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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22103/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti deducevano molteplici censure: Gennari ha impugnato per nullita\' degli atti per mancata notifica dell\'avviso di conclusione indagini e per decreto di irreperibilita\' irregolare; ha contestato la ricostruzione di fittizieta\' delle operazioni di cessione (assenza di pagamento del corrispettivo) e la qualificazione come amministratore di fatto ai sensi dell\'art. 2639 c.c.; ha censurato l\'inesistenza del dolo distrattivo e la quantificazione della pena con rifiuto delle attenuanti generiche. Cal\'i ha dedotto vizio nella formazione della volontà del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., invocando l\'applicazione retroattiva o interpretativa del Codice della crisi d\'impresa (d.lgs. 14/2019) per sostenere che la condotta non sarebbe piu\' penalmente rilevante. Castelli ha contestato la mancanza dell\'elemento soggettivo e la mancata qualifica di concorrente per assenza di ruoli gestori nel periodo contestato. Inoltre la difesa di Castelli ha poi comunicato il decesso dell\'imputato chiedendo estinzione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha: 1) annullato senza rinvio la sentenza di merito nei confronti di Castelli Andrea per estinzione del reato per morte dell\'imputato; 2) dichiarato inammissibile il ricorso di Cal\'i Calogero come manifestamente infondato (rigettando la prospettazione che l\'incertezza normativa riguardante l\'entrata in vigore del d.lgs. 14/2019 potesse viziare la formazione della sua volontà di concordare la pena in appello); 3) rigettato nel merito il ricorso di Gennari Giuseppe ritenendolo infondato sotto tutti i motivi (nullita\', ricostruzione probatoria, qualifica di amministratore di fatto, dolo generico per bancarotta fraudolenta per distrazione, congruita\' della pena). Sono state imposte le spese di giudizio a carico dei ricorrenti: Gennari condannato anche alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili; Cal\'i condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende. In sintesi, nessun ricorso e' stato accolto; uno e' annullato per morte dell\'imputato.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Disciplina del concordato in appello con rinuncia ai motivi: la Cassazione ammette il ricorso per cassazione solo per vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del procuratore generale e all\'illegalita\' della pena; non sono ammissibili doglianze su motivi rinunciati o sulla mancata valutazione di condizioni di proscioglimento ex art.129 c.p.p., salvo che si tratti di illegittimità della sanzione

  • artt. 216 comma 1 n. 1 e 223 comma 1 R.D. 267/1942 (legge fallimentare)

    Norme sostanziali con cui e' contestata la bancarotta fraudolenta per distrazione: la corte ha ritenuto integrati gli elementi di fatto laddove risultava la cessione fittizia di azioni e crediti senza effettivo incasso

  • art. 2639 c.c.

    Nozione di amministratore di fatto: la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito secondo cui l\'esercizio continuativo e significativo di poteri gestori puo\' far sorgere la qualifica anche se svolti tramite deleghe o familiari

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma sull\'estinzione del reato per morte dell\'imputato; la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza nei confronti di Castelli in applicazione di tale principio

  • art. 150 cod. pen.

    Richiamato in relazione all\'estinzione del reato per morte dell\'imputato; usato congiuntamente all\'art.129 c.p.p. per chiedere pronuncia di estinzione

  • art. 159, 178, 179 cod. proc. pen. e artt. 415-bis, 178 e 179 c.p.p.

    Norme processuali richiamate nella censura sulla dichiarazione di irreperibilita\' e sulla notifica degli atti: la Cassazione ha ritenuto la doglianza generica e impropria in cassazione, richiamando la necessita\' di eccepire la nullita\' in sede opportuna

  • artt. 132, 133, 29, 30, 62-bis cod. pen.

    Norme riguardanti la quantificazione della pena e le circostanze attenuanti/aggravanti: la Corte ha ribadito la discrezionalita\' del giudice di merito nella determinazione della pena e l\'esigenza di elementi di segno positivo per riconoscere attenuanti generiche

  • d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d\'impresa e dell\'insolvenza)

    Richiamato dal ricorrente Cal\'i come norma piu\' favorevole; la Corte ha stabilito che norme non ancora entrate in vigore non possono essere utilizzate come 'tramiti interpretativi' delle norme vigenti e non incidono retroattivamente sulla formazione della volontà al momento del concordato

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro un concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. e' ammesso ma limitato: si possono impugnare vizi riguardanti la formazione della volontà di aderire, il consenso del Procuratore Generale e l\'illegalita\' della pena; non sono ammissibili censure su motivi rinunciati o valutazioni di merito non trasfuse in illegittimità della sanzione
  • La morte dell\'imputato dopo la proposizione del ricorso comporta l\'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato e deve essere enunciata nel dispositivo
  • Le doglianze sulla nullita\' degli atti per omessa notifica (es. avviso di conclusione indagini) sono censure di regime intermedio che devono essere eccepite o rilevate nel corso del procedimento prima della deliberazione della sentenza di primo grado; in cassazione vanno specificate e non possono essere generiche
  • In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo richiesto e' dolo generico: e' sufficiente la volontaria destinazione del patrimonio sociale a fini diversi dalla garanzia delle obbligazioni sociali, anche se la societa\' non era ancora formalmente insolvente al momento delle distrazioni
  • La qualifica di amministratore di fatto si fonda su elementi sintomatici di esercizio continuativo e significativo di poteri gestori; la valutazione e\' di merito e difficilmente sindacabile in cassazione se accompagnata da congrua motivazione
  • L\'applicazione di norme piu\' favorevoli introdotte da nuove leggi richiede la loro effettiva entrata in vigore; norme non vigenti non possono essere invocate come strumenti interpretativi retroattivi per invalidare scelte difensive o accordi processuali antecedenti
  • La quantificazione della pena e il riconoscimento delle attenuanti rientrano nella discrezionalita\' del giudice di merito e possono essere censurate in cassazione soltanto se emergono vizi di illogicita\' o arbitrarieta\' non adeguatamente motivate

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