Sentenza del 12/09/2019 n. 5024 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Ires - Irpeg - Detrazioni d'imposta - Spese finalizzate al risparmio energetico - Disponibilità dell'immobile - Contratto di comodato d'uso - Registrazione - Non è elemento necessario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità per il comodatario di beneficiare delle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica nonostante il contratto di comodato non fosse stato registrato. Il punto centrale era stabilire se la registrazione costituisse un requisito necessario per dimostrare la disponibilità dell’immobile e la legittimazione a sostenere le spese detraibili.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta infondata. Ai fini della detrazione rilevano la detenzione, il possesso o la disponibilità dell’immobile, nonché, quando detentore e possessore sono soggetti diversi, il consenso del possessore. La mancata registrazione del contratto di comodato non costituisce, di per sé, elemento ostativo, purché siano dimostrati il rapporto con l’immobile, il consenso del possessore e il rispetto degli altri requisiti tecnici e documentali, inclusa l’asseverazione di un tecnico abilitato circa la conformità degli interventi alla normativa.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2006, n. 296
La disciplina delle detrazioni per interventi finalizzati al risparmio energetico richiede il possesso, la detenzione o la disponibilità dell’immobile e il rispetto dei requisiti previsti, senza subordinare necessariamente il beneficio alla registrazione del contratto di comodato.
Decreto ministeriale 19 febbraio 2007
Il decreto disciplina requisiti, modalità e documentazione per usufruire delle detrazioni relative agli interventi di risparmio energetico. La disponibilità dell’immobile e il consenso del possessore possono essere dimostrati anche senza che la registrazione del comodato rappresenti un requisito autonomo indispensabile.
Massime di principio
- Per accedere alle detrazioni fiscali per il risparmio energetico non è sempre indispensabile che il contratto di comodato sia registrato, se il contribuente dimostra in modo attendibile la disponibilità dell’immobile.
- Quando chi sostiene la spesa è diverso dal proprietario o possessore, è importante documentare il consenso del possessore all’esecuzione degli interventi.
- La prova della disponibilità dell’immobile non esaurisce gli adempimenti: devono essere rispettati anche i requisiti tecnici, le comunicazioni e la documentazione prevista dalla normativa, inclusa l’eventuale asseverazione del tecnico abilitato.
- L’assenza di un requisito formale non espressamente richiesto dalla normativa non può determinare automaticamente la perdita del beneficio fiscale, purché siano provati i requisiti sostanziali e gli altri obblighi documentali.
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