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Sentenza

Sentenza n. 1610/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202501416

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di decadenza dall’autorizzazione all’installazione e gestione di un chiosco di supporto alla balneazione e dall’autorizzazione collegata al noleggio di attrezzature balneari

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva respinto il ricorso contro la decadenza dalle autorizzazioni relative a un chiosco e al noleggio di ombrelloni, sedie, sdraio e lettini su spiaggia libera. Ha dedotto: violazione del termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 2 l. 241/1990, nonché illegittima sospensione o riavvio dei termini; carenza e contraddittorietà della motivazione, per l’incerto richiamo al regolamento comunale sul canone patrimoniale anziché al regolamento regionale n. 19/2016; inapplicabilità ratione temporis e materiae del regolamento regionale n. 19/2016, poiché le autorizzazioni erano anteriori e l’arenile sarebbe stato una spiaggia libera attrezzata disciplinata dal regolamento regionale n. 11/2009; travisamento dei fatti; insussistenza della violazione del divieto di preposizionamento delle attrezzature, anche perché i controlli non erano stati effettuati alle ore 8 e le attrezzature potevano restare installate fino alle ore 19; erroneo richiamo all’art. 1161 cod. nav.; violazione del principio di proporzionalità, poiché la decadenza dall’autorizzazione relativa al chiosco sarebbe stata eccessiva rispetto a violazioni riferibili al solo noleggio delle attrezzature; rilevanza della presentazione di una SCIA e dell’adempimento degli altri obblighi concessori. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto infondata la censura sul termine procedimentale, affermando che, in assenza di una specifica previsione di perentorietà, il termine per concludere il procedimento è ordinatorio o sollecitatorio e il suo superamento non rende illegittimo il provvedimento; inoltre, il tempo impiegato era stato anche determinato dalle richieste di accesso documentale dell’interessata. Ha ritenuto sufficientemente individuati i presupposti della decadenza nel provvedimento impugnato. La decadenza discendeva dalla reiterata violazione, accertata con tre verbali non impugnati, del divieto di preposizionamento di attrezzature balneari sul demanio marittimo, previsto dal regolamento regionale n. 19/2016, dalle ordinanze balneari, dal PUA e dal punto 17 delle prescrizioni autorizzative. Il regolamento regionale n. 11/2009 era stato abrogato dal regolamento n. 19/2016, salvo gli artt. 8 e 9; comunque, la disciplina sopravvenuta non era ostativa perché le condotte integravano anche reiterati inadempimenti delle obbligazioni contenute nell’autorizzazione. Il provvedimento di decadenza era vincolato al verificarsi di almeno tre violazioni e non violava la proporzionalità. L’orario dei sopralluoghi non escludeva il preposizionamento già accertato; i verbali facevano fede fino a querela di falso e non erano stati impugnati. L’adempimento degli altri obblighi concessori non poteva compensare le violazioni accertate. La decadenza riguardava espressamente sia l’autorizzazione al chiosco sia quella collegata al noleggio. La domanda risarcitoria è stata respinta per l’infondatezza dell’azione impugnatoria. Le spese dell’appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    il procedimento deve essere in ogni caso concluso entro e non oltre il termine di trenta giorni con provvedimento espresso

    Il termine di conclusione del procedimento, salvo espressa previsione della sua perentorietà, ha natura ordinatoria o sollecitatoria; il suo superamento non determina l’illegittimità del provvedimento finale.

  • art. 2, comma 7, l. 241/1990

    i termini possono essere sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni

    La disposizione è stata invocata dall’appellante, ma la censura è stata respinta in ragione della natura non perentoria del termine procedimentale e dell’infondatezza complessiva dell’appello.

  • artt. 3, 7 e 8 l. 241/1990

    Le censure relative alla motivazione e alla comunicazione di avvio o riavvio del procedimento non hanno evidenziato vizi idonei a invalidare la decadenza.

  • art. 5, comma 8, regolamento Regione Lazio n. 19/2016

    Sulle spiagge libere con servizi è vietato il preposizionamento di attrezzature balneari; l’accertata violazione, reiterata per tre volte, configura la fattispecie di inadempienza per effetto della quale l’amministrazione comunale dichiara la decadenza dalla concessione

    La reiterazione per almeno tre volte del preposizionamento costituisce presupposto vincolante della decadenza.

  • art. 6, comma 2, regolamento Regione Lazio n. 19/2016

    nelle spiagge libere oggetto di convenzione è vietato il preposizionamento di attrezzature da spiaggia; la reiterazione per tre volte implica la risoluzione

    La disposizione conferma il divieto e collega la reiterazione delle violazioni alla risoluzione del rapporto relativo alla spiaggia libera oggetto di convenzione.

  • art. 49, comma 3, lett. f), l.r. Lazio n. 13/2007

    È la disposizione cui il regolamento regionale ricollega la fattispecie di inadempienza che comporta la decadenza.

  • art. 21 regolamento Regione Lazio n. 19/2016

    Ha abrogato il regolamento regionale n. 11/2009, salvo gli artt. 8 e 9; pertanto non poteva essere utilmente invocato il precedente regolamento quale disciplina applicabile al caso.

  • art. 1456 c.c.

    È richiamato dal regolamento regionale per la risoluzione della convenzione in caso di reiterata violazione del divieto di preposizionamento.

  • art. 1161 cod. nav.

    Il richiamo alla disciplina dell’occupazione abusiva del demanio marittimo è stato ritenuto inconferente ai fini della decisione, senza però contraddire l’accertamento della condotta vietata di preposizionamento.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato nel provvedimento amministrativo insieme all’art. 1375 c.c. quale fondamento dei doveri di correttezza e buona fede nel rapporto concessorio.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato nel provvedimento amministrativo in relazione al venir meno della fiducia nel concessionario per reiterati inadempimenti.

Massime di principio

  • In assenza di una specifica previsione normativa che qualifichi il termine di conclusione del procedimento come perentorio e colleghi alla sua scadenza la perdita del potere o una sanzione decadenziale, il termine ha natura ordinatoria o sollecitatoria; il suo superamento non determina, di per sé, l’illegittimità del provvedimento tardivo.
  • Quando la disciplina normativa e autorizzativa collega espressamente la decadenza alla reiterazione per almeno tre volte di una specifica violazione, l’amministrazione è tenuta ad adottare la decadenza al verificarsi del presupposto, trattandosi di esercizio vincolato del potere.
  • Il divieto di preposizionamento di attrezzature balneari su spiagge libere o aree demaniali marittime può costituire autonomo inadempimento delle prescrizioni autorizzative e degli obblighi del rapporto concessorio, anche quando l’autorizzazione sia stata rilasciata anteriormente alla disciplina regolamentare sopravvenuta, se quest’ultima non introduce un obbligo incompatibile con il titolo ma specifica strumenti di tutela e rispetto degli obblighi già esistenti.
  • I fatti attestati nei verbali di accertamento non impugnati fanno fede fino a querela di falso; pertanto, la contestazione dell’orario del sopralluogo o di circostanze non incompatibili con il fatto materiale verbalizzato non è idonea a neutralizzare l’accertamento della reiterata violazione.
  • La presentazione di una SCIA nelle more del procedimento di decadenza e l’adempimento di altri obblighi derivanti dal rapporto concessorio non eliminano gli effetti di specifiche e ripetute violazioni che costituiscono, secondo la disciplina applicabile, presupposto vincolante della decadenza.
  • Se il provvedimento di decadenza indica espressamente sia il titolo principale sia i titoli collegati e le violazioni incidono sul complessivo rapporto autorizzativo, la decadenza può riguardare entrambi i titoli, senza che ciò comporti automaticamente violazione del principio di proporzionalità.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTermini del procedimento e silenzioInvalidità del provvedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoProporzionalità e ragionevolezzaEfficacia ed esecutorietàBuona fede e correttezza della PA

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