Ordinanza n. 453/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Comune di Otranto – Settore Urbanistica Servizio Demanio del 22/06/2026, notificato a mezzo PEC il 22/06/2026, a firma dell’arch. Lucio Ricciardi, responsabile del Settore Urbanistica, con il quale è stata disposta la revoca d’ufficio dei posti barca assegnati al sig. -OMISSIS- con i contratti di ormeggio n. -OMISSIS- entrambi sottoscritti il 29/04/2025 nonchè ordinata la rimozione dei natanti dai posti barca entro giorni 10 dalla notifica. - di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente; NONCHÉ, OVE OCCORRA - della comunicazione presupposta di avvio del procedimento di revoca d’ufficio dei posti barca del 05/05/2026; - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, anche avente data ed oggetti sconosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca d'ufficio di due posti barca assegnati con contratti di ormeggio e ordine di rimozione dei natanti
Esito
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento comunale del 22 giugno 2026 con cui il Comune di Otranto ha revocato d'ufficio due posti di ormeggio assegnati con contratti sottoscritti il 29 aprile 2025 e ha ordinato la rimozione dei natanti entro dieci giorni. È stata inoltre contestata, ove occorra, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del 5 maggio 2026 e ogni atto presupposto o conseguenziale. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di legittimità dedotti; emerge tuttavia che la revoca si fonda su un accertamento della Guardia di Finanza relativo a consumi di energia elettrica concentrati nel periodo estivo, ritenuti incompatibili con la residenza del titolare dichiarata presso un immobile situato nel Comune di Otranto. Il giudice ha inoltre ritenuto necessario verificare la ragione dell'assegnazione di due posti di ormeggio nella categoria A e stabilire se uno dei posti fosse stato assegnato nella categoria C, riservata ai residenti, oppure se la duplice assegnazione dipendesse da un esubero di disponibilità nella categoria A rispetto alle domande, senza scorrimento a favore delle altre categorie.
La decisione
Il TAR ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi istruttori prima di decidere, disponendo accertamenti a cura dell'Ufficio Anagrafe e della Polizia Locale di Otranto sull'effettività della residenza del titolare, nonché chiarimenti sulla duplice assegnazione dei posti di ormeggio e sul rapporto tra categorie di assegnazione, disponibilità e domande presentate. In attesa degli accertamenti, ha concesso la tutela cautelare soltanto nei limiti di un posto di ormeggio, senza sospendere integralmente la revoca relativa a entrambi i posti. Ha ordinato al Comune di depositare entro trenta giorni una relazione sull'attività svolta, corredata dalla documentazione pertinente, inclusi eventuali verbali di sopralluogo o dichiarazioni di terzi. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 30 settembre 2026. Nulla sulle spese.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato è proposta in via incidentale.
Il TAR ha esaminato la domanda cautelare e ha adottato una tutela interinale parziale, subordinata all'acquisizione di ulteriori elementi istruttori.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando la legittimità della revoca di un'assegnazione amministrativa dipende dall'effettività di una residenza dichiarata e da dati di consumo ritenuti incompatibili con essa, il giudice può disporre specifici accertamenti presso gli uffici anagrafici e gli organi di polizia locale prima di definire la controversia.
- In presenza di una contestazione relativa all'assegnazione di più titoli o posti nell'ambito di categorie differenziate, l'amministrazione deve chiarire la base regolatoria e fattuale della duplice assegnazione, precisando la categoria di appartenenza di ciascun posto, la disponibilità residua e l'eventuale necessità di scorrimento a favore di altre categorie.
- La tutela cautelare può essere concessa in misura parziale e interinale quando gli elementi disponibili giustificano la conservazione provvisoria solo di una parte della posizione controversa, nelle more degli adempimenti istruttori necessari.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4263/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4264/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4269/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4272/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4273/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4274/2026 - Roma, Sezione 2Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →