Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04816/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta da due medici che avevano frequentato corsi di specializzazione medica senza ricevere alcuna remunerazione per il periodo considerato. Gli attori sostenevano che lo Stato italiano avesse tardivamente recepito le direttive comunitarie in materia di compenso dei medici specializzandi e chiedevano il risarcimento del danno conseguente alla mancata percezione della retribuzione. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda ritenendo prescritta l'azione, perché il termine decennale decorreva, secondo la giurisprudenza consolidata, dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999, ritenuta idonea a rendere conoscibile e definitivo l'inadempimento dello Stato. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti due motivi: con il primo, la violazione dell'art. 267 TFUE per mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla compatibilità con il diritto dell'Unione della decorrenza della prescrizione dal 27 ottobre 1999; con il secondo, la violazione degli artt. 2935 e 2946 c.c. in relazione alle direttive comunitarie e alla legge n. 370/1999, lamentando l'erronea individuazione del dies a quo della prescrizione e invocando precedenti di legittimità e della CGUE che avrebbero imposto una diversa soluzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione impugnata fosse conforme all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il diritto al risarcimento del danno per tardiva e incompleta trasposizione delle direttive sulla remunerazione dei medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999. Ha inoltre escluso la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, osservando che non sussistevano dubbi rilevanti sulla decorrenza della prescrizione né sul soggetto obbligato al risarcimento, e che le censure dei ricorrenti non si confrontavano in modo efficace con la giurisprudenza consolidata. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese, al pagamento della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale non era dovuto, perché la questione prospettata non poneva dubbi rilevanti sulla compatibilità unionale della decorrenza della prescrizione e la materia era già coperta da giurisprudenza consolidata.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    È stata dedotta la violazione di legge, ma le censure sono state ritenute inidonee a scalfire l'orientamento consolidato della Corte.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la sentenza impugnata si è conformata alla giurisprudenza della Corte e il ricorso non offre elementi per mutarne l'orientamento.

  • art. 2935 c.c.

    Il dies a quo della prescrizione è stato ancorato al momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, identificato nel 27 ottobre 1999.

  • art. 2946 c.c.

    Si applica il termine ordinario decennale di prescrizione al diritto risarcitorio azionato.

  • legge 19 ottobre 1999, n. 370

    La sua entrata in vigore è stata considerata il momento dal quale l'inadempimento dello Stato diveniva conoscibile e definitivo, facendo decorrere la prescrizione.

  • d.lgs. n. 257 del 1991

    È richiamato come norma con cui l'ordinamento interno aveva tardivamente dato attuazione alle direttive comunitarie in materia.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    È stata disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma a titolo di responsabilità aggravata, in ragione della persistenza di un ricorso contro giurisprudenza consolidata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    È stato posto a carico dei ricorrenti l'ulteriore importo del contributo unificato, ove dovuto.

  • direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE

    Sono le direttive la cui tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno ha fondato la pretesa risarcitoria.

  • direttiva 82/76/CEE

    Ha modificato le direttive originarie ed è stata richiamata tra le fonti europee asseritamente non attuate tempestivamente.

Massime di principio

  • In materia di risarcimento del danno da tardiva o incompleta attuazione di direttive europee sulla remunerazione dei medici specializzandi, il diritto si prescrive nel termine ordinario decennale.
  • Per i medici che avrebbero potuto percepire il compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la fine dell'anno accademico 1990-1991, il termine di prescrizione decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione prospettata non incide su un vero dubbio interpretativo del diritto dell'Unione e la soluzione è già coperta da giurisprudenza interna consolidata.
  • Ai fini dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., anche un solo precedente univoco, chiaro e condivisibile della Corte di cassazione può integrare l'orientamento giurisprudenziale cui la sentenza impugnata si è conformata, rendendo inammissibile il ricorso che non ne offra critiche decisive.
  • Quando il ricorrente si limita a manifestare dissenso rispetto a un orientamento consolidato senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi, il ricorso è inammissibile.
  • L'esistenza di eventuali incertezze sull'individuazione del giudice munito di giurisdizione non sospende il decorso della prescrizione, potendo l'errore essere rimediato con gli strumenti processuali previsti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRinvio pregiudizialeDanno non patrimoniale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneRinvio pregiudizialeGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.