Cassazione Civile, Ordinanza n. 21716/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Due lavoratrici avevano agito contro il Ministero chiedendo il riconoscimento dell'illegittimità di una serie di contratti di somministrazione a termine e di lavoro a tempo determinato impiegati per la loro prestazione lavorativa presso l'Amministrazione, con conseguente tutela risarcitoria. La Corte d'appello aveva confermato l'illegittimità dei contratti ma, esclusa la conversione del rapporto in tempo indeterminato, aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, richiamando il principio del c.d. danno comunitario. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo omessa motivazione su un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. e 32, comma 5, l. n. 183/2010: secondo la ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe considerato che la prevista stabilizzazione, se intervenuta, avrebbe avuto effetto di cancellazione dell'illecito e avrebbe escluso il risarcimento; nel caso concreto, però, la stabilizzazione non era ancora avvenuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che la mancata stabilizzazione delle originarie ricorrenti esclude la ricorrenza della condizione che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia UE richiamata, può integrare la 'cancellazione dell'illecito': ossia la trasformazione dei rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato. Poiché la stabilità dell'impiego costituisce l'elemento portante della tutela dei lavoratori, solo con l'effettiva conversione/stabilizzazione può dirsi conseguito il bene della vita perseguito. Il ricorso è stato quindi rigettato; il Ministero è stato condannato alle spese di legittimità. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato alle amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che, in mancanza di stabilizzazione, non vi sarebbe spazio per il risarcimento; la Corte non accoglie la tesi e conferma la tutela risarcitoria per l'illegittima utilizzazione di contratti a termine/somministrazione in assenza di conversione.
art. 32, comma 5, L. n. 183/2010
È il criterio legale di liquidazione del danno richiamato dalla Corte territoriale e confermato in cassazione per il risarcimento derivante dalla prestazione lavorativa resa in violazione di norme imperative.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei confronti delle amministrazioni dello Stato, in ragione del meccanismo della prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nelle controversie sul lavoro pubblico a termine, la stabilizzazione effettiva del rapporto può assumere rilievo quale fatto idoneo a neutralizzare le conseguenze dannose dell'illegittima reiterazione dei contratti; in mancanza di conversione o stabilizzazione, tale effetto non si produce.
- Quando l'illegittima utilizzazione di contratti a termine o di somministrazione dà luogo a tutela risarcitoria, il danno può essere liquidato secondo il criterio legale previsto dall'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, senza necessità di prova specifica del pregiudizio, secondo l'impostazione richiamata dalla giurisprudenza di legittimità e unionale.
- La mera prospettazione di una futura stabilizzazione, se non ancora intervenuta, non è sufficiente a escludere il risarcimento del danno per l'abusivo ricorso al lavoro flessibile; occorre un'effettiva trasformazione del rapporto che realizzi il bene della vita perseguito dal lavoratore.
- Per le amministrazioni dello Stato, il meccanismo della prenotazione a debito impedisce l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21489/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21551/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21562/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21563/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21567/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21573/2023 del 20/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →