Ordinanza n. 665/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. III, 19 gennaio 2026, n. 24, con la quale è stata respinta la domanda cautelare proposta con il ricorso per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 267 del 7 aprile 2025, di approvazione della graduatoria conclusiva della procedura, attivata con l'avviso pubblico del 26 agosto 2024, di assegnazione di undici lotti, nell'alveo del piano degli insediamenti produttivi del Comune di Noicattaro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia - Bari, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare contro la graduatoria conclusiva della procedura per l'assegnazione di undici lotti nel piano degli insediamenti produttivi comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare con cui il TAR aveva negato la sospensione della determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria relativa alla procedura di assegnazione di undici lotti, contestando il criterio premiale di genere previsto dall'avviso pubblico. Dalla motivazione emerge che la censura riguardava, in particolare, la natura asseritamente discriminatoria del criterio e la necessità di una specifica legge autorizzativa per la sua introduzione.
La decisione
Il Consiglio di Stato, con la delibazione propria della fase cautelare, ha respinto l'appello. Ha ritenuto che le ragioni esposte dal TAR sulla natura non discriminatoria del criterio di genere resistessero alle critiche dell'appellante. In particolare, la previsione di un criterio premiale, non idoneo in astratto a determinare da solo l'esito della procedura, sembra riconducibile alle azioni positive dirette alla promozione delle pari opportunità; per l'adozione di tali misure non appare necessaria una specifica legge autorizzativa. Le spese sono state compensate nei rapporti con il Comune, in ragione della novità della questione; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti della società non costituita.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
Massime di principio
- In sede cautelare, la previsione in un avviso pubblico di un criterio premiale collegato al genere, quando non sia astrattamente idoneo da solo a determinare l'esito della procedura, può essere ricondotta alle azioni positive per la promozione delle pari opportunità e non appare, per ciò solo, discriminatoria.
- L'adozione di azioni positive per la promozione delle pari opportunità non sembra richiedere una specifica legge autorizzativa, salva la verifica della loro concreta ragionevolezza e proporzionalità.
- Nella fase cautelare il giudice valuta le censure mediante una delibazione sommaria; l'appello cautelare va respinto quando le motivazioni del primo giudice sulla legittimità apparente dell'atto resistono alle critiche dell'appellante.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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