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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17029/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti erano stati condannati per due ipotesi di bancarotta documentale (omessa tenuta del libro giornale e del libro degli inventari e annotazione di fatture false per complessivi euro 50.200, relative al periodo dal 2007 al fallimento del 28/05/2014). Erano stati invece prosciolti per le ipotesi di bancarotta distrattiva per insufficienza di prove e dichiarata la prescrizione per il ricorso abusivo al credito. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, tra l'altro, la mancanza di adeguata motivazione in ordine al dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale fraudolenta, vizi di motivazione per la mancata considerazione delle doglianze e la mancata acquisizione di prova decisiva (audizione del commercialista Lamioni).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati, in entrambi i ricorsi, i profili relativi al difetto di motivazione sull'elemento soggettivo (dolo) richiesto per la fattispecie di bancarotta documentale fraudolenta. Ha evidenziato che i giudici di merito non hanno adeguatamente spiegato in che modo gli indici di fraudolenza dimostrino il dolo specifico (volontà di arrecare un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori) necessario per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 216, comma 1, n.2 (bancarotta documentale «specifica»), né hanno sufficientemente distinto tra falsificazione successiva e falsità ideologica contestuale (la prima riconducibile al dolo specifico, la seconda potenzialmente al dolo generico). Ha invece dichiarato manifestamente infondati gli altri motivi (tra cui le richieste istruttorie relative a documentazione consegnata dal commercialista ma riferibile a periodi anteriori al 2007). Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla verifica della sussistenza del dolo relativo alla bancarotta documentale e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo esame sulla sola questione del dolo, attenendosi ai principi di diritto indicati.

Norme richiamate

  • art. 216 r.d. 267/1942 (legge fallimentare), comma 1, n.2

    Disciplina la bancarotta documentale con una fattispecie a dolo specifico (sottrazione/distruzione/occultamento delle scritture) che richiede la prova dello scopo di arrecare un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori; l'omessa tenuta dei libri deve essere sorretta da dolo specifico per essere ricondotta a questa fattispecie.

  • art. 217 r.d. 267/1942 (legge fallimentare)

    Prevede la bancarotta semplice documentale, fattispecie meno grave rispetto all'art. 216; rileva la distinzione tra dolo specifico (art. 216) e dolo generico/colposo (art. 217) per l'inquadramento delle condotte omissive o falsificatorie.

  • art. 2214 cod. civ.

    Elenca i libri obbligatori delle società; la mancata tenuta dei libri previsti rende difficoltosa o impossibile la ricostruzione delle movimentazioni patrimoniali e finanziarie della società.

  • lett. c) art. 606 cod. proc. pen. (richiamata dai ricorrenti)

    Prevede i motivi di cassazione relativi a violazioni di norme sul procedimento e sulla formazione della prova; nel caso è stata prospettata la mancata assunzione di una prova decisiva (audizione del commercialista), ma la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata rispetto alla documentazione rilevante.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la motivazione dei ricorsi in cassazione agli estremi necessari; citato come parametro procedurale per l'enunciazione dei motivi di impugnazione.

  • art. 611 cod. proc. pen. e d.lgs. n.150/2022

    Norme sul rinnovo dell'intervento delle parti e sull'assunzione delle conclusioni in Cassazione; la causa è stata trattata con intervento delle parti ai sensi delle nuove disposizioni.

Massime di principio

  • Per configurare la bancarotta documentale "specifica" (art. 216, comma 1, n.2) non basta l'omessa tenuta dei libri o la presenza di scritture false: occorre provare il dolo specifico, ossia la volontà di arrecare un ingiusto profitto o di danneggiare i creditori.
  • La falsificazione delle scritture va valutata nella sua dinamica: se è successiva (manipolazione su scritture già formate) è normalmente riconducibile al dolo specifico; se è contestuale alla tenuta degli atti (falsità ideologica originaria) può invece ricadere nella fattispecie a dolo generico, purché renda impossibile la ricostruzione della gestione.
  • Un proscioglimento per bancarotta distrattiva riduce la base per inferire automaticamente il dolo specifico nella bancarotta documentale: il giudice deve spiegare con argomentazione specifica perché, nonostante il proscioglimento, sussista comunque la volontà di ledere i creditori.
  • Le richieste istruttorie su documenti che risultano riferirsi a periodi estranei alla condotta contestata sono normalmente irrilevanti e possono essere dichiarate superflue se non attengono al periodo di interesse della fattispecie.
  • In appello e in cassazione i giudici sono tenuti a una motivazione espressa e specifica sul dolo richiesto per reati fallimentari: la mera richiamazione della motivazione di primo grado non è sufficiente quando il tema centrale è la sussistenza dell'elemento soggettivo.
  • Se la motivazione sul punto psicologico è carente, la Corte di Cassazione può annullare la decisione limitatamente al profilo critico e rinviare per un nuovo esame, evitando la declaratoria di nullità totale quando gli altri profili sono manifestamente infondati.

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