Cassazione Penale, Sentenza n. 23986/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore ha impugnato la sentenza che applicava la pena concordata (4 mesi di reclusione) con sospensione condizionale subordinata all'effettuazione di lavori di pubblica utilità (due volte a settimana, due ore al giorno per la durata complessiva di un mese). Si denunciava il difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza e l'illegittimità per avere il giudice integrato l'accordo imponendo una condizione non concordata (la prestazione di lavoro non retribuito con modalità e durata stabilite dal giudice) riconducibile al beneficio della sospensione condizionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Tivoli per il proseguimento del procedimento. La Corte ha ricordato il principio secondo cui, nel rito di cui all'art. 444 c.p.p., l'accordo sulla pena deve comprendere anche gli obblighi ulteriori 'ex lege' connessi alla sospensione condizionale (con indicazione, quando necessario, della durata e delle modalità); in mancanza di tale pattuizione la sospensione non può essere accordata e, se essa è condizione dell'efficacia del patteggiamento, l'accordo deve essere integralmente rigettato. Nel caso concreto il giudice aveva modificato l'accordo imponendo d'ufficio una condizione non prevista dalle parti, violando così l'intangibilità del patto.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Nel procedimento speciale del patteggiamento l'accordo delle parti sulla pena deve estendersi anche agli obblighi ulteriori connessi alla sospensione condizionale; la prevedibilità dell'accordo esclude che il giudice possa integrare o modificare il patto ultra petitum.
art. 635, comma 4, cod. pen.
Prevede, per la concessione della sospensione condizionale quando è prevista la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, la condizione che 'il condannato non si opponga'. La Corte interpreta questo requisito come implicante la necessità del consenso e della pattuizione delle modalità e della durata della prestazione, specie nel patteggiamento.
Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022 (Boccardo) Rv. 283191
La pronuncia di Sezioni Unite chiarisce che il giudice può apporre d'ufficio solo condizioni il cui contenuto sia predeterminato per legge; se la prescrizione e la modulazione della sua esecuzione sono lasciate alla discrezionalità del giudice, queste non possono essere imposte senza l'accordo delle parti nel patteggiamento.
Sez. U, n. 10 del 1993 Rv. 194064-01
Giurisprudenza delle Sezioni Unite che contribuisce al principio dell'intangibilità del patto e della necessità di prevedere nell'accordo gli obblighi accessori rilevanti per la sospensione condizionale.
Sez. U, n. 5882 del 1993 Rv. 193417
Ulteriore pronuncia delle Sezioni Unite richiamata dalla Corte a sostegno del principio che il giudice non può integrare l'accordo di patteggiamento imponendo obblighi non concordati dalle parti.
Massime di principio
- Nel patteggiamento ex art. 444 c.p.p. le parti devono concordare non solo la misura della pena, ma anche eventuali obblighi accessori 'ex lege' connessi alla sospensione condizionale (es. prestazioni di lavoro per la collettività), indicando durata e modalità; in mancanza la sospensione non può essere concessa.
- Il giudice non può integrare o modificare l'accordo di patteggiamento imponendo condizioni non previste dalle parti (divieto di decidere ultra petitum); se la sospensione condizionale è condizione dell'accordo e non è stata pattuita, il patteggiamento deve essere rigettato o la sentenza annullata.
- La previsione di consenso del condannato alla prestazione di lavori non retribuiti implica che la modulazione della prestazione sia compatibile con le esigenze di vita e lavoro dell'interessato; perciò è necessaria la pattuizione delle modalità operative.
- Se la legge predetermina il contenuto della condizione collegata alla sospensione, il giudice può apporla d'ufficio; se invece la scelta e la modulazione sono lasciate alla discrezionalità del giudice, tale scelta deve far parte dell'accordo tra le parti.
- Prassi difensiva consigliata: quando si concorda una pena con sospensione condizionale, inserire esplicitamente nell'accordo qualsiasi obbligo accessorio (tipo di prestazione, durata, modalità, compatibilità con lavoro/attività del condannato) per evitare che il giudice modifichi il patto o che la sospensione venga esclusa.
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