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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11634/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati già separatamente giudicati. In particolare, sosteneva che i fatti fossero unificabili sotto un medesimo disegno criminoso, richiamando l'analogia del modus operandi e la finalità economica comune; secondo la sua prospettazione, la tentata estorsione pluriaggravata sarebbe stata inserita in un programma criminoso più ampio e indeterminato, idoneo a collegarla al reato di riciclaggio. La Corte di cassazione ha però ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse correttamente applicato i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità: verifica rigorosa dell'esistenza, già al momento del primo reato, della programmazione dei successivi almeno nelle linee essenziali; rilevanza solo indiziaria di omogeneità delle violazioni e contiguità spazio-temporale; irrilevanza di un programma delinquenziale generico, indeterminato e temporalmente indefinito. Nel caso concreto è stata valorizzata la eterogeneità dei fatti, l'assenza di collegamento eziologico tra i reati e la distanza temporale, da cui la conclusione che non vi fosse un'unica originaria deliberazione criminosa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la correttezza dell'ordinanza impugnata, che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra i reati per difetto di un'unica risoluzione criminosa e per la presenza di un disegno delittuoso solo generico e indefinito nel tempo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo l'impugnazione ascrivibile a colpa per la sua irritualità.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    norma invocata per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la Corte ribadisce che richiede una verifica rigorosa dell'unicità del disegno criminoso tra i reati.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 192 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo, ma la decisione richiama in termini generali l'apprezzamento motivazionale del giudice di merito sui criteri di valutazione degli indici dell'unicità del disegno criminoso.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende nei casi di inammissibilità ascrivibile a colpa.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, presuppone una verifica rigorosa dell'effettiva esistenza di un unico disegno criminoso, da riscontrare con riferimento al momento della commissione del primo reato e alla programmata realizzazione dei successivi almeno nelle loro linee essenziali.
  • L'omogeneità delle condotte, la contiguità spazio-temporale e la medesimezza del bene giuridico offeso costituiscono meri indici sintomatici, ma non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'unicità della deliberazione criminosa.
  • Quando i reati risultano commessi a distanza temporale significativa, può presumersi, salvo prova contraria, l'assenza di una progettazione specifica originaria dei fatti successivi, con conseguente esclusione della continuazione.
  • Un programma delinquenziale generico, indeterminato o temporalmente indefinito non è compatibile con la nozione di unica risoluzione criminosa richiesta per la continuazione.
  • La valutazione degli elementi sintomatici dell'unicità del disegno criminoso è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per vizi logici o motivazione manifestamente incongrua.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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