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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18576/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per inosservanza dell'ordine del Questore (art. 76, co. 3, d.lgs. 159/2011), sostenendo che il foglio di via emesso il 25/10/2018 fosse illegittimo perché egli era privo di fissa dimora (sebbene formalmente residente a Scafati) e la sentenza di merito non aveva verificato l'effettiva esistenza della residenza; deduceva dunque l'insussistenza del presupposto legale del provvedimento amministrativo e la conseguente insussistenza del reato

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, dichiarando che il foglio di via legittimamente richiede, come condizioni inscindibili, l'ordine di fare rientro nel luogo di residenza e il contemporaneo divieto di rientro nel Comune di allontanamento; ha precisato che la mancanza dell'accertamento dell'effettiva residenza o dell'ordine di rimpatrio rende il provvedimento amministrativo difforme dalla fattispecie e quindi nullo. La sentenza impugnata è stata annullata e rinviata per nuovo giudizio al fine di verificare, in piena autonomia, l'effettiva esistenza della residenza del ricorrente

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011, art. 2

    Il foglio di via obbligatorio deve essere motivato e contiene due condizioni concomitanti e inscindibili: l'ordine di fare rientro nel luogo di residenza e il divieto di ritornare nel Comune da cui la persona è allontanata; la mancanza di uno di questi elementi ne determina la nullità

  • d.lgs. 159/2011, art. 76, comma 3

    Prevede la contravvenzione per l'inosservanza dell'ordine del Questore; l'accertamento della commissione del reato è subordinato alla legittimità del provvedimento amministrativo che ha imposto l'obbligo

  • legge n. 1423/1956, art. 1 (ricordata)

    Norma antecedente richiamata per continuità normativa; conferma la struttura che unisce ordine di rimpatrio e divieto di ritorno

  • r.d. n. 773/1931, art. 157 (richiamato)

    Storico antecedente normativo; utile per il quadro interpretativo ma con parti dichiarate incostituzionali in passato

  • legge n. 241/1990, art. 21-septies

    La mancanza di un elemento essenziale del provvedimento amministrativo ne determina la nullità secondo la disciplina generale degli atti amministrativi

  • cod. civ. art. 43 (residenza)

    La nozione di residenza ai fini del foglio di via si riferisce alla dimora abituale (art. 43 c.c.); l'iscrizione anagrafica è solo un indice, la sua effettività può essere contestata e deve essere verificata

  • Corte costituzionale, sent. n. 24/2019

    Richiamata per ribadire i limiti di applicazione delle misure di prevenzione e per sottolineare che esse perseguono finalità preventive e richiedono garanzie procedurali

Massime di principio

  • Il foglio di via obbligatorio è valido solo se il provvedimento contiene insieme l'ordine di rientro nel luogo di residenza e il divieto di ritorno nel Comune: entrambe le prescrizioni sono elementi essenziali e inscindibili
  • Se il provvedimento amministrativo manca di uno degli elementi essenziali (ad es. manca l'accertamento di una residenza effettiva o l'ordine di rimpatrio), esso è nullo e il giudice penale può sindacarne la legittimità
  • La mera indicazione di una residenza anagrafica non è sufficiente: il giudice deve accertare l'effettiva dimora abituale quando la difesa contesta la residenza
  • La misura del foglio di via non si applica concretamente a chi sia privo di residenza effettiva nel territorio nazionale, perché la finalità dell'atto è il rimpatrio verso un luogo dove esercitare controllo di pubblica sicurezza
  • In presenza di nullità del foglio di via, viene meno il presupposto dell'illecito previsto dall'art. 76, co. 3 d.lgs. 159/2011 e quindi l'accusa per inosservanza dell'ordine del Questore può ritenersi insussistente
  • Il giudice penale non può sostituirsi al Questore nella valutazione discrezionale della pericolosità, ma è pienamente abilitato a valutare la legittimità formale e sostanziale dell'atto amministrativo (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere)

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