Corte di giustizia, Sentenza C-94/20
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 giugno 2021. — Land Oberösterreich contro KV. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Linz. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/109/CE – Status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo – Articolo 11 – Diritto alla parità di trattamento in materia di previdenza sociale, assistenza sociale e protezione sociale – Deroga al principio di parità di trattamento in materia di assistenza sociale e di protezione sociale – Nozione di “prestazioni essenziali” – Direttiva 2000/43/CE – Principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica – Articolo 2 – Concetto di discriminazione – Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Normativa di uno Stato membro che subordina la concessione di un’indennità di alloggio ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo alla condizione che essi apportino la prova, secondo modalità determinate da detta normativa, di possedere conoscenze di base nella lingua di detto Stato membro. — Causa C-94/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte esamina una disciplina dell’Alta Austria che, per concedere un’indennità di alloggio ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, richiede la prova di conoscenze di base del tedesco. La questione centrale è se tale requisito sia compatibile con la direttiva 2003/109, con la direttiva 2000/43 e con la Carta. La Corte distingue tra prestazioni "essenziali" e non essenziali: solo nel primo caso si applica il vincolo di parità di trattamento della direttiva 2003/109. La direttiva 2000/43 e l’articolo 21 della Carta non risultano invece applicabili, secondo i casi, alla fattispecie esaminata.
Compatibilità con il diritto UE di una condizione linguistica per l’accesso di soggiornanti di lungo periodo austriaci a un’indennità di alloggio e qualificazione della prestazione come "essenziale".
La questione giuridica
Se l’articolo 11 della direttiva 2003/109 osti a una norma nazionale che subordina l’indennità di alloggio per i soggiornanti di lungo periodo alla prova di conoscenze di base della lingua nazionale; se tale norma rientri nella direttiva 2000/43 come discriminazione diretta o indiretta fondata sull’origine etnica; e se, in subordine, sia valutabile alla luce dell’articolo 21 della Carta.
Principio di diritto
La Corte afferma che l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109 osta a una disciplina nazionale che imponga ai soggiornanti di lungo periodo la prova di conoscenze linguistiche per ottenere un’indennità di alloggio, quando tale indennità costituisca una "prestazione essenziale" ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4; spetta al giudice nazionale verificare se la prestazione rientri in tale nozione, da interpretare restrittivamente e alla luce della finalità di garantire un’esistenza dignitosa. La direttiva 2000/43 non si applica, perché la disparità discende dallo status di cittadino di paese terzo e non incide in particolare su una determinata origine etnica; conseguentemente, se la prestazione non è essenziale, anche la Carta non si applica alla disciplina nazionale. Se invece la prestazione è essenziale, la misura non integra comunque, nel caso concreto, una discriminazione vietata dall’articolo 21 della Carta, poiché si applica indistintamente a tutti i cittadini di paesi terzi e non colpisce una specifica origine etnica.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2003/109/CE
- Articolo 11 direttiva 2003/109/CE
- Articolo 34 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 2000/43/CE
- Articolo 2 direttiva 2000/43/CE
- Articolo 3 paragrafo 2 direttiva 2000/43/CE
- Articolo 21 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 51 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 2004/38/CE
Compatibilità di una condizione linguistica per l’indennità di alloggio ai soggiornanti di lungo periodo
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Landesgericht Linz, nel contesto di una controversia tra KV, cittadino turco titolare dello status di soggiornante di lungo periodo, e il Land Oberösterreich. Il giudice austriaco chiede se il diritto dell’Unione osti a una normativa regionale che subordina l’accesso a un’indennità di alloggio alla prova di conoscenze di base della lingua tedesca per i cittadini di paesi terzi, mentre non impone tale requisito ai cittadini dell’Unione, del SEE e ai loro familiari.
Fatti e procedimento principale
KV aveva beneficiato dell’indennità di alloggio fino alla fine del 2017. Dal 1º gennaio 2018, a seguito della modifica dell’oöWFG, il beneficio è stato negato perché non aveva fornito la prova del possesso delle conoscenze linguistiche richieste dalla legge regionale. KV ha quindi chiesto il risarcimento del danno patrimoniale corrispondente all’importo non percepito e del danno morale, invocando la normativa antidiscriminatoria dell’Alta Austria e sostenendo che il requisito linguistico fosse discriminatorio e contrario al diritto UE.
Normativa nazionale rilevante
La disciplina regionale distingue tra, da un lato, cittadini austriaci, cittadini UE/SEE e loro familiari e, dall’altro, altri soggetti, tra i quali i cittadini di paesi terzi. Per questi ultimi, l’articolo 6, paragrafi 9 e 11, dell’oöWFG richiede, oltre a ulteriori condizioni di residenza e di reddito, la prova di conoscenze di base della lingua tedesca attraverso modalità tipizzate (certificati, diplomi, frequenza scolastica, esame di apprendistato).
