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Sentenza

Sentenza n. 16051/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI subiti dalla ricorrente per effetto della illegittima mancata applicazione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA – dei prezzi previsti e concordati fra la Sapio Life S.r.l. ed AIFA per il secondo anno dell'accordo negoziale sottoscritto tra le stesse in data 4-6 agosto 2020 e formalizzato nella determina AIFA del 22.10.2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 07.11.2020 come accertato nella sentenza del TAR Lazio n. 9007/2023 resa nel giudizio RG. 8912/2022 depositata in data 29 maggio 2023 (doc. 68) e passata in giudicato (doc. 69), quantificati in misura pari alla differenza tra il prezzo di cessione del farmaco ossigeno previsto per il primo anno di commercializzazione e il prezzo di cessione del farmaco ossigeno previsto per il secondo anno di commercializzazione di cui al citato accordo negoziale e determina AIFA del 22.10.2020. E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA di AIFA al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 47.000,00 pari alla differenza tra il prezzo di cessione del farmaco ossigeno previsto per il primo anno di commercializzazione e il prezzo di cessione del farmaco ossigeno previsto per il secondo anno di commercializzazione nella determina AIFA del 22.10.2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale

Giustizia amministrativa202404618

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Condotta di AIFA consistente nella mancata applicazione, per il secondo anno dell’accordo negoziale formalizzato con determina del 22 ottobre 2020, dei prezzi maggiorati per la cessione dell’ossigeno medicinale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto 47.000 euro di risarcimento, pari alla differenza tra i prezzi del primo e del secondo anno dell’accordo negoziale stipulato da Sapio Life S.r.l. con AIFA il 4-6 agosto 2020. Ha dedotto che la sentenza del TAR Lazio n. 9007/2023, passata in giudicato, aveva annullato per difetto di motivazione il provvedimento AIFA sul calcolo dei prezzi e avrebbe accertato che nel secondo anno il fatturato rilevante era pari a 8,1 milioni di euro, inferiore alla soglia di 11,5 milioni; perciò le confezioni avrebbero dovuto essere vendute al prezzo maggiorato. La ricorrente, società del Gruppo Sapio che aveva materialmente commercializzato alcune confezioni, ha sostenuto di aver subito direttamente la perdita. AIFA ha eccepito il difetto di legittimazione attiva, poiché la ricorrente è soggetto autonomo, estraneo all’accordo e al precedente giudizio. Nel merito ha contestato la prova degli elementi della responsabilità, della spettanza del prezzo maggiorato e del nesso causale, sostenendo che la sentenza del 2023 aveva disposto soltanto l’annullamento per difetto di motivazione e la riedizione del potere; ha inoltre rilevato che occorreva sollecitare AIFA a riesercitare il potere e che la sentenza non aveva accertato la correttezza dei dati OsMed.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva e ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ricorrente disponeva di un diritto autonomo a impugnare le determinazioni AIFA sul calcolo dei prezzi e non era titolare di una situazione giuridica dipendente da quella definita nel giudizio promosso da Sapio Life; inoltre, la sentenza n. 9007/2023 non conteneva un accertamento sostanziale vincolante sul fatturato o sulla spettanza dei prezzi del secondo anno, ma aveva annullato l’atto per difetto di motivazione. Il TAR ha comunque rilevato che la domanda risarcitoria sarebbe stata infondata: l’annullamento per un vizio formale non dimostrava la lesione del bene della vita, né la spettanza del prezzo maggiorato; restava necessario il riesercizio del potere da parte di AIFA, che interrompeva il nesso causale immediato e diretto tra l’illegittimità e il danno asserito. Ha inoltre escluso che il giudicato avesse accertato il dato di 8,1 milioni di euro. Spese a carico della ricorrente, liquidate in 3.000 euro, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 4, c.p.a.

    Declinata nel settore relativo al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi, di cui all’art. 7, comma 4, c.p.a., il requisito dell'ingiustizia del danno implica che il risarcimento potrà essere riconosciuto se l'esercizio illegittimo del potere amministrativo abbia leso un bene della vita del privato, che quest'ultimo avrebbe avuto titolo per mantenere o ottenere, secondo la dicotomia interessi legittimi oppositivi e pretensivi.

    Per il risarcimento da lesione di interesse legittimo non basta l’illegittimità dell’atto: deve risultare leso un bene della vita che il privato aveva titolo a mantenere o conseguire.

  • art. 1, comma 583, l. 145/2018

    E’ infatti la legge ad individuare la base dati da utilizzare, ed è espressamente previso che il flusso-traccia deve essere utilizzato dall’Agenzia per quanto concerne il ripiano della spesa farmaceutica diretta come specificato dall'art. 1 comma 583 della L. n. 145/2018: “Fino al 31 dicembre 2024, l'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti si avvale dei dati presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario”

    Ai fini del monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti, la disposizione individua i dati del Nuovo sistema informativo sanitario come base informativa utilizzabile da AIFA.

Massime di principio

  • Il giudicato può produrre efficacia riflessa nei confronti di un terzo estraneo al processo soltanto se la situazione giuridica del terzo dipende o è subordinata a quella definita nel giudizio precedente, il terzo non è titolare di un diritto autonomo e la decisione contiene un accertamento obiettivo che non ammette un diverso accertamento. L’annullamento di un atto per difetto di motivazione, senza accertamento sostanziale sulla situazione controversa, non vincola il terzo quanto alla spettanza del bene della vita.
  • L’annullamento di un provvedimento amministrativo per un vizio formale o procedurale, in assenza di un accertamento sulla spettanza del bene della vita e quando residua un necessario riesercizio del potere, non fonda da solo il diritto al risarcimento del danno. Il danneggiato deve dimostrare i presupposti dell’illecito e che l’esercizio illegittimo del potere abbia leso un bene della vita che aveva titolo a mantenere o conseguire.
  • Quando, dopo l’annullamento di un atto per difetto di motivazione, l’amministrazione conserva il potere di rideterminarsi nel rispetto degli effetti conformativi del giudicato, il necessario riesercizio del potere può interrompere il nesso causale immediato e diretto tra l’illegittimità dell’atto annullato e il mancato conseguimento del bene della vita.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviDanno da provvedimento illegittimo
RamiSanitàResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereRisarcimento del danno da attività amministrativaEffetto conformativo e riedizione del potere

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