Cassazione Civile, Ordinanza n. 21521/2025 del 26/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del fallimento contribuente, confermando la legittimità della ripresa IVA fondata sulle fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha recuperato a tassazione, per l’anno 2009, costi indebitamente detrattti ai fini IVA in relazione a fatture ritenute riferite a operazioni soggettivamente inesistenti, nell’ambito di una presunta frode carosello. Secondo l’accertamento, il fornitore formale era una società-filtro interposta tra una cartiera e la contribuente. La CTR aveva già respinto l’appello della società e quello incidentale dell’Ufficio, ritenendo provata dall’Amministrazione la fittizietà del fornitore e non dimostrata, da parte della contribuente, la propria buona fede. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per asserita mancanza di un reale percorso argomentativo sulla soggettiva inesistenza delle operazioni e sul coinvolgimento della contribuente; 2) violazione delle norme IVA e delle regole sull’onere della prova e sulle presunzioni, sostenendo che l’Ufficio avrebbe provato solo la fittizietà del fornitore ma non anche la consapevolezza del cessionario, e che la contribuente aveva comunque dimostrato la propria buona fede con documenti di trasporto, pagamento e rivendita della merce. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi: la CTR aveva motivato in modo sufficiente e, quanto al merito, si era attenuta al principio per cui l’Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, la fittizietà del fornitore e la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario, mentre grava sul contribuente la prova contraria della massima diligenza e della propria buona fede; regolarità contabile, pagamento, consegna e rivendita non sono di per sé decisivi.
Norme richiamate
art. 85 c.p.c.
perpetuatio dell'ufficio di difensore
La sopravvenuta rinuncia al mandato del difensore non ha efficacia nel giudizio di cassazione già pendente e fissato per la discussione, in ragione della permanenza dell’ufficio difensivo.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È invocato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente.
artt. 61 e 36, comma 1, n. 4 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati in relazione al vizio di motivazione e alla disciplina della sentenza nel processo tributario.
art. 132 n. 4 c.p.c.
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato quale norma sulla motivazione del provvedimento giudiziale.
artt. 19, 21 e 54, comma 2, D.P.R. n. 633/1972
Richiamati per la disciplina della detrazione IVA e dell’accertamento basato su presunzioni.
art. 2697 c.c.
Richiamato per la ripartizione dell’onere della prova tra Amministrazione e contribuente.
art. 2729 c.c.
Richiamato per la prova presuntiva e il valore degli indizi.
art. 21 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato in tema di decorrenza del termine per il ricorso nel processo tributario.
art. 13, comma ...
Il testo è tronco; risulta solo un generico richiamo finale non integralmente leggibile.
Massime di principio
- In tema di IVA, quando l’Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche, in base a elementi oggettivi e specifici, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta.
- La prova dell’Amministrazione può essere fornita anche per presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità di una dimostrazione certa e analitica di ogni singolo passaggio della frode.
- Una volta assolto tale onere, grava sul contribuente dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto e di essere rimasto estraneo alla frode, non bastando la mera regolarità formale delle scritture, dei pagamenti o delle consegne.
- La consegna della merce, il pagamento del corrispettivo, la rivendita dei beni e la congruità dei prezzi non sono di per sé sufficienti a provare la buona fede del cessionario, perché sono circostanze compatibili con una frode IVA a monte della catena commerciale.
- La presenza di indici anomali della struttura o dell’operatività del fornitore, o di rapporti con società filtro/cartiere, può imporre al cessionario un dovere di verifica proporzionato e ragionevole sulla reale affidabilità dell’interlocutore commerciale.
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al mandato del difensore non determina di per sé l’estinzione o l’improcedibilità del ricorso quando il giudizio è già radicato e l’assistenza difensiva permane per effetto del principio di perpetuatio dell’ufficio difensivo.
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