Cassazione Penale, Sentenza n. 10071/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze del 09/08/2022 che aveva rigettato il riesame dell'ordinanza del GIP di Prato che aveva applicato la custodia cautelare in carcere. Il difensore ha dedotto, tra gli altri motivi: incompetenza territoriale del Tribunale di Prato (sostendo che la produzione contestata si era svolta in Albania o in luoghi diversi dalla provincia di Prato), violazione dei termini procedurali ex art. 309 co.10 cod. proc. pen. (per il deposito fuori sede e trasmissione via PEC), carenza di gravità indiziaria rispetto ai reati contestati (tra cui art. 21 legge 646/1982, art. 356 e art. 640 cod. pen.), mancata considerazione dell'assenza delle esigenze cautelari ex art. 274 lett. a) e c) cod. proc. pen. e sproporzione della misura rispetto alla personalità e alle condizioni del ricorrente. Il ricorso articolava sette censure di merito e di diritto, ma tutte sono rimaste inespresse in quanto l'avvocato ha successivamente rinunciato all'impugnazione.
La decisione
Il difensore ha trasmesso atto di rinuncia all'impugnazione in data 09/01/2023. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia, ai sensi degli artt. 589, comma 2 e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, trattandosi di inammissibilità riconducibile alla volontà/colpa del ricorrente, al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, quantificata dalla Corte in euro 3.000.
Norme richiamate
art. 589, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha applicato la norma per dichiarare l'inammissibilità del ricorso a seguito della rinuncia ritualmente presentata dall'avvocato; la rinuncia estingue il gravame e impedisce l'esame dei motivi.
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Richiamata insieme all'art. 589 per giustificare la declaratoria di inammissibilità in presenza di rinuncia all'impugnazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese processuali e, quando l'inammissibilità è imputabile alla volontà/colpa del ricorrente, ordine di versamento a favore della Cassa delle ammende (qui quantificato in euro 3.000).
art. 309, comma 10, cod. proc. pen.
Norma richiamata nel ricorso (eccezione di inosservanza dei termini per il riesame); tuttavia la Corte non ha deciso nel merito tale questione perché ha dichiarato inammissibile il ricorso per rinuncia.
art. 274, lett. a) e lett. c), cod. proc. pen.
Norme sul fondamento delle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione). Sono state contestate dal ricorrente, ma non valutate dalla Corte a causa dell'inammissibilità del ricorso per rinuncia.
Corte cost., n.186 del 7 giugno 2000
Giurisprudenza richiamata come principio secondo cui, se l'inammissibilità dipende dalla volontà del ricorrente, può essere disposta la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; la Corte di cassazione ha seguito tale indicazione per la quantificazione della somma.
NORME PENALI SOSTANZIALI CITATE NELL'ORDINANZA IMPUGNATA (artt. 21 legge 646/1982; artt. 81, 110, 356, 640 cod. pen.)
Le fattispecie sostanziali sono state indicate nell'atto di impugnazione e nell'ordinanza impugnata, ma la Corte di cassazione non ha esaminato la fondatezza delle censure relative a tali reati perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia; dunque nessuna valutazione di merito sulle imputazioni è stata compiuta.
Massime di principio
- La rinuncia formale e rituale all'impugnazione estingue l'azione di cassazione: il giudice dichiara inammissibile il ricorso e non procede all'esame del merito delle censure.
- La declaratoria di inammissibilità per rinuncia comporta normalmente la condanna alle spese processuali e, se l'inammissibilità è attribuibile alla volontà o colpa del ricorrente, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Se si vogliono vedere esaminate questioni procedurali o di merito (es. competenza territoriale, violazioni di termini procedurali, carenza di gravità indiziaria, esigenze cautelari), non è possibile ottenere una pronuncia sulla loro fondatezza dopo aver rinunciato all'impugnazione; la rinuncia impedisce il sindacato in Cassazione.
- Le eccezioni processuali (deposito fuori sede, trasmissione via PEC, termini di riesame) devono essere tempestivamente e correttamente dedotte e sostenute finché l'impugnazione è effettivamente coltivata; errori o atti volontari del difensore possono avere conseguenze economiche per il ricorrente.
- Quando si impugnano misure cautelari, occorre valutare il rischio di non vedere decise le censure: rinunce o abbandoni dell'impugnazione portano a perdere l'occasione di discutere concrete esigenze cautelari e rilievi di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9867/2023 del 09/03/2023
- Sentenza penale · 9 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9911/2023 del 09/03/2023
- Sentenza penale · 9 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9951/2023 del 09/03/2023
- Sentenza penale · 9 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9952/2023 del 09/03/2023
- Sentenza penale · 9 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9954/2023 del 09/03/2023
- Sentenza penale · 9 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9955/2023 del 09/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →