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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21060/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato previsto dall'art. 73 T.U. stupefacenti (sequestro di 508 g di cocaina, corrispondenti a circa 2500 dosi). Il ricorrente deduce violazione di legge e carenza/mancanza di motivazione (art. 274 c.p.p.): il Tribunale avrebbe motivato il pericolo di reiterazione dei reati soltanto sulla base di precedenti penali risalenti e non specifici, senza concretezza e attualità. Inoltre censura la mancata considerazione di misure meno afflittive (art. 275 c.p.p.), in particolare l'idoneita' del domicilio per gli arresti domiciliari e l'utilizzo del controllo elettronico (art. 275-bis), ritenendo apodittica l'esclusione di queste alternative.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericita' e manifesta infondatezza. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame adeguata e priva di vizi logici, confermando i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari. La decisione ha richiamato elementi concreti: la fuga in auto di circa 3 km dell'indagato, il lancio dall'auto di un involucro contenente la sostanza poi sequestrata, la distruzione del suo telefono cellulare, il quantitativo rilevante di stupefacente e precedenti penali, anche di particolare gravita' (incendio, omicidio, violazioni in materia di armi e stupefacenti) nonche' la persistente delinquenza nonostante affidamento in prova e arresti domiciliari. Tali circostanze hanno giustificato la conclusione che misure meno afflittive (incluso il controllo elettronico) sarebbero inidonee a evitare la reiterazione. Conseguentemente il ricorso e' dichiarato inammissibile; il ricorrente e' condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 T.U. stupefacenti

    Norma sostanziale che punisce il traffico di sostanze stupefacenti; la rilevanza ai fini cautelari del quantitativo (508 g di cocaina, circa 2500 dosi) ha inciso sulla valutazione della gravita' del fatto e sul pericolo di reiterazione.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disciplina i presupposti per le misure cautelari personali (tra cui il pericolo di fuga e la reiterazione). La Corte ha ribadito che, pur non potendo desumere automaticamente il pericolo solo dalla gravita' del reato, la condotta concreta e le circostanze (fuga, distruzione di prove) sono elementi imprescindibili per la prognosi cautelare.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Imposta l'obbligo di valutare la possibilita' di misure meno afflittive. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato l'inidoneita' delle misure alternative, dunque non sussisteva violazione.

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Prevede il ricorso a misure di controllo mediante mezzi elettronici (braccialetto). La Corte ha condiviso la valutazione del giudice del riesame secondo cui, alla luce della concreta situazione (legami nel narcotraffico, distruzione del cellulare), il controllo elettronico non sarebbe idoneo a eliminare il rischio di reiterazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'ammenda a carico del ricorrente per ricorso dichiarato inammissibile; applicata con condanna al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

  • legge n. 47/2015 (modifiche all'art. 274 c.p.p.)

    Richiamata per precisare il quadro normativo vigente: le modifiche non escludono la valutazione, ai fini cautelari, della condotta concreta e delle circostanze del fatto per la prognosi di rischio di reiterazione o fuga.

Massime di principio

  • Il sindacato di legittimita' della Cassazione sulle misure cautelari e' limitato: la Corte verifica l'adeguatezza, la congruenza e la logicita' della motivazione del giudice del riesame, senza poter riformulare valutazioni di merito o proporre una diversa lettura delle risultanze.
  • La presenza di precedenti penali, anche se risalenti, puo' pesare nella valutazione del pericolo di reiterazione quando sia contestualizzata con altri elementi concreti (es. fuga, distruzione di prove, prosecuzione dell'attivita' criminosa nonostante misure alternative).
  • La condotta concreta dell'indagato al momento dell'intervento (fuga, getto della sostanza, distruzione del cellulare) costituisce elemento probante rilevante per la prognosi cautelare e per l'esigenza di misure piu' afflittive.
  • Quantita' rilevanti di stupefacente e il contesto del narcotraffico (difficolta' di recidere i contatti con fornitori/cliente) possono giustificare l'esclusione di misure alternative come il controllo elettronico, specie se sussistono indizi di tentativi di elusione dei controlli.
  • Chi impugna in Cassazione decisioni cautelari deve formulare censure specifiche di legittimita' e non limitarsi a replicare argomentazioni di merito gia' svolte in sede di riesame; la genericita' conduce all'inammissibilita'.
  • La valutazione dell'adeguatezza della misura deve essere 'in concreto': il giudice deve motivare perché la misura meno afflittiva sarebbe inefficace, e la Corte di legittimita' controlla la coerenza e la logicita' di tale motivazione.

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