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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16617/2023 del 12/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società in liquidazione aveva impugnato davanti al Tribunale un'intimazione di pagamento di euro 50.833,86, riferita a sanzione amministrativa pari al prelievo supplementare dovuto, oltre interessi e penalità, emessa dalla Regione. Il giudice di primo grado aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, decisione confermata in appello. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per violazione dell'art. 100 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso la legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione benché la contestazione riguardasse interessi di mora e compensi del concessionario; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 22 L. 689/1981, art. 1 L. 119/2003 e art. 5 L. 119/2003, censurando la statuizione sulla giurisdizione amministrativa e sostenendo che, poiché il prelievo era stato versato, la controversia riguardava solo interessi e sanzioni, quindi spettava al giudice ordinario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il secondo motivo di ricorso e ha assorbito il primo. Ha ritenuto infondata la censura sulla giurisdizione, richiamando il più recente orientamento delle Sezioni Unite in materia di opposizione a cartella esattoriale relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari: la previsione dell'art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a. devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a tale prelievo e, quando l'opposizione sostanziale ex art. 615 c.p.c. contesti il quantum accertato dall'autorità amministrativa nell'esercizio di poteri pubblici, la posizione dedotta è di interesse legittimo, con attrazione dell'intera controversia nella giurisdizione del giudice amministrativo. Nessuna statuizione sulle spese, e dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la declaratoria di difetto di legittimazione passiva, ma il motivo è rimasto assorbito

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma invocata per la dedotta violazione di legge nel primo motivo

  • art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.

    norma invocata per censurare la statuizione sulla giurisdizione

  • art. 22 L. 689/1981

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell'asserita giurisdizione del giudice ordinario

  • art. 1 L. 119/2003

    richiamato dal ricorrente a sostegno della propria tesi sulla giurisdizione

  • art. 5 L. 119/2003

    richiamato dal ricorrente a sostegno della propria tesi sulla giurisdizione

  • art. 133, comma 1, lett. t), d.lgs. n. 104 del 2010

    interpretabile secondo il principio di concentrazione delle tutele, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie sul prelievo supplementare lattiero-caseario

  • art. 615 c.p.c.

    l'opposizione sostanziale all'esecuzione che contesti il quantum accertato dall'autorità amministrativa ricade nella giurisdizione amministrativa quando investe esercizio di poteri pubblici

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002

    richiamato per la condanna all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nelle controversie relative al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comprende anche le domande che, pur formalmente introdotte come opposizione all'esecuzione o alla cartella, contestino il quantum accertato dall'autorità amministrativa nell'esercizio di poteri pubblici.
  • Il criterio decisivo è la natura della posizione giuridica incisa dalla contestazione: quando l'impugnazione investe l'accertamento autoritativo del debito, la controversia attiene a interessi legittimi e resta attratta alla giurisdizione amministrativa, anche se nel medesimo giudizio si intreccino diritti soggettivi e interessi legittimi.
  • In presenza di una giurisdizione esclusiva costruita in funzione di concentrazione delle tutele, il giudice amministrativo diviene il dominus dell'intera controversia e assorbe le questioni accessorie connesse al medesimo rapporto sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

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