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Sentenza

Sentenza n. 14812/2026 - Roma, Sezione 3B

Per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - sulla richiesta di riconoscimento, ai sensi della Direttiva 2013/55/CE e del D.lgs n. 206/2007, del titolo di abilitazione conseguito dalla ricorrente presso l’Università Rumena ai fini dell’esercizio della professione di docente di scuola secondaria di I grado nel campo della “Biologia”, trasmessa alla P.A. in data 24/3/2018.

Giustizia amministrativa202602167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla richiesta di riconoscimento di un titolo di abilitazione conseguito presso un'università rumena, ai fini dell'esercizio della professione di docente di scuola secondaria di primo grado nella classe di insegnamento Biologia

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione sulla domanda, trasmessa il 24 marzo 2018, di riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito in Romania ai sensi della direttiva 2013/55/CE e del d.lgs. n. 206/2007. Prima della decisione di merito, con nota depositata il 7 settembre 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La dichiarazione della ricorrente ha privato il giudizio dell'interesse concreto e attuale alla pronuncia, impedendo al giudice di procedere all'esame del merito. Il Collegio ha richiamato il principio della domanda e la disponibilità del processo amministrativo da parte di chi lo ha instaurato: il giudice non può decidere nel merito quando, prima della delibazione, la parte dichiari di non avere più interesse alla pronuncia richiesta. Le spese processuali sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento quale disposizione processuale applicabile.

  • Direttiva 2013/55/UE

    Indicata come base normativa della richiesta amministrativa di riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito in Romania.

  • d.lgs. n. 206/2007

    Indicato come base normativa della richiesta amministrativa di riconoscimento del titolo professionale estero.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, l'interesse alla decisione deve permanere sino alla definizione della controversia; la sua sopravvenuta carenza comporta l'improcedibilità del ricorso.
  • In applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha instaurato e il giudice non può decidere il merito quando, prima della delibazione, essa dichiari di non avere più interesse alla pronuncia richiesta.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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