Cassazione Civile, Ordinanza n. 24703/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che nell'ordinanza n. 3433/2023, alla pagina indicata, dopo le parole 'come per legge' fosse aggiunta la locuzione 'con attribuzione a favore dell'avv. Cosimo Antonicelli'. Ha escluso ogni provvedimento sulle spese del procedimento di correzione, ritenendo che in tale rito non sia individuabile una parte vittoriosa o soccombente.
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Il difensore della parte vittoriosa nel precedente giudizio di cassazione ha promosso ricorso per correzione di errore materiale avverso l'ordinanza n. 3433/2023, deducendo che la Corte aveva rigettato il ricorso dell'ente e liquidato le spese in favore della propria assistita, ma aveva omesso di statuire sulla richiesta di distrazione delle spese a favore del difensore, formulata nel controricorso con la formula 'con attribuzione a favore del sottoscritto difensore anticipatario'. Il ricorrente ha quindi chiesto che l'ordinanza fosse corretta inserendo la locuzione mancante. La Corte richiama il principio secondo cui, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione, il rimedio è la correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c., applicabile anche alle pronunce della Cassazione ex art. 391-bis c.p.c.; rileva inoltre che, nel giudizio definito, la domanda di distrazione era stata effettivamente proposta. Accoglie pertanto l'istanza e corregge il provvedimento, senza statuire sulle spese del procedimento di correzione per la sua natura speciale.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
consente al difensore di stare in giudizio da sé nel procedimento di correzione, in quanto la parte è difesa personalmente dal proprio avvocato ai sensi della norma richiamata nel testo.
art. 93 c.p.c.
la procedura di correzione degli errori materiali è coerente con la disciplina della distrazione delle spese e con il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese.
art. 287 c.p.c.
costituisce il rimedio per correggere l'omissione della pronuncia sulla distrazione delle spese, qualificata come errore materiale emendabile.
art. 288 c.p.c.
disciplina il procedimento di correzione degli errori materiali applicabile al caso di omessa distrazione delle spese.
art. 380-bis c.p.c.
la precedente formulazione non è più applicabile dopo la riforma richiamata dal testo.
art. 380-bis.1 c.p.c.
dopo la riforma del d.lgs. n. 149/2022, il procedimento di correzione davanti alla Cassazione si svolge con la forma camerale prevista da questa norma, in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. c.p.c.
art. 391-bis c.p.c.
il rimedio della correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
d.lgs. n. 149/2022
ha determinato il mutamento del rito, rendendo non più applicabile la precedente disciplina dell'art. 380-bis c.p.c.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., e non richiede l'esperimento degli ordinari mezzi di impugnazione.
- La richiesta di distrazione delle spese non ha natura di domanda autonoma, ma accessoria rispetto alla pronuncia sulle spese; perciò la sua omissione può essere corretta anche in sede di legittimità.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali è applicabile alle pronunce della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non va pronunciata la condanna alle spese, poiché la natura del subprocedimento non consente di individuare una parte vittoriosa e una soccombente.
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