Cassazione Penale, Sentenza n. 18576/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per inosservanza dell'ordine del Questore (art. 76, co. 3, d.lgs. 159/2011), sostenendo che il foglio di via emesso il 25/10/2018 fosse illegittimo perché egli era privo di fissa dimora (sebbene formalmente residente a Scafati) e la sentenza di merito non aveva verificato l'effettiva esistenza della residenza; deduceva dunque l'insussistenza del presupposto legale del provvedimento amministrativo e la conseguente insussistenza del reato
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, dichiarando che il foglio di via legittimamente richiede, come condizioni inscindibili, l'ordine di fare rientro nel luogo di residenza e il contemporaneo divieto di rientro nel Comune di allontanamento; ha precisato che la mancanza dell'accertamento dell'effettiva residenza o dell'ordine di rimpatrio rende il provvedimento amministrativo difforme dalla fattispecie e quindi nullo. La sentenza impugnata è stata annullata e rinviata per nuovo giudizio al fine di verificare, in piena autonomia, l'effettiva esistenza della residenza del ricorrente
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011, art. 2
Il foglio di via obbligatorio deve essere motivato e contiene due condizioni concomitanti e inscindibili: l'ordine di fare rientro nel luogo di residenza e il divieto di ritornare nel Comune da cui la persona è allontanata; la mancanza di uno di questi elementi ne determina la nullità
d.lgs. 159/2011, art. 76, comma 3
Prevede la contravvenzione per l'inosservanza dell'ordine del Questore; l'accertamento della commissione del reato è subordinato alla legittimità del provvedimento amministrativo che ha imposto l'obbligo
legge n. 1423/1956, art. 1 (ricordata)
Norma antecedente richiamata per continuità normativa; conferma la struttura che unisce ordine di rimpatrio e divieto di ritorno
r.d. n. 773/1931, art. 157 (richiamato)
Storico antecedente normativo; utile per il quadro interpretativo ma con parti dichiarate incostituzionali in passato
legge n. 241/1990, art. 21-septies
La mancanza di un elemento essenziale del provvedimento amministrativo ne determina la nullità secondo la disciplina generale degli atti amministrativi
cod. civ. art. 43 (residenza)
La nozione di residenza ai fini del foglio di via si riferisce alla dimora abituale (art. 43 c.c.); l'iscrizione anagrafica è solo un indice, la sua effettività può essere contestata e deve essere verificata
Corte costituzionale, sent. n. 24/2019
Richiamata per ribadire i limiti di applicazione delle misure di prevenzione e per sottolineare che esse perseguono finalità preventive e richiedono garanzie procedurali
Massime di principio
- Il foglio di via obbligatorio è valido solo se il provvedimento contiene insieme l'ordine di rientro nel luogo di residenza e il divieto di ritorno nel Comune: entrambe le prescrizioni sono elementi essenziali e inscindibili
- Se il provvedimento amministrativo manca di uno degli elementi essenziali (ad es. manca l'accertamento di una residenza effettiva o l'ordine di rimpatrio), esso è nullo e il giudice penale può sindacarne la legittimità
- La mera indicazione di una residenza anagrafica non è sufficiente: il giudice deve accertare l'effettiva dimora abituale quando la difesa contesta la residenza
- La misura del foglio di via non si applica concretamente a chi sia privo di residenza effettiva nel territorio nazionale, perché la finalità dell'atto è il rimpatrio verso un luogo dove esercitare controllo di pubblica sicurezza
- In presenza di nullità del foglio di via, viene meno il presupposto dell'illecito previsto dall'art. 76, co. 3 d.lgs. 159/2011 e quindi l'accusa per inosservanza dell'ordine del Questore può ritenersi insussistente
- Il giudice penale non può sostituirsi al Questore nella valutazione discrezionale della pericolosità, ma è pienamente abilitato a valutare la legittimità formale e sostanziale dell'atto amministrativo (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18367/2024 del 10/05/2024
- Sentenza penale · 10 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18369/2024 del 10/05/2024
- Sentenza penale · 10 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18371/2024 del 10/05/2024
- Sentenza penale · 10 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18374/2024 del 10/05/2024
- Sentenza penale · 10 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18375/2024 del 10/05/2024
- Sentenza penale · 10 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18376/2024 del 10/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →