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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27039/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente, socio accomandante al 5% di una società di persone, aveva ricevuto un avviso di accertamento per Irpef, addizionale regionale e sanzioni relativo all’anno d’imposta 2002. L’Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggior reddito imputato per trasparenza al socio a seguito di accertamento eseguito sulla società, facendo applicazione del raddoppio dei termini. Il contribuente aveva eccepito dinanzi ai giudici tributari la decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento, sostenendo che gli atti fossero stati notificati oltre il termine ordinario e che il raddoppio non fosse invocabile nei suoi confronti, perché estraneo alle condotte penalmente rilevanti accertate in capo al solo socio accomandatario. In cassazione, l’erede universale del contribuente, nel frattempo deceduto, ha proposto un unico motivo contro la sentenza della CTR Lombardia che aveva dato ragione all’Ufficio, mentre l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte non ha esaminato il merito della questione sul raddoppio dei termini o sulla decadenza dell’ufficio, ma ha rilevato d’ufficio la nullità dell’intero giudizio per difetto di integrità del contraddittorio. Ha richiamato il principio dell’unitarietà dell’accertamento nelle controversie riguardanti società di persone e soci, affermando che l’impugnazione dell’avviso relativo al reddito societario e alla sua imputazione ai soci coinvolge inscindibilmente società e tutti i soci, salvo questioni personali. Poiché nel caso concreto non risultava instaurato o riunito un giudizio con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria provinciale di Milano, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986

    "società di persone e delle associazioni"

    stabilisce il principio di imputazione automatica per trasparenza dei redditi prodotti dalla società ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione.

  • art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992

    impone l’integrazione del contraddittorio nei giudizi tributari che coinvolgono litisconsorzio necessario originario; la mancata partecipazione di tutti i litisconsorzi determina nullità assoluta del giudizio.

  • art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato come ipotesi di riunione dei processi, rilevante ai fini dell’economia processuale, ma non applicata nel caso concreto.

  • d.P.R. 22/12/1986 n. 917

    richiamato in relazione alla disciplina dell’unitarietà dell’accertamento dei redditi delle società di persone e dei soci.

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi ad oggetto la rettifica dei redditi di società di persone e la conseguente imputazione ai soci, il rapporto sostanziale è unitario e la decisione non può riguardare solo alcuni dei soggetti coinvolti, salvo che vengano dedotte questioni personali.
  • Il ricorso proposto anche da uno solo dei soci o dalla società contro l’avviso di accertamento unitario impone, in via originaria, la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari; in mancanza, il giudizio è nullo e la nullità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
  • L’unitarietà dell’accertamento comporta che gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione tributaria devono essere trattati in un unico processo, con eventuale integrazione del contraddittorio o riunione dei giudizi quando ne ricorrano i presupposti.
  • Quando la causa coinvolge simultaneamente la società e i soci e non si verifica una rituale riunione dei processi o l’integrazione del contraddittorio, il giudice di legittimità deve dichiarare la nullità dell’intero giudizio e rinviare al primo giudice.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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