Cassazione Civile, Ordinanza n. 26743/2025 del 04/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’occupazione di due fondi di proprietà di un privato, siti nel Comune di Gela, per la realizzazione di opere pubbliche: su una particella furono realizzati uffici della polizia municipale e sull’altra un centro di assistenza per disabili e un ambulatorio diurno. L’occupazione avvenne nell’ambito di un procedimento espropriativo avviato da atti amministrativi e da ordinanze sindacali, ma senza successiva adozione del decreto di esproprio. Il proprietario originario agì chiedendo le indennità per l’occupazione legittima e illegittima, il risarcimento del danno per il mancato uso edificatorio e per la perdita della proprietà, oltre alla restituzione della porzione di terreno non utilizzata. Dopo il decesso dell’attore, subentrarono le figlie. Il Tribunale riconobbe la giurisdizione del giudice ordinario e accolse in parte le domande; la Corte d’appello, invece, accolse il gravame dell’azienda sanitaria e dichiarò la giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo la vicenda riconducibile a cattivo esercizio del potere espropriativo. In Cassazione le ricorrenti hanno censurato tale statuizione, deducendo violazione delle norme sulla dichiarazione di pubblica utilità e sul procedimento espropriativo, sostenendo che la mancata adozione del decreto di esproprio e il mancato rispetto dei termini avrebbero comportato l’inefficacia sopravvenuta della dichiarazione di pubblica utilità e, quindi, l’erroneità della devoluzione della causa al giudice amministrativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla giurisdizione, affermando che, in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, la domanda riguardava essenzialmente il risarcimento del danno e la restituzione dei beni per occupazione e trasformazione di fondi riconducibili a un procedimento espropriativo, sebbene non concluso con decreto di esproprio. Poiché l’azione era stata introdotta nel 2006 e i fatti erano connessi a un procedimento espropriativo rientrante nel regime normativo allora vigente, la controversia sulle domande risarcitorie e restitutorie spettava alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La Corte ha precisato che resta invece al giudice ordinario la sola questione dell’indennità di occupazione legittima, ma tale domanda non risultava più coltivata. I motivi ulteriori sono stati dichiarati assorbiti. È stata quindi confermata la giurisdizione del giudice amministrativo e le ricorrenti sono state condannate alle spese, con attestazione anche dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42 Cost.
Richiamato insieme all’art. 103 Cost. nel quadro delle censure sulla tutela della proprietà e sulla giurisdizione, ma non decisivo nella soluzione finale.
art. 103 Cost.
Richiamato per il riparto di giurisdizione; la Corte lo considera nel contesto della delimitazione della giurisdizione amministrativa esclusiva.
art. 16 l. n. 1150 del 1942
Citat0 nel primo motivo come norma relativa alla pianificazione/attività espropriativa, senza che la Corte ne faccia un autonomo uso decisivo.
art. 12 d.P.R. n. 327 del 2001
Richiamato dalle ricorrenti sul procedimento espropriativo e sulla dichiarazione di pubblica utilità.
art. 13 d.P.R. n. 327 del 2001
Richiamato dalle ricorrenti per sostenere l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità in mancanza dei termini di inizio e fine della procedura e dei lavori.
art. 131 l. n. 2359 del 1865
Citat0 nel primo motivo quale norma storica sul procedimento espropriativo.
art. 23 l. n. 241 del 1990
Richiamato nel primo motivo in tema di procedimento amministrativo e pubblicità degli atti.
art. 1 l. n. 1 del 1978
Richiamato nel primo motivo come base normativa del procedimento espropriativo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale utilizzata per incardinare la censura di violazione di legge.
art. 374, comma 1, c.p.c.
Richiamato per affermare che, essendo consolidato l’orientamento delle Sezioni Unite, la questione di giurisdizione può essere decisa dalla sezione semplice.
art. 34 d.lgs. n. 80 del 1998
Applicato nel testo ratione temporis: devolve alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie su atti, provvedimenti e comportamenti in materia urbanistica ed edilizia, con esclusione delle indennità spettanti per atti espropriativi.
art. 53 d.P.R. n. 327 del 2001
Applicato ratione temporis: attribuisce al giudice amministrativo le controversie sugli atti e comportamenti conseguenti all’applicazione del testo unico espropri, ferma la giurisdizione ordinaria sulle indennità.
art. 23-bis l. n. 1034 del 1971
Richiamato come disciplina procedurale applicabile ai giudizi sui provvedimenti relativi alle procedure di occupazione ed espropriazione.
art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.
Richiamato per completezza quale disciplina vigente della giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di espropriazione per pubblica utilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie in materia espropriativa non rileva la sola qualificazione formale delle domande, ma il petitum sostanziale e la causa petendi, da desumere dai fatti allegati e dal rapporto giuridico dedotto in giudizio.
- Le domande di risarcimento del danno e di restituzione del bene, quando derivino da occupazione e trasformazione del fondo riconducibili a un procedimento espropriativo o a un esercizio, anche illegittimo, di pubblico potere, appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
- Resta invece riservata al giudice ordinario la controversia sulla determinazione e corresponsione dell’indennità di occupazione legittima, anche se la domanda sia proposta insieme ad altre domande devolute al giudice amministrativo; la connessione non deroga alla giurisdizione.
- Quando la domanda di indennità di occupazione legittima non sia più coltivata in concreto, la controversia può residuare solo sulle pretese risarcitorie e restitutorie, con conseguente devoluzione al giudice amministrativo.
- Nelle controversie di giurisdizione, la Cassazione può esaminare direttamente gli atti di causa e valutare il fatto processuale rilevante ai fini del riparto di giurisdizione.
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