Sentenza n. 4303/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 4700/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 4700/2024, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Ministero, nonostante la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 4700/2024, avesse riconosciuto il beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, non aveva dato esecuzione al titolo. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e non risultava impugnata, come attestato dalla cancelleria. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione, la fissazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., in ragione della mancata impugnazione della sentenza del giudice ordinario e dell’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute dal titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’ulteriore inottemperanza ha disposto, a favore della ricorrente, una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Ha nominato, per il caso di ulteriore inadempimento, il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche, quale commissario ad acta. Ha inoltre precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che il compenso del commissario sarà liquidato con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002 e che gli atti dovranno essere depositati tramite PAT. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e contributo unificato, se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare il termine per adempiere, nominare un commissario ad acta e disporre, su richiesta, una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Costituisce la base normativa della penalità di mora disposta a carico dell’Amministrazione inadempiente; nel caso concreto è stata parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione è stato ritenuto condizione rilevante per procedere in ottemperanza.
art. 1 l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata dal titolo giudiziale per il riconoscimento del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.
d.P.R. n. 115/2002
Disciplina la determinazione e la liquidazione del compenso del commissario ad acta, nonché le spese connesse all’adempimento dell’incarico.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il rimborso relativo all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per le ulteriori spese sostenute nell’adempimento dell’incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Prevede il termine, a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo è individuato nel compimento dell’ultimo atto di esecuzione.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza non impugnata che impone il pagamento di somme, e sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento, il giudice amministrativo può accogliere l’azione di ottemperanza e ordinare il puntuale e integrale adempimento del titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento, nominare sin dalla decisione un commissario ad acta per l’ulteriore inottemperanza e porre a carico dell’amministrazione una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
- La penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- L’incarico di ausiliario del giudice conferito al commissario ad acta ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati con successivo decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico, non dal mero deposito della relazione finale.
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