Cassazione Civile, Ordinanza n. 38109/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Un correntista/portatore ha agito contro una banca chiedendo il pagamento di un certificato di deposito al portatore dell'importo di euro 140.000, sostenendo di esserne legittimo titolare e di averlo ricevuto a fronte di versamenti in contanti effettuati presso uno sportello bancario, tramite un dipendente della banca. La banca ha contestato la legittima circolazione del titolo, deducendo che la firma era apocrifa, che il certificato risultava annullato il giorno stesso dell'emissione, che non vi era traccia contabile del versamento della provvista e che il dipendente aveva posto in essere una condotta fraudolenta al di fuori delle procedure e dei luoghi istituzionali dell'istituto. In appello la domanda del portatore era stata confermata, ritenendosi applicabile la tutela dell'acquisto in buona fede e la responsabilità della banca ex art. 2049 c.c. La banca ha proposto ricorso per cassazione lamentando: falsa applicazione dell'art. 1993 c.c. per non avere la Corte valorizzato l'apocrifia della firma come eccezione reale opponibile; erronea valutazione delle prove e dell'art. 116 c.p.c. circa l'acquisizione del titolo e la prova del rilascio presso lo sportello; falsa applicazione degli artt. 1993 e 1994 c.c. e della normativa antiriciclaggio, sostenendo che la condotta del portatore escludesse la buona fede; falsa applicazione dell'art. 2049 c.c.; e, infine, censura sulla rivalutazione monetaria, assumendo di avere già pagato a seguito di pignoramento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti il quarto e il quinto. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che, accertata la falsità della sottoscrizione su un certificato di deposito al portatore, la questione non potesse essere risolta solo invocando l'apparenza o la buona fede del possessore, dovendosi invece fare applicazione delle regole proprie dei titoli di credito e delle eccezioni opponibili ex art. 1993 c.c. Ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata presentava un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e non rispettava il minimo costituzionale di motivazione nella valutazione unitaria delle risultanze istruttorie.
Norme richiamate
art. 1834 c.c.
Il deposito di denaro perfeziona un contratto reale e trasferisce alla banca la proprietà delle somme, con obbligo di restituzione della stessa specie di moneta e degli interessi; il certificato di deposito si collega a tale rapporto causale.
art. 1993 c.c.
Le eccezioni relative al rapporto cartolare, inclusa la falsità della firma, sono opponibili al possessore del titolo; la buona fede del possessore non elide l'eccezione reale di apocrifia.
art. 1994 c.c.
La Corte di merito aveva indebitamente applicato la regola dell'acquisto in buona fede dei titoli di credito, che non può prevalere sulla necessaria verifica dei requisiti formali del titolo e sulle eccezioni ex art. 1993 c.c.
art. 2049 c.c.
La responsabilità del preponente per il fatto del dipendente è stata invocata nei giudizi di merito, ma la relativa statuizione resta assorbita dopo l'accoglimento delle censure sulla disciplina cartolare e probatoria.
art. 2043 c.c.
Richiamato dalla parte per sostenere la domanda di pagamento/risarcimento, ma non costituisce il fulcro della decisione di legittimità.
art. 210 c.p.c.
L'ordine di esibizione è stato utilizzato nel giudizio di merito per acquisire documentazione bancaria rilevante ai fini probatori.
art. 116 c.p.c.
È stata dedotta l'erronea valutazione delle prove; la Corte ha censurato la motivazione della sentenza impugnata per non avere considerato unitariamente il compendio istruttorio.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta non idonea a superare il minimo costituzionale, perché fondata su affermazioni inconciliabili e su una valutazione frammentaria delle prove.
art. 1, comma 1, l. n. 197/1991
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla violazione della normativa antiriciclaggio, come indice della non buona fede del portatore.
Massime di principio
- Nel caso di certificato di deposito al portatore, l'accertata falsità della sottoscrizione del titolo integra un'eccezione reale opponibile al portatore ai sensi dell'art. 1993 c.c., non superabile dal solo affidamento incolpevole o dall'apparenza della legittimità del titolo.
- La tutela dell'acquisto in buona fede dei titoli di credito non elimina il controllo sulla regolarità formale del titolo e sulla legittimazione della sottoscrizione quando venga dedotta e provata una falsità della firma dell'emittente.
- La prova del rapporto causale sottostante all'emissione del certificato di deposito richiede elementi coerenti con la procedura di emissione e con l'effettivo versamento della provvista; non è sufficiente un ragionamento presuntivo fondato su fatti frammentari o solo indirettamente collegati.
- La motivazione della decisione di merito è censurabile in cassazione quando presenti un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o una valutazione atomistica delle risultanze istruttorie, in violazione del minimo costituzionale di motivazione.
- Quando l'accoglimento del ricorso per cassazione investe la disciplina cartolare e la valutazione probatoria decisiva, restano assorbite le censure ulteriori sulla responsabilità del preponente e sulla quantificazione accessoria del credito.
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