Il giudice del rinvio osserva inoltre che l’ordinamento dell’Alta Austria prevede un reddito minimo garantito (oöBMSG), destinato alle persone in situazione di emergenza sociale, che può anche incidere sull’indennità di alloggio. Tale prestazione è più restrittiva e ha una finalità diversa: garantire condizioni di vita dignitose a chi non dispone di risorse sufficienti.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiede in sostanza:
- se l’indennità di alloggio rientri nella nozione di "prestazione essenziale" dell’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109;
- se il requisito linguistico integri una discriminazione vietata dalla direttiva 2000/43 come discriminazione indiretta fondata sull’origine etnica;
- in subordine, se la medesima disciplina debba essere esaminata alla luce dell’articolo 21 della Carta.
Ragionamento della Corte sulla direttiva 2003/109
La Corte ricorda che la direttiva 2003/109 persegue l’integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi duraturamente negli Stati membri e che la deroga dell’articolo 11, paragrafo 4, va interpretata restrittivamente. La nozione di "prestazioni essenziali" non è definita dalla direttiva, ma va letta in relazione al contesto e all’obiettivo della norma, nonché all’articolo 34 della Carta, che riconosce il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa per garantire un’esistenza dignitosa.
Secondo la Corte, una prestazione destinata ad aiutare persone prive di risorse sufficienti a far fronte alle esigenze abitative, in modo da garantire loro una vita dignitosa, può costituire una "prestazione essenziale". L’indennità di alloggio controversa sembra avere proprio tale funzione, poiché contribuisce a evitare che le spese abitative assorbano una quota eccessiva del reddito delle persone con mezzi limitati. Tuttavia, la verifica spetta al giudice nazionale, che deve considerare finalità, condizioni di concessione e collocazione della prestazione nel sistema nazionale di assistenza sociale.
Se la prestazione non fosse essenziale, la direttiva 2003/109 non imporrebbe alcun vincolo specifico sulle condizioni di concessione di quella misura, lasciando agli Stati membri la relativa competenza.
Ragionamento della Corte sulla direttiva 2000/43
Quanto alla direttiva 2000/43, la Corte ribadisce che essa vieta discriminazioni dirette o indirette solo per motivi di razza o origine etnica e non si applica alle differenze di trattamento basate sulla nazionalità o sullo status giuridico dei cittadini di paesi terzi. Nel caso di specie, la differenza di trattamento deriva dallo status di soggiornante di lungo periodo e si applica indistintamente a tutti i cittadini di paesi terzi.
La Corte esclude che ciò integri una discriminazione indiretta fondata sull’origine etnica: per configurarla, la misura deve mettere in particolare svantaggio persone di una determinata origine etnica. Qui, invece, la norma non colpisce una specifica origine etnica, ma tutti i cittadini di paesi terzi in quanto tali. Di conseguenza, la fattispecie non rientra nell’ambito applicativo della direttiva 2000/43.
Ragionamento della Corte sulla Carta
La Corte chiarisce che la Carta si applica agli Stati membri solo quando essi attuano il diritto dell’Unione. Se l’indennità di alloggio non è una prestazione essenziale, la direttiva 2003/109 non disciplina la misura e la Carta non è applicabile. Anche qualora la prestazione fosse essenziale, la misura contestata non costituirebbe comunque una discriminazione per origine etnica ai sensi dell’articolo 21 della Carta, poiché si applica indistintamente a tutti i cittadini di paesi terzi senza svantaggiare una specifica origine etnica.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109 osta a una norma nazionale che subordina l’indennità di alloggio alla prova di conoscenze linguistiche, se la prestazione è una "prestazione essenziale";
- la direttiva 2000/43 non si applica a una disciplina che operi una distinzione indistinta nei confronti di tutti i cittadini di paesi terzi;
- l’articolo 21 della Carta non si applica, salvo che la prestazione sia essenziale; in ogni caso, la disciplina descritta non integra una discriminazione vietata per origine etnica.
Implicazioni pratiche
La pronuncia è rilevante per le amministrazioni pubbliche e per gli operatori che gestiscono prestazioni sociali a favore di cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo. La Corte conferma che, quando una misura abbraccia bisogni abitativi essenziali, la parità di trattamento è fortemente protetta e le deroghe devono essere interpretate in modo stretto. Al contempo, chiarisce che non ogni differenza di trattamento tra cittadini UE e cittadini di paesi terzi rientra automaticamente nella disciplina antidiscriminatoria sulla razza o sull’origine etnica.
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