Cassazione Penale, Ordinanza n. 04622/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione riguarda una sentenza della Corte d'appello che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per i reati di invasione di edifici e danneggiamento. Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale avesse motivato in modo mancante, contraddittorio o manifestamente illogico la declaratoria di responsabilità; 2) erroneo diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 3) mancato riconoscimento delle pene sostitutive. La difesa ha poi ribadito tali doglianze in memoria, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero reiterativi e non si confrontassero con la motivazione logica e argomentata della Corte d'appello. In particolare, ha osservato che sul primo motivo non era deducibile un vizio di motivazione nei termini prospettati, poiché il sindacato di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione del materiale probatorio. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto corretta la motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto, valorizzandosi la protrazione della condotta per alcuni anni. Sul terzo motivo, ha rilevato la mancata confutazione delle argomentazioni della Corte territoriale circa la proclività a delinquere desunta dai precedenti penali e l'impossibilità di adempiere in caso di sostituzione con pena pecuniaria. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 633 c.p.
Norma incriminatrice richiamata come base della dichiarazione di responsabilità per invasione di edifici.
art. 639 c.p.
Norma incriminatrice richiamata come base della dichiarazione di responsabilità per danneggiamento.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio denunciabile in cassazione è quello che emerge dal contrasto logico della motivazione con le massime di esperienza o con altre affermazioni della sentenza, non una nuova rivalutazione del compendio probatorio.
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logico, senza consentire un riesame della corrispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
art. 133, comma 1, c.p.
Il giudizio sulla particolare tenuità dell'offesa deve essere svolto alla luce dei criteri di commisurazione indicati dalla norma, potendo il giudice indicare solo gli elementi ritenuti rilevanti.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre censure meramente reiterative o generiche che non si confrontino specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione riguarda la tenuta logico-argomentativa della decisione, non la possibilità di sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura delle prove.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando anche un solo elemento decisivo tra quelli di cui all'art. 133, comma 1, c.p., quando esso sia incompatibile con la lieve entità dell'offesa, come la protrazione della condotta per un lungo periodo.
- Il diniego delle pene sostitutive è insindacabile in cassazione quando la Corte territoriale abbia fornito una motivazione coerente su elementi ostativi quali la personalità dell'imputato, i precedenti penali e l'impossibilità pratica di esecuzione della sanzione sostitutiva.
- La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso quando i motivi non si confrontano con la ratio decidendi e si limitano a riprodurre deduzioni già esaminate e disattese dal giudice di appello.
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