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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25119/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha impugnato per violazione di legge ed errata interpretazione degli artt. 4-bis e 47 dell'ordinamento penitenziario, deducendo che la Corte di Cassazione (sent. n. 41552/02/10/2024) aveva ribadito che, dopo la riforma introdotta dal d.l. n.162/2022, l'art. 4-bis richiede comunque una valutazione concreta circa la sussistenza dei presupposti per misure alternative alla detenzione, dato il carattere relativo e superabile della presunzione di mantenimento di collegamenti con l'organizzazione di appartenenza; invece, nel giudizio di rinvio il Tribunale di sorveglianza avrebbe applicato un automatismo affermando che l'art. 47-ter, comma 1, esclude la detenzione domiciliare per ultrasettantenni condannati per reati come quello di Spasiano (art. 416-bis), senza compiere la valutazione richiesta.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto che, in sede di giudizio di rinvio, il Tribunale di sorveglianza di Firenze abbia correttamente applicato la giurisprudenza consolidata secondo cui l'art. 47-ter, comma 1 (e il comma 1-bis relativamente alle preclusioni), opera con rinvio al mero elenco di reati di cui all'art. 4-bis e non al contenuto articolato della disposizione: pertanto la condanna irrevocabile per un reato elencato (es. art. 416-bis) costituisce causa ostativa alla concessione della detenzione domiciliare, senza che rilevino la età (ultrasettantenni) o l'eventuale insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata. Si è quindi esclusa la necessità di discostarsi da tale orientamento neppure dopo il d.l. n.162/2022. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 4-bis Ord. pen.

    La Corte interpreta che, nella materia delle misure alternative e benefici, l'art. 4-bis disciplina condizioni e divieti; tuttavia, in relazione all'esclusione della detenzione domiciliare operante per i reati ostativi, la norma viene richiamata da art.47-ter nella sua mera funzione di elenco di reati, e non nel contenuto articolato che consente valutazioni serie sulle condizioni.

  • art. 47-ter Ord. pen. (comma 1 e comma 1-bis)

    Va inteso come norma che, richiamando l'elenco dell'art. 4-bis, preclude la detenzione domiciliare a chi è irrevocabilmente condannato per reati ivi elencati; la Corte ritiene che il rinvio sia al mero catalogo di reati e non alle condizioni sostanziali previste dall'art. 4-bis.

  • d.l. n.162/2022

    La riforma non è ritenuta idonea a mutare l'interpretazione consolidata secondo cui l'art.47-ter opera come richiamo meramente catalografico: pertanto non impone di superare l'esclusione automatica per i reati ostativi quanto alla detenzione domiciliare.

  • art. 416-bis cod. pen.

    È il reato di appartenenza o partecipazione a organizzazione di tipo mafioso; la condanna per tale reato rientra nell'elenco degli 'ostativi' che, secondo la Corte, precludono la detenzione domiciliare per effetto dell'art. 47-ter.

  • Cass. pen. sentenze richiamate (es. n. 41552/02/10/2024, Sez.1 n.16321/10/01/2024, Sez.1 n.1541/28/11/2017 ecc.)

    es. sent. n. 41552 del 02/10/2024

    La giurisprudenza della Corte è stata citata come consolidata: più pronunce hanno affermato che l'art.47-ter rinvia al mero elenco di reati di art.4-bis e che la condanna per un reato ostativo impedisce la concessione della detenzione domiciliare, senza che rilevino età o mancanza di collegamenti con l'organizzazione.

Massime di principio

  • La presenza di una condanna irrevocabile per un reato elencato nell'art. 4-bis costituisce, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, causa ostativa automatica alla concessione della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, indipendentemente dall'età del condannato o da accertamenti sui collegamenti con l'organizzazione.
  • La modifica dell'art. 4-bis operata dal d.l. n.162/2022 non determina, secondo la giurisprudenza corrente, un obbligo di superare l'esclusione della detenzione domiciliare prevista da art.47-ter: i tribunali seguono l'interpretazione per cui il richiamo è al solo catalogo di reati.
  • In situazioni analoghe il difensore può però valutare percorsi alternativi (es. impugnazioni sovraordinate, questioni di legittimità costituzionale, o richieste basate su elementi fattuali nuovi e specifici) poiché la soluzione giudiziale attuale è ancorata a interpretazione giurisprudenziale consolidata e non a valutazioni discrezionali sul singolo caso.
  • I giudici del riesame e di sorveglianza devono comunque motivare compiutamente le decisioni, richiamando la giurisprudenza pertinente; ogni tentativo di applicare 'automatismi' va evitato nella forma (ma non nel merito: la dottrina consolidata ammette, sostanzialmente, l'effetto preclusivo del catalogo).
  • Per cambiare l'esito in casi analoghi occorrerebbe un mutamento della giurisprudenza della Corte Suprema o un intervento normativo che chiarisca espressamente che il richiamo è al contenuto sostanziale dell'art.4-bis e non al mero elenco di reati.

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