Ordinanza n. 678/2026 - Roma, Sezione 4
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per la declaratoria della illegittimità del silenzio-inadempimento serbato da Anas spa in ordine alla mancata attivazione del procedimento di riequilibrio economico-finanziario ex art. 165 d.lgs. 50/2016 e D.M. 181/2024, con nomina di commissario ad acta e risarcimento danni; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Maglione s.r.l. il 6 gennaio 2026: della nota di ANAS S.p.A. prot. CDG n. 1089223 del 15 dicembre 2025, comunicata e ricevuta a mezzo PEC in data 15 dicembre 2025, con cui ANAS ha intimato il pagamento di somme asseritamente dovute, costituito in mora la ricorrente e preannunciato l’escussione delle garanzie fideiussorie e la risoluzione del rapporto concessorio, nonché di ogni atto presupposto, connesso o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento di ANAS sulla richiesta di attivazione del procedimento di riequilibrio economico-finanziario e, con motivi aggiunti, intimazione di pagamento, costituzione in mora, preannuncio di escussione delle garanzie e di risoluzione del rapporto concessorio
Esito
Favorevole al resistente (concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concessionaria ha proposto ricorso per ottenere la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato da ANAS in ordine alla mancata attivazione del procedimento di riequilibrio economico-finanziario del piano economico-finanziario, ai sensi dell'art. 165 d.lgs. 50/2016 e del D.M. 181/2024, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e il risarcimento dei danni. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota con cui ANAS ha intimato il pagamento di somme ritenute dovute, costituito in mora la società e preannunciato l'escussione delle garanzie fideiussorie e la risoluzione del rapporto concessorio. In via cautelare è stata chiesta la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato. Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione, rilevando che la pretesa alla revisione del piano economico-finanziario appartiene alla giurisdizione amministrativa quando il contratto di concessione non esaurisce ogni discrezionalità dell'amministrazione in ordine all'an e al quantum della revisione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che l'eventuale revisione del piano economico-finanziario non potrebbe incidere sulle penali contrattuali già maturate al momento della presentazione dell'istanza di revisione, riferite a ritardi nella progettazione esecutiva verificatisi nelle annualità precedenti. La camera di consiglio per l'esame della domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio è stata confermata per il 25 marzo 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L'ordinanza non definisce il giudizio sul silenzio né sulle domande ulteriori.
Norme richiamate
art. 165 d.lgs. 50/2016
La disposizione è richiamata quale base normativa della richiesta di riequilibrio economico-finanziario della società concessionaria.
D.M. 181/2024
È richiamato quale ulteriore riferimento normativo della richiesta di attivazione del procedimento di riequilibrio economico-finanziario.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.
Massime di principio
- La pretesa del concessionario alla revisione del piano economico-finanziario appartiene alla giurisdizione amministrativa quando il contratto di concessione non esaurisce ogni discrezionalità dell'amministrazione in ordine all'an e al quantum della revisione.
- L'eventuale revisione del piano economico-finanziario non è idonea, sul piano cautelare, a incidere sulle penali contrattuali già maturate prima della presentazione dell'istanza di revisione, se riferite a ritardi verificatisi in annualità precedenti.
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