Sentenza n. 4427/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4536/2022, RG n. 1217/2021, resa in data 11 ottobre 2022 dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, e pubblicata in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva condannato l’amministrazione al pagamento di € 1.698,46, oltre interessi e rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo l’inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile. Ha documentato il passaggio in giudicato della pronuncia mediante certificazione del Tribunale e ha allegato che, nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva, l’amministrazione non aveva corrisposto quanto dovuto. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia e la fissazione di una somma dovuta per ogni ritardo nell’esecuzione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con un mero atto di stile e non ha contestato l’inadempimento. Il giudice ha inoltre esaminato quali spese successive al titolo giudiziale possano essere riconosciute in sede di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza civile, l’inadempimento dell’amministrazione e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, stabilendo che egli possa compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, a spese dell’amministrazione inadempiente. È stata accolta anche la domanda di coercizione indiretta: il Ministero dovrà corrispondere un’ulteriore somma pari agli interessi legali sull’importo complessivamente risultante dal giudicato, calcolata dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o, se anteriore, fino alla scadenza del termine assegnato, fermo l’onere del ricorrente di attivarsi per l’insediamento del commissario. Il TAR ha precisato che in ottemperanza sono riconoscibili le spese accessorie funzionali alla pubblicazione, esame e notificazione del titolo e agli atti necessari per introdurre il giudizio, mentre non sono riconoscibili le spese di precetto o quelle relative a procedure esecutive civili non satisfattive, trattandosi di conseguenze della scelta del creditore di utilizzare strumenti diversi dall’ottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, nonché al compenso del commissario ad acta, fissato in € 500,00 per l’eventuale espletamento dell’incarico.
Norme richiamate
artt. 112-114 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione di un giudicato anche formatosi davanti al giudice ordinario quando l’amministrazione sia rimasta inadempiente; il giudice amministrativo può impartire ordini esecutivi, nominare un commissario ad acta e adottare misure coercitive.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il giudice dell’ottemperanza può fissare una somma dovuta dall’amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. Nel caso concreto la somma è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento o alla scadenza del termine assegnato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono di centoventi giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; decorso inutilmente tale termine sussistono i presupposti per proporre il giudizio di ottemperanza.
artt. 474 ss. c.p.c.
Le spese relative agli atti di precetto e alle procedure di esecuzione forzata civile non sono riconoscibili in sede di ottemperanza, perché riguardano strumenti esecutivi distinti, liberamente scelti dal creditore.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato emessa dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, quando sia decorso il termine legale concesso all’amministrazione per adempiere e l’inadempimento non sia stato contestato o risulti documentato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere, nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia e porre a carico dell’amministrazione le spese dell’attività commissariale.
- La misura prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in una somma pari agli interessi legali sulle somme dovute in base al giudicato, decorrente dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento o, se anteriore, alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- In sede di ottemperanza sono riconoscibili le spese accessorie direttamente funzionali alla pubblicazione, all’esame, alla notificazione del titolo e all’introduzione del giudizio; non sono invece riconoscibili le spese di precetto o quelle relative a procedure esecutive civili non satisfattive, poiché derivano dalla scelta del creditore di utilizzare strumenti diversi dall’ottemperanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1540/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1541/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1542/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1545/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1546/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1549/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →