Cassazione Penale, Sentenza n. 17029/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti erano stati condannati per due ipotesi di bancarotta documentale (omessa tenuta del libro giornale e del libro degli inventari e annotazione di fatture false per complessivi euro 50.200, relative al periodo dal 2007 al fallimento del 28/05/2014). Erano stati invece prosciolti per le ipotesi di bancarotta distrattiva per insufficienza di prove e dichiarata la prescrizione per il ricorso abusivo al credito. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, tra l'altro, la mancanza di adeguata motivazione in ordine al dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale fraudolenta, vizi di motivazione per la mancata considerazione delle doglianze e la mancata acquisizione di prova decisiva (audizione del commercialista Lamioni).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati, in entrambi i ricorsi, i profili relativi al difetto di motivazione sull'elemento soggettivo (dolo) richiesto per la fattispecie di bancarotta documentale fraudolenta. Ha evidenziato che i giudici di merito non hanno adeguatamente spiegato in che modo gli indici di fraudolenza dimostrino il dolo specifico (volontà di arrecare un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori) necessario per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 216, comma 1, n.2 (bancarotta documentale «specifica»), né hanno sufficientemente distinto tra falsificazione successiva e falsità ideologica contestuale (la prima riconducibile al dolo specifico, la seconda potenzialmente al dolo generico). Ha invece dichiarato manifestamente infondati gli altri motivi (tra cui le richieste istruttorie relative a documentazione consegnata dal commercialista ma riferibile a periodi anteriori al 2007). Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla verifica della sussistenza del dolo relativo alla bancarotta documentale e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo esame sulla sola questione del dolo, attenendosi ai principi di diritto indicati.
Norme richiamate
art. 216 r.d. 267/1942 (legge fallimentare), comma 1, n.2
Disciplina la bancarotta documentale con una fattispecie a dolo specifico (sottrazione/distruzione/occultamento delle scritture) che richiede la prova dello scopo di arrecare un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori; l'omessa tenuta dei libri deve essere sorretta da dolo specifico per essere ricondotta a questa fattispecie.
art. 217 r.d. 267/1942 (legge fallimentare)
Prevede la bancarotta semplice documentale, fattispecie meno grave rispetto all'art. 216; rileva la distinzione tra dolo specifico (art. 216) e dolo generico/colposo (art. 217) per l'inquadramento delle condotte omissive o falsificatorie.
art. 2214 cod. civ.
Elenca i libri obbligatori delle società; la mancata tenuta dei libri previsti rende difficoltosa o impossibile la ricostruzione delle movimentazioni patrimoniali e finanziarie della società.
lett. c) art. 606 cod. proc. pen. (richiamata dai ricorrenti)
Prevede i motivi di cassazione relativi a violazioni di norme sul procedimento e sulla formazione della prova; nel caso è stata prospettata la mancata assunzione di una prova decisiva (audizione del commercialista), ma la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata rispetto alla documentazione rilevante.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la motivazione dei ricorsi in cassazione agli estremi necessari; citato come parametro procedurale per l'enunciazione dei motivi di impugnazione.
art. 611 cod. proc. pen. e d.lgs. n.150/2022
Norme sul rinnovo dell'intervento delle parti e sull'assunzione delle conclusioni in Cassazione; la causa è stata trattata con intervento delle parti ai sensi delle nuove disposizioni.
Massime di principio
- Per configurare la bancarotta documentale "specifica" (art. 216, comma 1, n.2) non basta l'omessa tenuta dei libri o la presenza di scritture false: occorre provare il dolo specifico, ossia la volontà di arrecare un ingiusto profitto o di danneggiare i creditori.
- La falsificazione delle scritture va valutata nella sua dinamica: se è successiva (manipolazione su scritture già formate) è normalmente riconducibile al dolo specifico; se è contestuale alla tenuta degli atti (falsità ideologica originaria) può invece ricadere nella fattispecie a dolo generico, purché renda impossibile la ricostruzione della gestione.
- Un proscioglimento per bancarotta distrattiva riduce la base per inferire automaticamente il dolo specifico nella bancarotta documentale: il giudice deve spiegare con argomentazione specifica perché, nonostante il proscioglimento, sussista comunque la volontà di ledere i creditori.
- Le richieste istruttorie su documenti che risultano riferirsi a periodi estranei alla condotta contestata sono normalmente irrilevanti e possono essere dichiarate superflue se non attengono al periodo di interesse della fattispecie.
- In appello e in cassazione i giudici sono tenuti a una motivazione espressa e specifica sul dolo richiesto per reati fallimentari: la mera richiamazione della motivazione di primo grado non è sufficiente quando il tema centrale è la sussistenza dell'elemento soggettivo.
- Se la motivazione sul punto psicologico è carente, la Corte di Cassazione può annullare la decisione limitatamente al profilo critico e rinviare per un nuovo esame, evitando la declaratoria di nullità totale quando gli altri profili sono manifestamente infondati.
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