Cassazione Penale, Sentenza n. 1732/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. (omicidio/lesioni stradali) contestando la violazione dell'art. 222, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada): il GIP avrebbe disposto la sospensione della patente per due anni senza applicare la riduzione di un terzo prevista in caso di patteggiamento e, in ogni caso, senza motivare adeguatamente la durata della sanzione amministrativa accessoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata della sospensione della patente di guida, rinviando al Tribunale di Treviso per un nuovo giudizio solo sul punto relativo alla durata dell'accessorio. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie con la sentenza di patteggiamento e deve motivare la durata della sospensione: motivazione non necessaria solo se la misura è entro la media edittale e non sussistono ragioni favorevoli per l'imputato; invece è obbligatoria una motivazione puntuale se la misura si discosta dal minimo edittale o quando si operi la riduzione prevista dall'art. 222, comma 2-bis.
Norme richiamate
art. 222, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Prevede la riduzione di un terzo della durata della sospensione della patente in caso di patteggiamento; la Corte richiede che il giudice dia conto in motivazione della riduzione quando applicata con sentenza di patteggiamento.
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina il procedimento del giudizio abbreviato/patteggiamento: la sentenza di patteggiamento deve comunque recare l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge.
art. 589-bis cod. pen.
Fatto materiale (omicidio/lesioni stradali) per cui è stato disposto il patteggiamento; rilevante ai fini della valutazione della gravità e della sanzione accessoria.
art. 218, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada)
Stabilisce i criteri generali (gravità della violazione, entità del danno, pericolo derivante dalla circolazione) cui il giudice deve riferirsi nella determinazione della durata della sospensione della patente.
Giurisprudenza costituzionale: Corte Cost. n. 88/2019
Richiamata dalla Corte di Cassazione per precisare che, in materia di omicidio stradale, in assenza delle aggravanti di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, il giudice che applica la sospensione della patente in sede di patteggiamento deve motivare la riduzione operata ai sensi dell'art. 222, comma 2-bis.
Massime di principio
- In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice deve applicare anche le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge, anche se non oggetto di accordo tra le parti.
- La durata della sospensione della patente va motivata: motivazione non necessaria solo se la sanzione è entro la media edittale e non esistono ragioni favorevoli al soggetto; altrimenti è necessaria una motivazione puntuale, in particolare se la misura si discosta dal minimo edittale.
- Quando il giudice applica la riduzione di un terzo prevista dall'art. 222, comma 2-bis (per il patteggiamento), deve esplicitare in motivazione la riduzione e le ragioni che la giustificano.
- Per determinare la durata della sospensione occorre richiamare i criteri dell'art. 218 c.d.s.: gravità della violazione, entità del danno e pericolo per la circolazione.
- La mancata motivazione sulla durata della sanzione amministrativa accessoria comporta annullamento limitato della statuizione e rinvio al giudice di merito per nuovo esame solo su quel punto.
- Nei procedimenti per omicidio/lesioni stradali la giurisprudenza è particolarmente rigorosa nel richiedere motivazione quando si applicano misure accessorie e riduzioni, salvo casi nei quali la durata rientri chiaramente nella media edittale senza elementi favorevoli all'imputato.
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