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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22865/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di rideterminazione della pena inflitta con sentenza del 4 ottobre 2023. Il ricorrente contestava che il giudice della cognizione avesse in concreto tenuto conto della continuazione e della condanna anche per il reato indicato al capo A) (art. 4 legge n. 110/1975) pur avendo a carico solo il capo B), paragonando la sua posizione a quella del coimputato Giovanni Sorce al quale era stata contestata e riconosciuta la recidiva, con conseguente attribuzione di una porzione di pena riferita a un reato non contestato al ricorrente

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la misura della pena è stata determinata in relazione ai reati effettivamente contestati a ciascun imputato: Nicholas è stato giudicato e sanzionato per il solo capo B), mentre Giovanni per i capi A) e B). La Corte ha rilevato che dalla motivazione della sentenza di merito non emerge alcuna concreta applicazione dell'aggravante della recidiva nella determinazione della pena (mancanza di riferimento al suo incremento o a un giudizio di comparazione con le attenuanti). Pertanto non può ritenersi che la pena di Nicholas includa una porzione riferibile al reato non contestato. Esito: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 4 legge n. 110 del 1975

    La norma è richiamata quale riferimento al reato indicato al capo A); la Corte verifica se tale reato sia stato effettivamente contestato e applicato al ricorrente e conclude che non risultano elementi che indichino condanna o applicazione della pena per quel capo a Nicholas Sorce

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come criterio generale di quantificazione della pena. La sentenza di merito ha fatto riferimento ai criteri dell'art. 133 in termini generici; la Corte osserva che l'uso omogeneo di tali criteri per entrambi gli imputati non prova che siano stati applicati uniformemente con gli stessi effetti quando i capi contestati erano diversi

Massime di principio

  • La rideterminazione della pena in sede di esecuzione richiede elementi concreti che attestino che il giudice della cognizione abbia effettivamente applicato e quantificato la pena anche per reati non formalmente ascritti al singolo imputato; mere similitudini o confronti con la pena di un coimputato non sono sufficienti
  • Per ritenere operante un'aggravante (es. recidiva) occorre che risulti nella motivazione della sentenza la sua concreta applicazione, anche solo attraverso un giudizio di comparazione con le attenuanti; l'aggravante non può essere presunta
  • Il giudice dell'esecuzione ha un potere verificatorio limitato: deve accertare se dalla motivazione emerga oggettivamente un errore nella determinazione della pena rispetto ai reati contestati, non può sostituirsi al giudice della cognizione per riformulare la motivazione
  • Quando la sentenza di merito indica pene diverse per coimputati, va ricercata la ragione concreta nella motivazione (diversi capi contestati, applicazione di aggravanti/attenuanti); l'assenza di espliciti riferimenti a fattori aggravanti impedisce di attribuirne gli effetti ad altri imputati
  • Chi chiede la rettifica della pena in esecuzione deve fornire una chiara dimostrazione che la motivazione della sentenza abbia effettivamente considerato e applicato elementi non giustificati dai capi di imputazione del richiedente

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