ha valorizzato anche la decisione della giustizia sportiva, che aveva escluso la sussistenza di elementi univoci a carico del ricorrente. Non risultava quindi provata la partecipazione a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, presupposto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b), l. 401/1989. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il TAR ha comunque rilevato che il provvedimento presentava anche un ulteriore profilo di difetto di motivazione, poiché aveva respinto in modo meramente assertivo le analitiche deduzioni difensive senza spiegare perché fossero irrilevanti. Le spese sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 6 l. 401/1989
partecipazione a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive
Il DASPO richiede una prova sufficiente, valutata secondo il criterio del “più probabile che non”, della partecipazione dell’interessato a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 401/1989
a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive
La misura non può essere adottata quando gli elementi istruttori non rendano sufficientemente verosimile il coinvolgimento personale del destinatario nell’episodio violento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità del ricorrente e delle persone fisiche menzionate nella sentenza.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità delle persone fisiche mediante l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il DASPO adottato ai sensi dell’art. 6 l. 401/1989 presuppone una sufficiente verosimiglianza, valutata secondo il criterio del “più probabile che non”, della partecipazione personale del destinatario a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
- L’isolata dichiarazione di un testimone, priva di riscontri esterni e resa in un contesto caratterizzato da particolare confusione, non è sufficiente a fondare il DASPO quando altri elementi oggettivi mettano in dubbio l’identificazione e il coinvolgimento dell’interessato.
- Nella valutazione dei presupposti del DASPO l’amministrazione deve considerare e motivatamente superare gli elementi istruttori e difensivi contrari all’identificazione del destinatario; il rigetto meramente assertivo delle deduzioni difensive integra un difetto di motivazione.
- La proposta di DASPO, quale atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività, non è immediatamente impugnabile; la lesione si concretizza nel provvedimento definitivo del Questore.
- La comunicazione di notizia di reato è un atto di polizia giudiziaria interno al procedimento penale e non costituisce, in quanto tale, un atto amministrativo autonomamente impugnabile davanti al giudice amministrativo.
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