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Ordinanza

Ordinanza n. 1228/2026 - Catania, Sezione 4

per l’annullamento, previa misura cautelare, con il ricorso introduttivo: - del silenzio inadempimento opposto dall’ASP di Catania alla istanza presentata dalla società ricorrente in data 12 giugno 2025, prot. ASP n. 135766 del 13 giugno 2025, e sollecitata in data 17 novembre 2025, volta ad ottenere la rimodulazione dell’autorizzazione e della convenzione in essere per il riconoscimento in regime di accreditamento pubblico di un nucleo di 20 posti letto per malati di Alzheimer ed altre demenze senili; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della società ricorrente a conseguire la richiesta rimodulazione dell’autorizzazione e della convenzione, con il riconoscimento di un nucleo di 20 posti letto per malati di Alzheimer ed altre demenze senili; in subordine, per l’accertamento della fondatezza della pretesa e la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere in senso favorevole all’istanza della ricorrente; nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla società ricorrente in conseguenza del ritardo nell’adozione del provvedimento richiesto; per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato il 3 aprile 2026: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del provvedimento espresso di diniego prot. n. 72016 del 20 marzo 2026, recante il rigetto dell’istanza della ricorrente del 12.06.2025 (prot. ASP n. 135766 del 13.06.2025); - della nota prot. n. 74765 del 24.03.2026, con cui l’ASP di Catania ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; - in via cautelativa e nei limiti dell’interesse della ricorrente, del Decreto Assessoriale n. 79 del 26 gennaio 2026, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 7 del 6 febbraio 2026, e del relativo allegato, nella parte in cui: a) attribuisce ai Direttori Generali delle AA.SS.PP. un potere di “riequilibrio e/o di ridistribuzione dei posti sul territorio di competenza”, in violazione delle norme sulla competenza in materia di programmazione sanitaria; b) cristallizza la dotazione di posti letto per la provincia di Catania, senza prevedere posti “da attivare”, così precludendo di fatto l’adeguamento dell’offerta al fabbisogno e alla normativa di settore; e per il conseguente accertamento dell’obbligo dell’ASP Catania, di riesaminare e provvedere sull’istanza del 12.06.2025 con provvedimento espresso e motivato, conformandosi alle previsioni del D.P. 25 ottobre 1999 (standards RSA) e agli atti istruttori/pareri favorevoli già resi nell’ambito del medesimo procedimento; nonché, ove ritenuto ammissibile e nei limiti di legge, per l’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale e condanna dell’Amministrazione all’adozione delle misure idonee a tutelare la posizione giuridica dedotta in giudizio (art. 34, comma 1, lett. c), cpa); per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 21 aprile 2026: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del provvedimento di rigetto definitivo prot. n. 92612 del 13 aprile 2026, con cui l’ASP di Catania ha rigettato l’istanza della ricorrente del 12.06.2025, volta ad ottenere la rimodulazione dell’autorizzazione e della convenzione per il riconoscimento di un nucleo di n. 20 posti letto per malati di Alzheimer e altre demenze senili; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ed in particolare, per quanto di ragione, del provvedimento di diniego prot. n. 72016 del 20 marzo 2026 e della nota prot. n. 74765 del 24 marzo 2026, già impugnati con il primo ricorso per motivi aggiunti, nonché del Decreto Assessoriale n. 79 del 26 gennaio 2026, anch’esso già gravato, nella parte in cui i vizi di tali atti si riverberano sul provvedimento qui impugnato; e per il conseguente accertamento dell’obbligo dell’ASP Catania di riesaminare e provvedere sull’istanza del 12.06.2025, nonché per l’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale e la condanna dell’Amministrazione all’adozione delle misure idonee a tutelare la posizione giuridica dedotta in giudizio, con ogni statuizione consequenziale già richiesta nel ricorso introduttivo e nei primi motivi aggiunti, inclusa la domanda risarcitoria e la nomina di un Commissario ad acta.

Giustizia amministrativa202600519

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell’ASP di Catania sull’istanza di rimodulazione dell’autorizzazione e della convenzione per il riconoscimento di 20 posti letto per malati di Alzheimer e altre demenze senili, nonché i successivi provvedimenti espressi di diniego e il decreto assessoriale regionale presupposto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha proposto ricorso contro il silenzio-inadempimento dell’ASP di Catania formatosi sull’istanza del 12 giugno 2025, successivamente sollecitata, diretta a ottenere la rimodulazione dell’autorizzazione e della convenzione sanitaria per il riconoscimento, in regime di accreditamento pubblico, di un nucleo di 20 posti letto destinati a malati di Alzheimer e affetti da altre demenze senili. Sono state formulate anche domande di accertamento della pretesa sostanziale, di condanna dell’amministrazione a provvedere favorevolmente e di risarcimento dei danni da ritardo. Con il primo ricorso per motivi aggiunti la società ha impugnato il provvedimento di diniego del 20 marzo 2026, la comunicazione dei motivi ostativi e, in via cautelativa, il Decreto Assessoriale n. 79 del 26 gennaio 2026, contestando, tra l’altro, la competenza attribuita ai Direttori generali delle ASP in materia di riequilibrio o ridistribuzione dei posti e la cristallizzazione della dotazione provinciale senza posti da attivare. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato impugnato il definitivo provvedimento di rigetto del 13 aprile 2026, unitamente agli atti presupposti e connessi, chiedendo nuovamente il riesame dell’istanza, l’accertamento della fondatezza della pretesa, le misure di tutela, il risarcimento e la nomina di un commissario ad acta. L’ASP resistente ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR di Catania, sostenendo che la cognizione spettasse al TAR Sicilia, sede di Palermo, poiché era stato impugnato un decreto assessoriale regionale.

La decisione

Il TAR Sicilia, sede staccata di Catania, non ha deciso il merito delle domande, né ha esaminato la domanda cautelare o i singoli motivi di illegittimità. Rilevata l’eccezione relativa alla competenza territoriale, fondata sull’impugnazione del decreto assessoriale regionale, ha ritenuto necessaria la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR Sicilia, sede di Palermo, affinché assumesse le determinazioni previste dall’art. 47, comma 2, c.p.a. Il giudizio è stato quindi rimesso al Presidente del TAR Palermo per la decisione sulla competenza.

Norme richiamate

  • art. 47, comma 2, c.p.a.

    trasmissione del fascicolo del ricorso al Presidente del TAR Sicilia – Sede di Palermo, per la decisione

    In presenza di una questione relativa alla competenza territoriale, il fascicolo viene trasmesso al presidente del tribunale amministrativo indicato come competente per le determinazioni previste dalla disposizione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio instaurato presso una sezione staccata di un TAR, viene contestata la competenza territoriale in ragione dell’impugnazione di un atto regionale, il collegio può trasmettere il fascicolo al presidente della sede del TAR indicata come competente affinché assuma le determinazioni previste dall’art. 47, comma 2, c.p.a.
  • La trasmissione del fascicolo ai sensi dell’art. 47, comma 2, c.p.a. ha natura interlocutoria e non comporta una decisione sul merito dell’impugnazione, sulle domande cautelari o sulla fondatezza della pretesa sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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