Sentenza del 14/12/2016 n. 25686 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A.N.M. s.p.a. ha impugnato la sentenza della CTR Campania che aveva confermato una cartella di pagamento relativa alle sanzioni IVA per il 2004. I versamenti relativi ai mesi di agosto e ottobre erano stati effettuati in misura apparentemente inferiore a quella indicata nella dichiarazione IVA, a causa di un errore materiale nella compilazione del quadro VH: l'importo a debito era stato indicato al lordo del credito maturato nel mese precedente. La società sosteneva di poter correggere l'errore anche direttamente nel giudizio contro la cartella, senza essere obbligata a presentare previamente una dichiarazione integrativa o un'istanza di autotutela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione della CTR. Ha affermato che il contribuente può sempre opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria allegando e documentando errori di fatto o di diritto commessi nella dichiarazione, anche indipendentemente dai termini e dalle modalità della dichiarazione integrativa o dell'istanza di rimborso. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla CTR Campania, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La Cassazione non ha deciso definitivamente se, nel caso concreto, le sanzioni dovessero essere annullate, poiché tale questione dovrà essere valutata dal giudice del rinvio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8-bis
La norma disciplina la rettifica delle dichiarazioni fiscali mediante dichiarazione integrativa.
La possibilità di presentare una dichiarazione integrativa entro i termini previsti non esclude che il contribuente possa far valere errori dichiarativi direttamente nel giudizio contro la pretesa tributaria.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43
La CTR aveva richiamato il termine del 31 dicembre del quarto anno successivo.
Il termine previsto per l'accertamento o per la rettifica della dichiarazione non costituisce un limite assoluto alla possibilità del contribuente di contestare in giudizio una maggiore pretesa fiscale fondata su un errore dichiarativo.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
La richiesta di rimborso rappresenta uno strumento alternativo, ma non esclusivo, per far valere un credito o un errore nella dichiarazione; il contribuente può comunque contestare la pretesa in sede contenziosa.
Art. 383, comma 1, c.p.c.
La causa è stata rinviata alla CTR ai sensi dell'art. 383, comma 1, c.p.c.
Quando la Cassazione cassa la sentenza impugnata senza definire direttamente il merito, la controversia viene rinviata al giudice competente, che deve riesaminarla attenendosi ai principi di diritto stabiliti.
Principio affermato da Cass., Sezioni Unite, n. 13378/2016
Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini della dichiarazione integrativa e dell'istanza di rimborso, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria allegando errori di fatto o di diritto commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria.
La dichiarazione fiscale è una dichiarazione di scienza e giudizio, non una dichiarazione negoziale irrevocabile. Pertanto può essere emendata anche in giudizio, purché l'errore sia allegato e adeguatamente documentato e incida effettivamente sull'obbligazione tributaria.
Massime di principio
- Un contribuente può contestare in giudizio una maggiore pretesa tributaria dimostrando che essa deriva da un errore materiale o giuridico contenuto nella dichiarazione, anche se non ha presentato una dichiarazione integrativa o un'istanza di autotutela.
- La dichiarazione integrativa e l'autotutela sono strumenti utili, ma non costituiscono necessariamente condizioni preliminari per impugnare una cartella di pagamento.
- L'errore deve essere specificamente allegato e provato con la documentazione contabile e dichiarativa pertinente; la semplice affermazione dell'errore non è sufficiente.
- La possibilità di correggere la dichiarazione in giudizio non comporta automaticamente l'annullamento delle sanzioni: il giudice deve valutare separatamente se l'errore abbia determinato una violazione sanzionabile e se ricorrano eventuali cause di esclusione della responsabilità.
- Quando la Cassazione cassa con rinvio, il contribuente non ottiene necessariamente una vittoria definitiva: il giudice del rinvio deve riesaminare il merito applicando il principio stabilito dalla Cassazione.
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