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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10071/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze del 09/08/2022 che aveva rigettato il riesame dell'ordinanza del GIP di Prato che aveva applicato la custodia cautelare in carcere. Il difensore ha dedotto, tra gli altri motivi: incompetenza territoriale del Tribunale di Prato (sostendo che la produzione contestata si era svolta in Albania o in luoghi diversi dalla provincia di Prato), violazione dei termini procedurali ex art. 309 co.10 cod. proc. pen. (per il deposito fuori sede e trasmissione via PEC), carenza di gravità indiziaria rispetto ai reati contestati (tra cui art. 21 legge 646/1982, art. 356 e art. 640 cod. pen.), mancata considerazione dell'assenza delle esigenze cautelari ex art. 274 lett. a) e c) cod. proc. pen. e sproporzione della misura rispetto alla personalità e alle condizioni del ricorrente. Il ricorso articolava sette censure di merito e di diritto, ma tutte sono rimaste inespresse in quanto l'avvocato ha successivamente rinunciato all'impugnazione.

La decisione

Il difensore ha trasmesso atto di rinuncia all'impugnazione in data 09/01/2023. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia, ai sensi degli artt. 589, comma 2 e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, trattandosi di inammissibilità riconducibile alla volontà/colpa del ricorrente, al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, quantificata dalla Corte in euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 589, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato la norma per dichiarare l'inammissibilità del ricorso a seguito della rinuncia ritualmente presentata dall'avvocato; la rinuncia estingue il gravame e impedisce l'esame dei motivi.

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Richiamata insieme all'art. 589 per giustificare la declaratoria di inammissibilità in presenza di rinuncia all'impugnazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese processuali e, quando l'inammissibilità è imputabile alla volontà/colpa del ricorrente, ordine di versamento a favore della Cassa delle ammende (qui quantificato in euro 3.000).

  • art. 309, comma 10, cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel ricorso (eccezione di inosservanza dei termini per il riesame); tuttavia la Corte non ha deciso nel merito tale questione perché ha dichiarato inammissibile il ricorso per rinuncia.

  • art. 274, lett. a) e lett. c), cod. proc. pen.

    Norme sul fondamento delle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione). Sono state contestate dal ricorrente, ma non valutate dalla Corte a causa dell'inammissibilità del ricorso per rinuncia.

  • Corte cost., n.186 del 7 giugno 2000

    Giurisprudenza richiamata come principio secondo cui, se l'inammissibilità dipende dalla volontà del ricorrente, può essere disposta la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; la Corte di cassazione ha seguito tale indicazione per la quantificazione della somma.

  • NORME PENALI SOSTANZIALI CITATE NELL'ORDINANZA IMPUGNATA (artt. 21 legge 646/1982; artt. 81, 110, 356, 640 cod. pen.)

    Le fattispecie sostanziali sono state indicate nell'atto di impugnazione e nell'ordinanza impugnata, ma la Corte di cassazione non ha esaminato la fondatezza delle censure relative a tali reati perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia; dunque nessuna valutazione di merito sulle imputazioni è stata compiuta.

Massime di principio

  • La rinuncia formale e rituale all'impugnazione estingue l'azione di cassazione: il giudice dichiara inammissibile il ricorso e non procede all'esame del merito delle censure.
  • La declaratoria di inammissibilità per rinuncia comporta normalmente la condanna alle spese processuali e, se l'inammissibilità è attribuibile alla volontà o colpa del ricorrente, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Se si vogliono vedere esaminate questioni procedurali o di merito (es. competenza territoriale, violazioni di termini procedurali, carenza di gravità indiziaria, esigenze cautelari), non è possibile ottenere una pronuncia sulla loro fondatezza dopo aver rinunciato all'impugnazione; la rinuncia impedisce il sindacato in Cassazione.
  • Le eccezioni processuali (deposito fuori sede, trasmissione via PEC, termini di riesame) devono essere tempestivamente e correttamente dedotte e sostenute finché l'impugnazione è effettivamente coltivata; errori o atti volontari del difensore possono avere conseguenze economiche per il ricorrente.
  • Quando si impugnano misure cautelari, occorre valutare il rischio di non vedere decise le censure: rinunce o abbandoni dell'impugnazione portano a perdere l'occasione di discutere concrete esigenze cautelari e rilievi di merito.

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