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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37233/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale su una società partecipata, per l'anno d'imposta 2007, che aveva portato alla contestazione di maggiori redditi d'impresa e di capitale e alla conseguente rideterminazione del reddito di partecipazione attribuito, per trasparenza, alla società socia usufruttuaria e poi ai suoi soci, con emissione dei relativi avvisi di accertamento. In primo grado il ricorso dei contribuenti era stato accolto per asserita incompetenza dell'ufficio procedente e per giudicato esterno formatosi su annualità precedenti. In appello l'Ufficio aveva impugnato la decisione, ma la CTR aveva dichiarato l'appello inammissibile sia per difetto di specificità delle censure, sia perché riteneva non ritualmente notificato l'atto e non sanabile il vizio per effetto della costituzione delle controparti. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva, da un lato, la violazione degli artt. 53 e 22 del d.lgs. 546/1992 per avere la CTR applicato in modo formalistico il requisito di specificità dell'appello; dall'altro, la violazione delle norme sulle notificazioni postali e sull'art. 156 c.p.c., sostenendo che la costituzione dei destinatari aveva sanato l'eventuale vizio di notifica e che non si trattava di inesistenza ma, al più, di nullità.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi di ricorso. Ha affermato che la specificità dei motivi di appello, nel processo tributario, non richiede una formulazione rigidamente formale o la riproduzione in apposita sede delle conclusioni, potendo le ragioni di gravame ricavarsi anche implicitamente dall'atto nel suo complesso, purché risulti chiara la volontà impugnatoria e siano delimitati i capi contestati. Ha inoltre precisato che l'eventuale vizio della notifica dell'appello non integra inesistenza ma nullità sanabile, con efficacia ex tunc, per effetto della costituzione in giudizio dei destinatari oppure mediante rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché esamini il merito della controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    specificità dei motivi di appello

    Il requisito di specificità non esige formalismi rigorosi: basta una esposizione chiara, anche sommaria, che consenta di individuare i punti della decisione devoluti al riesame.

  • art. 22 d.lgs. 546/1992

    dedotto nel primo motivo di ricorso

    Richiamato come norma processuale applicabile nel giudizio tributario; la Corte non ne sviluppa un'autonoma interpretazione distinta da quella relativa al requisito di specificità dell'impugnazione.

  • art. 141 c.p.c.

    dedotto nel secondo motivo di ricorso

    Richiamato in tema di notificazione; la Corte ne valorizza il quadro sistematico per qualificare il vizio della notifica come nullità sanabile.

  • art. 149 c.p.c.

    dedotto nel secondo motivo di ricorso

    Richiamato con riferimento alla notificazione postale; la Corte afferma che l'eventuale vizio notificatorio è sanabile dalla costituzione del destinatario.

  • L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4

    dedotto nel secondo motivo di ricorso

    Richiamata per la disciplina della notificazione a mezzo posta; la Corte osserva che dagli atti risultavano depositati gli avvisi di ricevimento.

  • art. 156 c.p.c.

    dedotto nel secondo motivo di ricorso

    Il vizio di notificazione è sanato, con effetto ex tunc, dal raggiungimento dello scopo tramite costituzione della parte destinataria.

  • art. 291 c.p.c.

    richiamato nel corpo della motivazione

    In caso di nullità della notificazione, il giudice può ordinare la rinnovazione dell'atto entro un termine perentorio.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato per analogia interpretativa

    La Corte richiama la giurisprudenza sul testo anteriore alla riforma del 2012 per ribadire che la mancata riproduzione formale delle conclusioni non equivale di per sé a difetto di impugnazione se l'atto esprime chiaramente la volontà di appellare.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il requisito della specificità dell'atto di appello va valutato in relazione alla funzione dell'impugnazione di delimitare l'oggetto del riesame: non è necessario un formalismo rigido, purché l'atto consenta di comprendere in modo univoco le censure rivolte alla decisione impugnata.
  • La mancata collocazione delle conclusioni in una specifica parte dell'atto di appello, o la loro mancata riproduzione separata, non comporta inammissibilità se dal contenuto complessivo dell'atto emerge chiaramente la volontà di impugnare e i capi della sentenza contestati.
  • Il vizio della notificazione dell'impugnazione non va confuso con l'inesistenza: se l'atto è stato comunque portato alla conoscenza del destinatario e questi si è costituito, il vizio è normalmente una nullità sanabile con efficacia retroattiva.
  • La costituzione del destinatario dell'atto di impugnazione sana la nullità della notificazione, rendendo superfluo il deposito dell'avviso di ricevimento o l'ulteriore rinnovazione, salvo che il giudice disponga diversamente quando la notificazione debba essere rinnovata.
  • L'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità o per vizi della notifica deve essere scrutinata evitando soluzioni eccessivamente formalistiche quando l'atto, letto nel suo complesso, consente comunque il pieno esercizio del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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