Sentenza n. 1291/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento dell’ordinanza del Sindaco di Linguaglossa n. 9 del 07.02.2025 nella parte in cui istituisce il divieto di stazionare alle autocaravan dalle ore 18:00 alle ore 8:00, dal 15 novembre al 15 aprile in tutto il comprensorio di Piano Provenzana – Monte Conca, compresa via Provenzana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale che vietava alle autocaravan, dalle ore 18:00 alle ore 8:00 e dal 15 novembre al 15 aprile, lo stazionamento in tutto il comprensorio di Piano Provenzana – Monte Conca, compresa via Provenzana
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione)
Prevale il privato
La controversia
L'associazione ha impugnato l'ordinanza sindacale deducendo: violazione della disciplina sulle ordinanze contingibili e urgenti, per l'assenza di una situazione eccezionale, imprevedibile, di pericolo grave e imminente per la pubblica incolumità, non adeguatamente istruita e non fronteggiabile con strumenti ordinari; mancata indicazione di un termine di efficacia coerente con la natura temporanea del potere extra ordinem; violazione del codice della strada, poiché il divieto di sosta avrebbe dovuto essere adottato nel rispetto del d.lgs. n. 285/1992 e non mediante il solo richiamo al TUEL; violazione dell'art. 185 del codice della strada, che assoggetta le autocaravan alla stessa disciplina degli altri veicoli quanto alla circolazione, ai divieti e alle limitazioni; eccesso di potere per falsità dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità e irragionevolezza. L'associazione si è inoltre riservata una domanda risarcitoria. Il Comune ha eccepito l'improcedibilità, sostenendo che l'ordinanza avesse cessato di produrre effetti ed fosse stata sostituita da una nuova regolamentazione, e ha dedotto in memoria ulteriori ragioni a sostegno della legittimità dell'atto.
La decisione
Il Tribunale ha riconosciuto la legittimazione ad agire dell'associazione e ha respinto l'eccezione di improcedibilità, rilevando che non era stata dimostrata la sostituzione dell'ordinanza impugnata e che la nuova ordinanza introduceva regole di contingentamento ulteriori rispetto al divieto contestato. Nel merito, ha accolto il primo motivo: l'ordinanza richiamava genericamente la presenza notturna di autocaravan e la possibile necessità di interventi di soccorso in caso di maltempo, senza documentare un pericolo effettivo, grave e imminente né dare conto di un'adeguata istruttoria. Inoltre, il divieto aveva efficacia indeterminata, risultando sostanzialmente assimilabile a una disciplina ordinaria della sosta e quindi estraneo ai presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti. Il Comune non poteva integrare successivamente la motivazione dell'atto mediante la memoria difensiva. Il Tribunale ha accolto anche la censura relativa al codice della strada: l'eventuale differenziazione della disciplina per autocaravan, pur astrattamente ammissibile in presenza di peculiari situazioni, richiede un'adeguata istruttoria, una motivazione specifica e il rispetto del d.lgs. n. 285/1992. Tali condizioni mancavano, poiché il divieto era fondato esclusivamente sul TUEL. Le ulteriori censure sono state assorbite. L'ordinanza è stata annullata e il Comune è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000
Le ordinanze contingibili e urgenti richiedono circostanze eccezionali e imprevedibili, un pericolo effettivo, grave e imminente per la pubblica incolumità, l'impossibilità di utilizzare rimedi ordinari, la temporaneità e la proporzionalità della misura.
art. 185 d.lgs. 285/1992
I veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli
Le autocaravan sono in linea generale soggette alla stessa disciplina degli altri veicoli; eventuali regole differenziate richiedono specifiche esigenze, adeguata istruttoria, motivazione e rispetto del codice della strada.
art. 54, comma 1, lett. m), d.lgs. 285/1992
autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente
La particolare conformazione delle autocaravan può rilevare ai fini di una disciplina differenziata solo se la misura è giustificata da esigenze peculiari e specifiche e adeguatamente istruita e motivata.
Massime di principio
- Il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti può essere esercitato soltanto in presenza di una situazione eccezionale e imprevedibile, di un pericolo effettivo, grave e imminente per la pubblica incolumità e dell'impossibilità di fronteggiarla mediante gli strumenti ordinari; non può essere utilizzato per disciplinare stabilmente o ordinariamente la sosta e la circolazione.
- Le ordinanze contingibili e urgenti devono avere effetti provvisori e temporalmente adeguati al rischio concreto da fronteggiare; una misura di durata indeterminata, assimilabile a una disciplina permanente della sosta, è estranea al paradigma del potere extra ordinem.
- Anche quando l'urgenza impone accertamenti rapidi, l'amministrazione deve svolgere e rappresentare un'istruttoria concreta, fondata su elementi empirici, nonché motivare specificamente l'esistenza del pericolo e la necessità e proporzionalità della misura adottata.
- La motivazione di un provvedimento amministrativo non può essere integrata postumamente mediante memorie difensive dell'amministrazione, né in fatto né in diritto.
- Un divieto di sosta rivolto specificamente alle autocaravan deve essere adottato nel rispetto del codice della strada e, ove introduca una disciplina differenziata rispetto agli altri veicoli, deve essere giustificato da esigenze peculiari e specifiche, adeguatamente istruito e motivato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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