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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19496/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta dai proprietari di un fondo nei confronti di un comune e di un consorzio pubblico, per la perdita della proprietà del terreno conseguente a occupazione d'urgenza, irreversibile trasformazione dell'area e successiva occupazione acquisitiva/illegittima. Il Tribunale, con sentenza non definitiva e poi definitiva, aveva riconosciuto la responsabilità dei convenuti e liquidato il danno. In appello il consorzio e il comune avevano contestato, tra l'altro, la data dell'irreversibile trasformazione, l'estensione dell'area occupata e la natura edificabile del terreno; i proprietari avevano proposto appello incidentale. Il ricorrente per cassazione ha dedotto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2043 e ss. c.c. per errata individuazione della data di irreversibile trasformazione, dell'estensione dell'area e della sua vocazione edificatoria; 2) violazione degli artt. 324, 340, 301, 303, 304, 305 c.p.c. e 2043 c.c. per avere la Corte d'appello dichiarato inammissibili alcune censure sul rilievo del giudicato interno, senza considerare che il processo era stato interrotto per la morte dell'unico difensore e che la riserva d'appello era stata proposta solo dopo la riassunzione; 3) violazione degli artt. 324, 340, 301, 303, 304, 305 c.p.c. e 2909 c.c. per omesso esame della natura dei fondi; 4) violazione degli artt. 324, 340 c.p.c. e 2908, 2909 c.c. per aver applicato il regime delle proroghe dell'occupazione fino al 1990 invece della data del 1987 indicata dal ricorrente. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo: ha affermato che, a seguito del decesso dell'unico difensore della parte, si verifica l'automatica interruzione del processo con preclusione di ogni ulteriore attività processuale sino alla riassunzione; pertanto, non poteva considerarsi tardiva la riserva d'appello formulata nella comparsa depositata dopo la riassunzione, dovendosi avere riguardo a tale momento e non alle udienze svoltesi nel periodo intermedio. Ha inoltre osservato che la sentenza non definitiva del 1996 non conteneva statuizioni di merito sulla data di irreversibile trasformazione, ma solo un rigetto di un'eccezione di improponibilità. L'accoglimento del secondo motivo ha comportato l'assorbimento degli altri. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri quattro. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Palermo e ha rinviato la causa alla stessa Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di legittimità non ha quindi definito nel merito la data di irreversibile trasformazione o il quantum del risarcimento, ma ha corretto l'errore processuale relativo alla tempestività della riserva d'appello dopo l'interruzione del processo.

Norme richiamate

  • artt. 2043 e ss. c.c.

    Richiamati come base della domanda risarcitoria per occupazione illegittima e perdita della proprietà del fondo; la Corte non si pronuncia nel merito sulla loro applicazione, perché assorbe gli altri motivi.

  • artt. 324, 340 c.p.c.

    La Corte chiarisce che la regola sulla riserva di impugnazione contro sentenza non definitiva opera solo se il processo è ritualmente in corso; nel caso di interruzione automatica per morte dell'unico difensore, l'attività processuale successiva è preclusa fino alla riassunzione.

  • artt. 301, 303, 304, 305 c.p.c.

    Le norme sull'interruzione e riassunzione del processo sono interpretate nel senso che la morte dell'unico difensore determina l'automatica interruzione e rende nulla l'attività processuale compiuta dopo l'evento e prima della riassunzione.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione al dedotto giudicato interno; la Corte osserva però che la sentenza non definitiva del 1996 non aveva statuito nel merito sulla data di irreversibile trasformazione, sicché non poteva formarsi giudicato su tale punto.

  • art. 2908 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel quarto motivo, ma non esaminato nel merito per assorbimento.

Massime di principio

  • La morte dell'unico difensore della parte costituita determina l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti ne ignorano l'evento; da quel momento sono precluse ulteriori attività processuali fino alla rituale riassunzione.
  • Gli atti compiuti nel periodo compreso tra l'evento interruttivo e la riassunzione non possono fondare preclusioni o tardività a carico della parte colpita dall'evento, perché il processo era temporaneamente sospeso per sua esclusiva tutela.
  • La riserva di impugnazione avverso una sentenza non definitiva va valutata alla luce della rituale ripresa del processo dopo l'interruzione; se la parte riassume il giudizio e formula la riserva in tale sede, la riserva è tempestiva.
  • Non può dirsi formato giudicato interno su un punto che la sentenza non definitiva non abbia effettivamente deciso nel merito; un mero rigetto di eccezione di rito non implica statuizione sostanziale sulla questione di diritto o di fatto poi discussa in appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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