Sentenza n. 3603/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di diniego delle misure di accoglienza adottato dalla Prefettura di Roma in data 24 giugno 2025, protocollo di uscita n. -OMISSIS- ed in pari data comunicato a mezzo PEC, nonché di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello impugnato se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la documentazione depositata dall'Amministrazione dimostrava l'avvenuta collocazione del ricorrente presso una struttura di accoglienza. La sopravvenuta soddisfazione dell'interesse sostanziale oggetto del ricorso ha eliminato l'utilità della decisione sull'impugnazione del diniego. Le spese processuali sono state compensate.
Atto impugnato: diniego delle misure di accoglienza adottato dalla Prefettura di Roma il 24 giugno 2025
Esito
La controversia
Il ricorrente, cittadino somalo, ha impugnato il diniego prefettizio delle misure di accoglienza, deducendo plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere. Nel corso del giudizio la domanda cautelare è stata respinta. Prima dell'udienza pubblica, il Ministero dell'Interno ha depositato documentazione attestante la collocazione del ricorrente presso il CAS Savi di Roma.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adotta una condotta idonea a soddisfare integralmente l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente; nel testo la norma non è espressamente citata, ma l'esito è riconducibile a tale istituto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità della parte interessata quando sussistano esigenze di tutela dei diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale base normativa, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio avente a oggetto il diniego di una prestazione amministrativa, l'Amministrazione dimostra di avere successivamente attribuito o assicurato al ricorrente la prestazione richiesta, rendendo integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale dedotto, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere.
- La collocazione del ricorrente in una struttura di accoglienza può determinare la cessazione della materia del contendere in un giudizio contro il diniego delle misure di accoglienza, se tale collocazione soddisfa l'interesse concretamente perseguito con il ricorso.
- In presenza di una sopravvenuta soddisfazione dell'interesse sostanziale che rende inutile la decisione sull'impugnazione, le spese processuali possono essere compensate quando il giudice ne ravvisi i presupposti.
Come è indicizzato
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