Sentenza n. 2904/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla Sentenza del Tribunale di Milano - Sez. Lavoro, n. 533/2025, pubbl. il 5.2.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano - Sezione lavoro n. 533/2025, nella parte relativa all'accredito di euro 500 sulla carta del docente per l'anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano - Sezione lavoro n. 533/2025, notificata al Ministero il 10 febbraio 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto, tra l'altro, il diritto della ricorrente all'accredito di euro 500 sulla carta del docente per l'anno scolastico 2023/2024. Secondo la ricorrente, il Ministero non aveva eseguito tale statuizione. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato l'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, affermando che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore. Per titolo esecutivo deve intendersi l'atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 474 c.p.c.; tale nozione va distinta dalla spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c., non più necessaria dopo le modifiche della legge Cartabia. Nel merito, il giudice ha accertato la mancata esecuzione del giudicato e ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli un termine di sessanta giorni dall'investitura. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato, compresa l'assegnazione di un termine all'amministrazione e la nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso esecutivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche è procedibile dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.
art. 474 c.p.c.
Individua il titolo esecutivo nell'atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile realizzabile coattivamente.
art. 475 c.p.c.
La spedizione in forma esecutiva è distinta dalla nozione di titolo esecutivo e, dopo le modifiche della legge Cartabia, non è più necessaria per procedere all'esecuzione.
Massime di principio
- Ai fini della procedibilità dell'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione presso la sede del debitore del titolo esecutivo, ossia della sentenza munita di attestazione di conformità, e non dalla sua spedizione in forma esecutiva.
- La nozione di titolo esecutivo prevista dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 coincide con l'atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 474 c.p.c.; essa resta distinta dalla spedizione in forma esecutiva disciplinata dall'art. 475 c.p.c., non più necessaria dopo le modifiche della legge Cartabia.
- In presenza della mancata esecuzione di una statuizione passata in giudicato da parte di un'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'integrale adempimento entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Quando l'attività assegnata al commissario ad acta rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso per l'esecuzione dell'incarico.
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