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Ordinanza

Ordinanza n. 1564/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari, - della nota del Ministero della cultura - Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, prot. n. 66627 del 24/11/2025 (doc. 1), recante autorizzazione ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 42/2004, all’installazione pubblicitaria su ponteggio in Via del Babuino 72, di cui alla istanza di Urban Vision del 13.11.2025, prot. n. 64584 del 14/11/2025 (doc. 2), nella parte in cui condiziona l’esposizione, escludendo la tecnologia a LED per la riproduzione del messaggio pubblicitario; - del diniego implicito eventualmente formatosi sull’istanza di riesame di cui alla richiesta di Urban Vision del 16 dicembre 2025; - di ogni altro atto, parere non noto, connesso, presupposto e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202601953

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: autorizzazione paesaggistico-culturale all'installazione pubblicitaria su ponteggio, nella parte in cui escludeva l'impiego della tecnologia LED, nonché diniego implicito sull'istanza di riesame

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato l'autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 42/2004 per l'installazione pubblicitaria su un ponteggio in Via del Babuino, contestandola nella parte in cui vietava la riproduzione del messaggio pubblicitario mediante tecnologia LED. È stato inoltre impugnato il diniego implicito eventualmente formatosi sull'istanza di riesame. La ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti previa concessione di misure cautelari, deducendo, secondo quanto emerge dall'ordinanza, vizi della motivazione e degli altri profili di legittimità dell'autorizzazione, nonché il pregiudizio derivante dalla mancata possibilità di utilizzare la tecnologia LED. A sostegno del periculum in mora ha allegato la brevità dei tempi di esecuzione dei lavori, senza specificare il grave pregiudizio concreto derivante dal divieto.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, nei limiti della cognizione sommaria propria della fase cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto immune dai vizi dedotti la motivazione del provvedimento impugnato, valorizzando l'elevata discrezionalità tecnica della Soprintendenza nell'applicazione dell'art. 49 del d.lgs. 42/2004 e l'eccezionale valore storico, monumentale e identitario del contesto interessato. Ha inoltre rilevato che, per le aree della Città Storica ricadenti nel tessuto T2 del vigente PRG di Roma Capitale, l'installazione di impianti pubblicitari tecnologicamente avanzati è esclusa, almeno in linea generale, dalle Linee guida richiamate dalla ricorrente. Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha giudicato generiche le allegazioni, osservando che il pregiudizio dedotto era comunque esclusivamente economico e quindi risarcibile per equivalente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 49 d.lgs. 42/2004

    La valutazione della Soprintendenza sull'installazione pubblicitaria in relazione a un immobile e a un contesto sottoposti a tutela implica un elevato tasso di discrezionalità tecnica, il cui esercizio è stato ritenuto, in sede cautelare, immune dai vizi dedotti.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; nel caso concreto il TAR ha respinto la richiesta per l'insussistenza di un adeguato fumus boni iuris e di un periculum in mora specificamente allegato e non meramente economico.

Massime di principio

  • Nella valutazione cautelare di un provvedimento della Soprintendenza adottato ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 42/2004, il sindacato giurisdizionale deve tenere conto dell'elevato tasso di discrezionalità tecnica riconosciuto all'amministrazione nella ponderazione delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico.
  • In un contesto urbano di eccezionale valore storico, monumentale e identitario, il divieto di utilizzare tecnologie pubblicitarie avanzate può risultare assistito da adeguata motivazione quando sia coerente con gli indirizzi e le linee guida applicabili alla specifica area urbanistica.
  • Ai fini della tutela cautelare, la mera deduzione della brevità dei tempi di esecuzione dei lavori non dimostra, di per sé, il periculum in mora: il ricorrente deve allegare e rendere concreto il grave pregiudizio derivante dall'esecuzione dell'atto.
  • Il pregiudizio esclusivamente economico, in assenza di ulteriori elementi qualificanti, è normalmente suscettibile di riparazione per equivalente e non giustifica la concessione della misura cautelare.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaTutela cautelare
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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