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Sentenza

Sentenza n. 1230/2026 - Lecce, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500859

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di costruire per un'abitazione in zona agricola, adottato il 23 luglio 2025; impugnati anche, ove occorra, il preavviso di rigetto del 2 febbraio 2022 e gli atti presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato il 14 luglio 2020 domanda di permesso di costruire per un'abitazione su un terreno in zona E/1 «Verde agricolo produttivo» del Comune di Racale. Dopo una scheda istruttoria comunale favorevole del 17 luglio 2020, il parere favorevole della Commissione locale per il paesaggio dell'8 febbraio 2021 e l'autorizzazione paesaggistica n. 102 del 14 dicembre 2021, il Comune comunicava il 2 febbraio 2022 al solo tecnico progettista un preavviso di rigetto, sostenendo che la modifica introdotta dalla L.R. Puglia n. 39/2021 consentiva nuovi fabbricati in zona agricola soltanto se necessari alla conduzione del fondo e all'attività agricola. Dopo un sollecito del 28 maggio 2025, il Comune adottava il diniego il 23 luglio 2025, confermando tale motivazione. Con il primo motivo il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 51, comma 1, lettere g) e g-bis), L.R. n. 56/1980, dell'art. 9 L.R. n. 6/1979, dell'art. 9 L. n. 10/1977 e dell'art. 27 delle N.T.A. del Programma di Fabbricazione, nonché difetto di motivazione e istruttoria, contraddittorietà, travisamento, illogicità e irragionevolezza: la disposizione regionale sopravvenuta non avrebbe abrogato la precedente disciplina delle abitazioni in zona agricola, e le N.T.A. avrebbero consentito abitazioni a servizio dell'agricoltura anche in presenza di attività familiare o hobbistica, senza necessità di un'azienda agricola imprenditoriale. Con il secondo motivo lamentava la violazione dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990 e del contraddittorio, perché il preavviso era stato comunicato al tecnico ma non al richiedente. Con il terzo censurava l'omessa valutazione delle osservazioni presentate il 28 maggio 2025. Con il quarto denunciava il ritardo di oltre tre anni nella conclusione del procedimento e la violazione dei principi di tempestività, buon andamento e legittimo affidamento. Il ricorrente aveva rinunciato all'istanza cautelare. Il Comune, pur ritualmente notificato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il primo motivo. Ha ritenuto che l'art. 51, comma 1, lett. g-bis), L.R. Puglia n. 56/1980, introdotto dalla L.R. n. 39/2021, riguardi nuovi fabbricati con destinazione produttiva e non residenziale; inoltre, tale novella ha aggiunto una previsione senza abrogare la lett. g), che continua a disciplinare anche le nuove costruzioni residenziali in zona agricola. In assenza di un Programma pluriennale di attuazione, occorre applicare le previsioni dello strumento urbanistico generale, nel caso concreto il Programma di Fabbricazione comunale. L'art. 27 delle relative N.T.A. ammette in zona E/1 abitazioni e fabbricati rurali a servizio diretto dell'agricoltura. La relazione agronomica depositata con l'istanza indicava la realizzazione di un orto, di un oliveto e di un frutteto, nell'ambito di un'attività agricola familiare e hobbistica. Il Comune non ha adeguatamente istruito né motivato perché tale attività non potesse integrare il servizio all'agricoltura richiesto dallo strumento urbanistico; il diniego è quindi illegittimo. Accolta la prima censura e ritenuta pienamente satisfattiva, il TAR ha assorbito le altre tre censure, senza pronunciarsi nel merito su di esse. Ha annullato il diniego, facendo salva la riedizione del potere amministrativo. Ha condannato il Comune al pagamento di euro 2.000,00 per spese di lite, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato eventualmente versato.

Norme richiamate

  • art. 51, comma 1, lett. g-bis), L.R. Puglia n. 56/1980

    La norma invocata dall’Amministrazione, dunque, non risulta trovare applicazione in relazione allo specifico caso in esame, posto che, come già affermato da questo Tribunale in analogo contenzioso coinvolgente sempre il Comune di Racale, “La formula usata dal legislatore alla lettera g-bis) fa chiaramente riferimento a fabbricati che devono avere destinazione produttiva, e non dunque residenziale (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 240/2022)” (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, I, n. 80/2023), come invece nella vicenda di specie.

    La previsione della lett. g-bis), introdotta nel 2021, riguarda fabbricati con destinazione produttiva e non si applica al diniego di un'abitazione residenziale in zona agricola.

  • art. 51, comma 1, lett. g), L.R. Puglia n. 56/1980

    A ciò si aggiunga che, secondo la medesima giurisprudenza, in ogni caso “il novero degli interventi edilizi ammessi in zona agricola non è limitato ai soli interventi menzionati nella lett. g bis) dell’art. 51”, tenuto conto che “l’art. 2 della L.R. n. 39/2021 non ha abrogato la lett. g) dell’art. 51 della L.R. n. 56/1980, ma ha stabilito delle previsioni ‘aggiuntive’ (id est la lett. g bis) rispetto a quanto già espressamente statuito dal succitato articolo” (ibidem).

    La lett. g-bis) aggiunge una disciplina per i fabbricati produttivi in zona agricola, ma non abroga la lett. g), che continua a disciplinare gli ulteriori interventi ammessi, comprese le costruzioni residenziali alle condizioni previste dalla norma e dagli strumenti urbanistici applicabili.

  • art. 27 N.T.A. del Programma di Fabbricazione del Comune di Racale

    La disciplina posta dall’art. 27 delle N.T.A. del Programma di Fabbricazione del Comune di Racale (doc. 11), nel prevedere che le zone E1 sono destinate prevalentemente all’esercizio delle attività agricole (“Tali zone agricole sono destinate prevalentemente all’esercizio delle attività agricole dirette o connesse con l’agricoltura”), stabilisce però anche che “In tali zone sono consentite”, tra l’altro, “costruzioni a servizio diretto dell’agricoltura: abitazioni, fabbricati rurali […]” (cfr., in particolare, la lett. a).

    La disciplina urbanistica comunale consente in zona E/1 abitazioni e fabbricati rurali quando siano a servizio diretto dell'agricoltura.

  • art. 12 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Va poi evidenziato che l’eventuale “mancanza del Programma pluriennale di attuazione non fa altro che determinare l’operatività delle regole dettate in proposito dallo strumento urbanistico generale, per cui nelle aree agricole suddette è possibile l’edificazione se e nella misura in cui per tali aree essa è comunque prevista e con le modalità e i limiti pure indicati nello strumento urbanistico generale”, essendo quindi, in definitiva, “necessario applicare quelle vigenti del Programma di Fabbricazione e stabilire le possibilità e i limiti dell’edificazione nelle zone agricole, ai sensi di quanto statuito dall’art. 12 del T.U. 6 giugno 2001 n. 380 […]” (ibidem; cfr. anche T.A.R. Puglia, Lecce, III, n. 994/2013; Id., I, nn. 638 e 871 del 2021).

    In mancanza del Programma pluriennale di attuazione, le possibilità e i limiti dell'edificazione nelle aree agricole vanno ricavati dallo strumento urbanistico generale vigente, secondo il richiamo all'art. 12 del testo unico edilizia.

Massime di principio

  • La previsione dell'art. 51, comma 1, lett. g-bis), L.R. Puglia n. 56/1980, introdotta dalla L.R. n. 39/2021, riguarda nuovi fabbricati con destinazione produttiva e non assorbe né abroga la disciplina della lett. g), che resta applicabile agli interventi in zona agricola non ricompresi nella nuova previsione.
  • Per stabilire se un'abitazione in zona agricola sia assentibile occorre applicare la disciplina urbanistica vigente per l'area: quando manca il Programma pluriennale di attuazione, le possibilità e i limiti dell'edificazione si ricavano dallo strumento urbanistico generale.
  • Quando le N.T.A. consentono abitazioni a servizio diretto dell'agricoltura, il Comune non può fondare il diniego sulla sola assenza di un'attività agricola imprenditoriale senza valutare e motivare in concreto se l'attività agricola dichiarata dal richiedente, anche familiare o hobbistica e documentata in istruttoria, sia compatibile con la disciplina urbanistica applicabile.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziDestinazioni d'uso e zone omogenee
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorio
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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