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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18293/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il procedimento riguardava un imputato prosciolto dal Tribunale ai sensi dell'art. 131-bis c.p. per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose. Con il ricorso per cassazione egli ha censurato la sentenza limitatamente al mancato proscioglimento nel merito, chiedendo in sostanza un'assoluzione piena anziché il proscioglimento per particolare tenuità del fatto. La Corte rileva che il motivo mira, in concreto, a ottenere una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo proposto non denunciava un vizio di legittimità realmente scrutinabile, ma sollecitava una rivalutazione del compendio probatorio e della vicenda fattuale, estranea al giudizio di cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta fermo il proscioglimento già pronunciato dal Tribunale ai sensi dell'art. 131-bis c.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    richiamato come base del proscioglimento per particolare tenuità del fatto disposto dal giudice di merito

  • art. 392 c.p.

    indicato come norma incriminatrice del reato per cui era intervenuto il proscioglimento

  • Cassa delle ammende

    somma posta a carico del ricorrente a seguito della declaratoria di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, pur formalmente prospettando un vizio della decisione, si risolva nella richiesta di una nuova valutazione delle prove o in una diversa ricostruzione del fatto.
  • Il ricorso non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito quando la censura non individui un errore di diritto o un vizio motivazionale deducibile nei limiti del controllo di legittimità.
  • Quando la sentenza di merito abbia già pronunciato un proscioglimento per particolare tenuità del fatto, la doglianza che miri soltanto a un'assoluzione piena, senza evidenziare un vero errore giuridico, è destinata all'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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