Cassazione Civile, Ordinanza n. 41192/2021 del 22/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento emessa a seguito del mancato pagamento di alcune cartelle. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; l'Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale lo aveva dichiarato inammissibile perché l'ente si era costituito con il patrocinio di un avvocato del libero foro. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione delle norme che disciplinano la rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente, sostenendo che l'appello poteva validamente essere introdotto con avvocato esterno e che la CTR aveva erroneamente ritenuto tale difesa causa di inammissibilità.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo unico di ricorso. Ha affermato che la CTR non si era uniformata al principio di diritto delle Sezioni Unite secondo cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi, nei casi previsti, dell'Avvocatura dello Stato e, negli altri casi, di avvocati del libero foro senza necessità di formalità o di specifica delibera. Ha inoltre richiamato un precedente conforme che aveva già affermato la legittimità della costituzione in appello dell'Agenzia a mezzo di avvocato del libero foro. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stato invocato il vizio di violazione di norme processuali che avrebbe determinato la nullità della decisione di appello per erronea declaratoria di inammissibilità
art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale norma sulla rappresentanza e difesa nel processo tributario
art. 12, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel quadro delle disposizioni sulla difesa tecnica nel processo tributario
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992
richiamato a sostegno della disciplina della rappresentanza in giudizio dell'agente della riscossione
art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016, convertito dalla l. n. 225/2016
richiamato come base normativa della disciplina dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dei suoi rapporti con l'Avvocatura dello Stato
art. 4-novies d.l. n. 34/2019, convertito dalla l. n. 58/2019
richiamato quale ius superveniens rilevante sulla possibilità per l'Agenzia di avvalersi di avvocati del libero foro
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933
citato dal principio delle Sezioni Unite come disposizione che richiede apposita motivata delibera solo in casi speciali di conflitto o di questioni riservate all'Avvocatura dello Stato
artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50/2016
richiamati nel principio delle Sezioni Unite come criteri da rispettare nel conferimento dell'incarico ad avvocati del libero foro
Massime di principio
- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può validamente stare in giudizio, nei casi consentiti, mediante avvocati del libero foro, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'atto processuale.
- Quando la difesa dell'Agenzia è affidata alternativamente all'Avvocatura dello Stato o a un avvocato esterno in ragione dei presupposti normativi o convenzionali, la costituzione in giudizio implica presuntivamente la sussistenza del relativo presupposto legittimante, senza necessità di specifica allegazione o prova.
- Il giudice di merito non può dichiarare inammissibile l'impugnazione dell'Agenzia per il solo fatto che sia stata sottoscritta da un avvocato del libero foro, se l'ordinamento consente tale modalità di rappresentanza e difesa.
- Nel processo tributario, le norme sulla rappresentanza e difesa dell'agente della riscossione devono essere applicate alla luce dei principi delle Sezioni Unite e dello ius superveniens intervenuto in materia.
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