Sentenza del 13/12/2016 n. 8322 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Valutazione di maggior corrispettivo e sua motivazione - Esistenza di scrittura privata antecedente - Omessa registrazione dell'atto - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il maggior valore accertato dall’Amministrazione ai fini dell’imposta di registro, sostenendo l’inadeguatezza della motivazione dell’avviso di rettifica e liquidazione. La questione riguardava anche l’esistenza di una scrittura privata antecedente all’atto notarile, non registrata al momento della sottoscrizione e non richiamata nella compravendita immobiliare. Tale documento veniva prospettato come elemento rilevante per la determinazione del corrispettivo, ma la sua sola presenza non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare il valore effettivo dell’operazione o a invalidare l’accertamento.
La decisione
La contestazione del maggior valore deve indicare criteri ed elementi specifici e puntuali. La scrittura privata antecedente, non registrata e non richiamata nell’atto notarile, è stata considerata irrilevante da sola, poiché non costituisce prova sufficiente del diverso corrispettivo o dell’erroneità della stima dell’Amministrazione. La decisione afferma quindi il principio secondo cui la mera produzione di tale documento non basta a superare l’accertamento fondato sulla valutazione del bene. Dal testo fornito non è indicato espressamente il dispositivo formale, ma l’esito sostanziale è favorevole all’Amministrazione.
Norme richiamate
Art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
L’avviso di rettifica e liquidazione deve fondarsi su una valutazione motivata del maggior valore, contestabile mediante specifici criteri ed elementi. Una contestazione generica o basata soltanto su un documento non registrato e non richiamato nell’atto notarile non è sufficiente.
Cassazione civile, sentenza n. 2515/2013
Richiamata come precedente a sostegno della necessità di una contestazione specifica del valore accertato e dell’insufficienza, come prova autonoma, di una scrittura privata antecedente non registrata e non menzionata nel contratto definitivo.
Massime di principio
- Per contestare un maggior valore accertato ai fini dell’imposta di registro è necessario confrontarsi puntualmente con i criteri estimativi utilizzati dall’Amministrazione, indicando errori, dati comparativi inadeguati o elementi tecnici contrari.
- Una scrittura privata antecedente, se non registrata e non richiamata nell’atto notarile, non dimostra automaticamente che il corrispettivo o il valore fiscale dell’immobile siano diversi da quelli accertati.
- La semplice produzione di documenti privati non è sufficiente: occorre dimostrarne autenticità, data certa, contenuto vincolante e concreta rilevanza rispetto al valore oggetto di rettifica.
- La motivazione dell’avviso deve essere valutata nel suo complesso; il contribuente che la contesta deve evidenziare specificamente perché i dati e i criteri adottati non consentano di ricostruire il maggior valore.
- In situazioni analoghe, è opportuno fornire elementi oggettivi e tecnici, come perizie, valori di mercato comparabili, condizioni dell’immobile e vizi del metodo estimativo, anziché basarsi esclusivamente su accordi privati non formalizzati.
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