Cassazione Civile, Ordinanza n. 36808/2022 del 15/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da una ex dipendente contro l'esclusione del credito da trattamento di fine rapporto maturato fino al 31/12/2017. Il giudice delegato e poi il Tribunale avevano escluso l'ammissione ritenendo, da un lato, che le quote di TFR maturate dal 1/1/2007 fossero già state versate dal datore di lavoro al Fondo di Tesoreria INPS ex L. n. 296/2006 e dunque l'obbligazione fosse estinta; dall'altro, che il rapporto di lavoro fosse proseguito senza soluzione di continuità con la società cessionaria dell'azienda, in forza di cessione di ramo d'azienda e accordo sindacale ex art. 47, comma 5, L. n. 428/1990. La ricorrente ha proposto cinque motivi: nullità del provvedimento per vizi nella formazione del collegio e dell'atto; violazione delle norme sulla competenza funzionale del tribunale fallimentare e del giudice naturale; violazione dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 47, comma 5, L. n. 428/1990 per avere il tribunale ritenuto operante la continuità del rapporto; violazione degli artt. 1362 ss. c.c. nell'interpretazione degli atti di cessione, accordo sindacale e verbale di conciliazione, sostenendo che la cessionaria non si fosse accollata i debiti anteriori e che la cedente fosse rimasta obbligata; infine, violazione dell'art. 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese, invocando la buona fede nell'affidamento della lavoratrice.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che non vi era alcun difetto di costituzione del giudice né violazione del giudice naturale, poiché il collegio era comunque un collegio del Tribunale di Latina pienamente legittimato. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo per carenza di interesse, perché la ricorrente aveva censurato solo una delle due rationes decidendi del decreto impugnato, trascurando la ratio autonoma e sufficiente secondo cui il credito per TFR risultava già estinto per avvenuto versamento al Fondo di Tesoreria INPS; tale ratio non era stata impugnata e quindi era passata in giudicato. Ha inoltre dichiarato inammissibile il quinto motivo sulle spese, perché la valutazione della compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti della violazione del principio che impedisce di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 99 l.fall.
richiamato nei motivi sulla costituzione del giudice e sulla competenza del tribunale fallimentare; la Corte ne esclude la violazione in fatto.
art. 158 c.p.c.
evocato dalla ricorrente sui vizi della formazione del giudice; la Corte ritiene insussistente il vizio dedotto.
art. 136 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente con riferimento alla formazione e comunicazione del decreto di nomina del collegio; non si ravvisa invalidità della decisione.
art. 24 l.fall.
attribuisce al tribunale la cognizione delle azioni che derivano dal fallimento, incluse le opposizioni allo stato passivo.
art. 9 c.p.c.
richiamato per la competenza del tribunale fallimentare; la Corte ribadisce che il giudice naturale è il tribunale nel suo complesso.
art. 50-bis c.p.c.
menzionato nel secondo motivo sulla composizione collegiale; la Corte esclude la violazione.
art. 6, comma 1, CEDU
invocato dalla ricorrente a sostegno del giudice precostituito per legge; la Corte non ravvisa violazione.
art. 24 Cost.
richiamato nei motivi sul giudice naturale e sulle spese; la Corte non ne ravvisa violazione.
art. 111 Cost.
evocato a sostegno della pretesa violazione del giudice naturale; motivo respinto.
art. 2112 c.c.
norma invocata per sostenere la continuità del rapporto o la sua deroga; la Corte non entra nel merito per difetto di interesse, perché resta decisiva la ratio sull'estinzione del credito TFR.
art. 47, comma 5, L. n. 428/1990
richiamato in relazione alla cessione d'azienda in ambito concorsuale e alla possibile deroga al regime dell'art. 2112 c.c.
art. 105, co. 4, l.fall.
menzionato dal tribunale come base della disciplina della cessione e della diversa convenzione; la Corte non ne approfondisce la portata.
art. 2120, comma 1, c.c.
richiamato per affermare che il TFR è esigibile alla cessazione del rapporto di lavoro; la Corte riporta la motivazione del tribunale.
artt. 1362 ss. c.c.
invocati per l'interpretazione degli atti negoziali; la censura è dichiarata inammissibile per carenza di interesse.
art. 92 c.p.c.
invocato per la compensazione delle spese; la Corte ribadisce che la compensazione è discrezionale e non sindacabile nei termini prospettati.
art. 360, n. 3, c.p.c.
richiamato per delimitare il sindacato di legittimità in tema di spese processuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, commi 755 e ss., L. n. 296/2006
base normativa del Fondo di Tesoreria INPS; il versamento delle quote al fondo è ritenuto estintivo dell'obbligazione del datore per la parte accantonata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di un vizio del giudice o della sua composizione richiede una reale alterazione qualitativa o quantitativa dell'organo giudicante; non basta un'irregolarità formale del provvedimento se il collegio è comunque quello legittimato a decidere.
- La garanzia del giudice naturale precostituito per legge riguarda l'organo giudiziario nel suo complesso e non la concreta composizione interna del collegio, quando i magistrati appartengano all'ufficio funzionalmente competente.
- Se una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e sufficienti, il ricorrente deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione anche di una sola ratio comporta il passaggio in giudicato di quella statuizione e rende inammissibili i motivi diretti solo contro le altre.
- Nel caso del TFR maturato durante il rapporto, il versamento delle quote dovute al Fondo di Tesoreria INPS secondo la disciplina di legge è idoneo a estinguere l'obbligazione del datore di lavoro per la parte accantonata.
- La censura sulle spese di lite non è ammissibile quando mira a sostituire la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla compensazione, salvo che sia violato il principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
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