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Ordinanza

Ordinanza n. 678/2026 - Roma, Sezione 4

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per la declaratoria della illegittimità del silenzio-inadempimento serbato da Anas spa in ordine alla mancata attivazione del procedimento di riequilibrio economico-finanziario ex art. 165 d.lgs. 50/2016 e D.M. 181/2024, con nomina di commissario ad acta e risarcimento danni; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Maglione s.r.l. il 6 gennaio 2026: della nota di ANAS S.p.A. prot. CDG n. 1089223 del 15 dicembre 2025, comunicata e ricevuta a mezzo PEC in data 15 dicembre 2025, con cui ANAS ha intimato il pagamento di somme asseritamente dovute, costituito in mora la ricorrente e preannunciato l’escussione delle garanzie fideiussorie e la risoluzione del rapporto concessorio, nonché di ogni atto presupposto, connesso o conseguente.

Giustizia amministrativa202515221

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento di ANAS sulla richiesta di attivazione del procedimento di riequilibrio economico-finanziario e, con motivi aggiunti, intimazione di pagamento, costituzione in mora, preannuncio di escussione delle garanzie e di risoluzione del rapporto concessorio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società concessionaria ha proposto ricorso per ottenere la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato da ANAS in ordine alla mancata attivazione del procedimento di riequilibrio economico-finanziario del piano economico-finanziario, ai sensi dell'art. 165 d.lgs. 50/2016 e del D.M. 181/2024, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e il risarcimento dei danni. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota con cui ANAS ha intimato il pagamento di somme ritenute dovute, costituito in mora la società e preannunciato l'escussione delle garanzie fideiussorie e la risoluzione del rapporto concessorio. In via cautelare è stata chiesta la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato. Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione, rilevando che la pretesa alla revisione del piano economico-finanziario appartiene alla giurisdizione amministrativa quando il contratto di concessione non esaurisce ogni discrezionalità dell'amministrazione in ordine all'an e al quantum della revisione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che l'eventuale revisione del piano economico-finanziario non potrebbe incidere sulle penali contrattuali già maturate al momento della presentazione dell'istanza di revisione, riferite a ritardi nella progettazione esecutiva verificatisi nelle annualità precedenti. La camera di consiglio per l'esame della domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio è stata confermata per il 25 marzo 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L'ordinanza non definisce il giudizio sul silenzio né sulle domande ulteriori.

Norme richiamate

  • art. 165 d.lgs. 50/2016

    La disposizione è richiamata quale base normativa della richiesta di riequilibrio economico-finanziario della società concessionaria.

  • D.M. 181/2024

    È richiamato quale ulteriore riferimento normativo della richiesta di attivazione del procedimento di riequilibrio economico-finanziario.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.

Massime di principio

  • La pretesa del concessionario alla revisione del piano economico-finanziario appartiene alla giurisdizione amministrativa quando il contratto di concessione non esaurisce ogni discrezionalità dell'amministrazione in ordine all'an e al quantum della revisione.
  • L'eventuale revisione del piano economico-finanziario non è idonea, sul piano cautelare, a incidere sulle penali contrattuali già maturate prima della presentazione dell'istanza di revisione, se riferite a ritardi verificatisi in annualità precedenti.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoTutela cautelareGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneTutela cautelare

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