Cassazione Penale, Ordinanza n. 27287/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputata avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 474 c.p. Il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la responsabilità affermata nonostante la ritenuta grossolanità del falso. Il secondo motivo censurava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare diversamente gli elementi di valutazione. La ricorrente depositava anche una memoria successiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, richiamando la giurisprudenza costante secondo cui la grossolanità del falso non esclude di per sé la responsabilità per il reato contestato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché riproduttivo di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito e comunque non scrutinabile in cassazione, trattandosi della valutazione discrezionale sulla particolare tenuità del fatto, insindacabile se sorretta da motivazione non illogica e giuridicamente corretta. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 474 c.p.
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata; la Corte ribadisce che la grossolanità del falso non esclude automaticamente la responsabilità penale.
art. 131-bis c.p.
La valutazione della particolare tenuità del fatto è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta.
art. 133, comma 1, c.p.
Non è necessario che il giudice dia conto di tutti gli elementi di valutazione; è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti ai fini del diniego della non punibilità.
art. 616, comma 1, c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La grossolanità o manifesta evidenza del falso non esclude, di per sé sola, la configurabilità del reato contestato, se la condotta resta idonea a integrare gli elementi tipici della fattispecie.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è censurabile in cassazione solo per vizi logici o giuridici della motivazione; la Corte di legittimità non può sostituirsi alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
- Ai fini del riconoscimento o del diniego dell'art. 131-bis c.p., il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti i parametri dell'art. 133 c.p., essendo sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi.
- Il ricorso che si limiti a riproporre censure già respinte in appello, senza individuare reali errori di diritto o manifeste illogicità, è inammissibile.
Come è indicizzato
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