Cassazione Penale, Ordinanza n. 06190/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la decisione di merito avesse erroneamente ritenuto integrata la fattispecie, sia perché la sua condotta sarebbe stata antecedente al compimento dell'atto d'ufficio, sia perché la motivazione non avrebbe correttamente valutato la dinamica dei fatti. Secondo la Corte, tuttavia, il ricorso riproponeva doglianze già formulate in appello ed era manifestamente infondato, poiché la condotta accertata - colpi al cofano dell'auto di servizio e frasi minacciose rivolte agli operanti durante l'attività di identificazione e contrasto di attività criminose - era idonea a coartare la libertà di azione dei pubblici ufficiali ed era temporalmente compatibile con l'atto d'ufficio, inteso in senso non meramente istantaneo ma esteso alle fasi immediatamente precedenti e successive funzionalmente collegate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, perché meramente reiterativi di quelli già esaminati in appello e perché la motivazione della sentenza impugnata era congrua nel qualificare come minacciosa e aggressiva la condotta dell'imputato e nel ravvisare la sussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
La resistenza a pubblico ufficiale è configurabile quando la condotta violenta o minacciosa sia posta in essere per opporsi all'attività degli operanti e sia idonea a coartarne la libertà di azione; l'inciso "mentre compie l'atto del suo ufficio" richiede una contemporaneità non meramente istantanea, comprensiva delle fasi immediatamente precedenti e successive, purché funzionalmente collegate al compimento dell'atto.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ritenuta congrua nella misura di euro tremila.
Massime di principio
- In tema di resistenza a pubblico ufficiale, la violenza o minaccia è penalmente rilevante quando sia diretta a ostacolare o coartare l'attività dell'operante e risulti concretamente idonea a incidere sulla libertà di azione del pubblico ufficiale.
- L'espressione normativa "mentre compie l'atto del suo ufficio" non va letta in senso atomistico: la contemporaneità con l'atto d'ufficio ricomprende anche le fasi immediatamente precedenti e successive, se funzionalmente inserite nel medesimo segmento operativo.
- In sede di legittimità, sono inammissibili i motivi che si limitino a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, quando quest'ultima risulti logica e congrua.
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