Cassazione Penale, Sentenza n. 12854/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'assoluzione pronunciata dalla Corte d'appello di Milano per il reato di diffamazione in relazione a un articolo pubblicato su "Il Fatto Quotidiano" (5/10/2012). Il ricorrente contestava: 1) l'applicazione della scriminante dell'art. 51 c.p. con riferimento alla presunta notizia falsa di una condanna definitiva per concussione (che in realtà non esisteva), sostenendo che la notizia mancava del requisito di verità e che il giornalista non aveva compiuto adeguati controlli; 2) la ritenuta legittimità della riproduzione della frase offensiva rivolta a una collega parlamentare e del paragone con il personaggio "Cetto La Qualunque", eccependo che la frase era stata una battuta in un contesto privato e amichevole; 3) la mancata attribuzione di responsabilità al direttore responsabile del quotidiano.
La decisione
La Corte di legittimità ha respinto il ricorso del signor Gianni confermando l'assoluzione per entrambe le persone imputate. Ha ritenuto che l'articolo avesse riportato e segnalato come fonte il profilo Facebook "Pecore Sicule" e che avesse indicato sia la pubblicazione della presunta condanna sia la sua immediata smentita tramite l'invio del certificato dei carichi pendenti; pertanto la notizia, nella forma pubblicata (ovvero la ricostruzione della vicenda sul social e la smentita), conteneva il necessario "nucleo di verità" e rilevanza pubblica per essere tutelata dall'esimente del diritto di cronaca/critica politica. Quanto alla frase rivolta alla collega, la Corte ha ritenuto confermata la verità del fatto riportato e la sua rilevanza pubblica; il contesto di una presunta battuta o la collocazione nel Transatlantico non era idoneo a escludere la rilevanza pubblica o a far valere la scriminante. Ha altresì escluso responsabilità del direttore. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 51 Codice Penale
Richiamata come scriminante (esercizio del diritto di cronaca/critica). La Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, il diritto di cronaca/critica politica fosse applicabile perché l'articolo aveva riportato la notizia diffusa su un profilo social e la sua immediata smentita, realizzando quel "nucleo di verità" e la pertinenza richiesti per l'esimente
art. 595 Codice Penale (diffamazione)
Norma di riferimento per il reato contestato; la Corte ha valutato i requisiti per l'applicabilità delle cause di giustificazione rispetto alla presunta violazione di tale norma
Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 5, n. 31263/14/09/2020; Sez. 5, n. 7798/27/11/2018; Sez. 5, n. 45813/14/06/2018; Sez. 5, n. 46132/13/06/2014)
Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909; Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018, Maritan, Rv. 276026; Sez. 5, n. 45813 del 14/06/2018, Rv. 274123; Sez. 5, n. 46132 del 13/06/2014, PC/Polverini, Rv. 262184
La Corte ha richiamato i principi di giurisprudenza consolidata: l'esimente della critica politica richiede un "nucleo di verità" e non può fondarsi su manipolazioni o rappresentazioni incomplete che stravolgano il fatto; tuttavia la riproduzione di contenuti di altra fonte (qui un profilo Facebook) corredata dalla segnalazione della smentita può integrare i requisiti di verità e rilevanza pubblica richiesti
Massime di principio
- La riproduzione di contenuti pubblicati su un profilo social può essere legittima se il giornalista segnala chiaramente la fonte e se l'articolo ricostruisce anche l'eventuale smentita: in questo caso può sussistere il "nucleo di verità" necessario per l'esimente della cronaca/critica politica.
- Il requisito della verità non richiede che il giornalista produca prove definitive in ogni caso, ma che l'elaborazione informativa non manipoli o stravolga i fatti; riportare contestualmente la smentita o gli elementi che confutano una notizia può evitare la responsabilità per diffamazione.
- La rilevanza pubblica del fatto (es. comportamenti di esponenti politici, anche se contestuali a battute o avvenuti fuori dall'aula) amplia la latitudine consentita alla critica politica: espressioni pungenti o paragoni polemici possono essere tollerati se ancorati a elementi verificabili e pertinenti all'interesse pubblico.
- La distinzione tecnica tra documenti (es. certificato dei carichi pendenti vs. casellario giudiziale) può essere irrilevante ai fini della valutazione della verità della notizia, se tale distinzione è tecnicalmente poco percepibile dal lettore medio e se l'articolo rende conto della smentita.
- La responsabilità del direttore responsabile richiede elementi specifici di colpa gestionale o di omissione: la semplice pubblicazione di un pezzo firmato da un redattore non basta se l'articolo rientra nella protezione della cronaca/critica.
- L'asserita natura "scherzosa" di una battuta non elimina automaticamente la rilevanza pubblica né la percezione da parte dell'opinione pubblica, specially quando la frase è ripresa e diffusa dai media; le scuse successive possono indicare la rilevanza dell'episodio piuttosto che la sua irrilevanza.
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